n. 143 del 03.08.2012 (Parte Seconda)

Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte della DICOMAC

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, ad istituire in loco, ovvero presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;

- l’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 3/2012, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, ai sensi del quale agli oneri finanziari connessi alle iniziative d’urgenza di cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC n. 1/2012 si fa fronte a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di € 34.900.000,00 per le province delle tre Regioni colpite dagli eventi sismici;

EVIDENZIATO che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 ha diramato le indicazioni operative ed attuative dell’OCDPC n. 1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012, precisando, per quanto qui rileva, che:

- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC n. 3/2012, consistono in opere su strutture/infrastrutture pericolanti finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, a favorire l’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture/infrastrutture o la cui mancata esecuzione possa pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;

- per le spese ricadenti nel periodo intercorrente tra le 72 ore successive agli eventi sismici e il 29 luglio 2012 e finalizzate all’acquisizione di beni e servizi per far fronte alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ed alla esecuzione di interventi provvisionali urgenti è necessario acquisire la previa autorizzazione della DI.COMA.C per la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012;

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza;

VISTO in particolare l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;

EVIDENZIATO, peraltro, che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio 2012 ha segnalato ai Presidenti delle tre Regioni che, non essendo state previste risorse finanziarie statali aggiuntive rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non avrebbe potuto evadere le richieste di autorizzazione di spesa per interventi provvisionali urgenti ad essa pervenute oltre la suddetta data del 12 luglio 2012; 

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la nota prot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 con cui, in anticipazione dell’emananda ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative volte ad assicurare l’attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri n. PG 2012.0184750 del 26 luglio 2012;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:

- alla data del 2 agosto 2012 cessano le funzioni e le attività della DI.COMA.C e dei Direttori delle tre Regioni interessate, tra cui, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, quali soggetti responsabili per l’assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3 agosto 2012, i Presidenti di tali Regioni in qualità di Commissari delegati;

TENUTO CONTO CHE:

- l’Emilia-Romagna, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia regionale di protezione civile;

- che gli oneri finanziari per la prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza ed assistenza alla popolazione, opere provvisionali ed urgenti da parte dei Commissari delegati gravano, a far data dal 30 luglio 2012, sul fondo di cui all’art. 2 del DL n. 74/2012 nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito della quota per ogni regione determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012;

- presso l'Agenzia regionale di Protezione Civile opera l'unità tecnica composta dal contingente di personale del Dipartimento della protezione civile per garantire il necessario supporto alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione, sulla base di apposita convenzione da stipularsi;

RITENUTO necessario dare disposizioni in ordine al completamento dell’attività di verifica dell’agibilità e stima del danno con l’impiego di tecnici esperti dipendenti di altre regioni e di liberi professionisti; 

VISTA la nota del CDPC prot. n. /TEREM/0053954 del 27/7/2012, con cui, secondo le intese intercorse, è stato richiesto al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile il mantenimento, fino al 10 agosto 2012, del contingente di personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco già presente sul territorio;

PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dai Prefetti delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nel corso dell’incontro tenutosi alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e dell’Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della regione Emilia-Romagna di continuare a mantenere un contingente di militari a presidio della sicurezza del territorio;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 14 del 28 Luglio 2012 recante “Disposizioni in merito all’operato delle Forze armate nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia” con la quale:

- si stabilisce che i militari delle Forze armate che, in attuazione dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, operano nel territorio delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sino al 10 agosto 2012, come disposto dal Capo dipartimento della protezione civile, per le contingenti necessità di controllo del territorio e di ordine pubblico, agiscono ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del DL 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 125;

- si rinvia ad un eventuale ulteriore provvedimento le disposizioni per il periodo successivo al 10 agosto 2012, previa valutazione delle proposte dei Prefetti in merito ai contingenti di personale militare necessario per assicurare continuità nello svolgimento di servizi attinenti la sicurezza del territorio e l’ordine pubblico;

- si dispone che agli oneri finanziari derivanti dalle attività di cui al primo capoverso si farà fronte con le risorse del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012;

VISTA la nota del CDPC prot. n. /TEREM/0055356 del 31/7/2012 di trasmissione della scheda tecnica del Ministero della Difesa, recante la quantificazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione delle operazioni del personale delle Forze Armate di cui sopra, sino al 10 agosto 2012;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alla richiamata OCDPC n.15/2012, adottando i primi indirizzi operativi ed organizzativi al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l’espletamento delle attività avviate dalla DI.COMA.C. in stretto raccordo con le strutture regionali;

DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dalla necessità di assicurare le attività di assistenza alla popolazione, gli interventi provvisionali ed il controllo del territorio come sopra specificato, senza soluzione di continuità, a partire dal 30 luglio 2012 in attuazione dell’OPCM n. 15/2012, nella misura stimata in complessivi €. 21.220.000 come meglio dettagliati nell’All. 1 alla presente ordinanza, si farà fronte con le risorse del DL n. 74 del 6 giugno 2012;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci

RITENUTO che per garantire il necessario supporto alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione ricorrano le condizioni da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340

DISPONE

di stabilire che:

  1. a supporto dell’azione commissariale, l’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito Agenzia, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare, di coordinamento, assistenza alla popolazione, rilievo del’agibilità e del danno, tecnica di valutazione, logistica, volontariato, sanità e sociale, autorizzazioni di spesa;
  2. per garantire il necessario supporto alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione, presso l’Agenzia opera l’unità tecnica composta dal contingente di personale del Dipartimento nazionale della protezione civile di cui all’art. 3, comma 1 dell’OCDPC n. 15/2012, sulla base di apposita convenzione;
  3. per assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, di mantenere presso l’Agenzia, una rappresentanza della Commissione Tecnica delle regioni, di ANCI, UPI delle organizzazioni provinciali, regionali e nazionali del volontariato ivi compresa la CRI, in accordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
  4. il Direttore dell’Agenzia, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità di espletamento delle funzioni ed il personale ad esse assegnate, tenendo conto del personale di supporto di cui ai punti precedenti e provvede all’attuazione degli interventi e delle attività nei limiti autorizzati dal presente provvedimento;
  5. contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni della Direzione di Comando e controllo cessa l’operatività dei centri di coordinamento provinciali istituiti con i relativi provvedimenti prefettizi. Le funzioni e le attività già svolte dai suddetti centri di coordinamento vengono trasferite, senza soluzione di continuità alle Province che si dotano, anche all’interno dei centri unificati provinciali, ove esistenti, della necessaria struttura organizzativa di coordinamento definendone il coordinatore;
  6. le Province anche con il supporto delle competenti strutture regionali e delle altre istituzioni locali assicurano, in particolare, lo svolgimento delle funzioni ed attività relative al coordinamento, assistenza alla popolazione, tecnica, logistica, volontariato, sanità e sociale, enti locali, servizi essenziali, autorizzazioni alla spesa, in ragione delle effettive necessità organizzative derivanti dall’attuale fase di gestione dell’emergenza nei territori di competenza,
  7. quanto specificato ai punti precedenti, ferme restando le competenze delle prefetture in materia di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio;
  8. per l’autorizzazione delle spese relative all’acquisizione di beni e servizi nonchè all’esecuzione degli interventi provvisionali urgenti, le amministrazioni interessate provvedono ad inoltrare la relativa richiesta, per il tramite delle province come sopra organizzate, all’Agenzia regionale di protezione civile;
  9. al fine di assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, i Comuni formulano le richieste di autorizzazione alla spesa per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione, utilizzando il modulo allegato n. 2 della nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012, come modificato dalla nota prot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 dell’Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della regione Emilia-Romagna ( All.1) richiamata in premessa;
  10. i Comuni trasmettono il suddetto modulo “All. 1” all’organismo di coordinamento istituito dalla Provincia entro il giorno 5 di ogni mese nel quale dovrà essere indicata la previsione di spesa per ogni voce ivi prevista. Per il mese di agosto 2012 il predetto modulo potrà essere inviato entro il giorno 10 dello stesso mese;
  11. le Province, in ragione della forte variabilità delle necessità di assistenza alla popolazione, possono concordare con i Comuni la presentazione delle richieste di autorizzazione di spesa con cadenza quindicinale anziché mensile;
  12. per le opere provvisionali ed urgenti i Comuni formulano le richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo allegato n. 3 della nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 (All. 2) inviandolo alle province come sopra organizzate;
  13. l’organismo di coordinamento istituito dalla Provincia, effettuata l’istruttoria delle richieste prevenute dai comuni, ne inoltra l’esito all’Agenzia che provvede a completare l’attività istruttoria delle richieste per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario;
  14. i militari delle Forze armate, che in attuazione della propria ordinanza n. 14 del 28 luglio 2012, operano sino al 10 agosto 2012 nel territorio delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per le contingenti necessità di controllo del territorio e di ordine pubblico, con i poteri di cui all'articolo 7 -bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, rinviando ad un eventuale ulteriore provvedimento le disposizioni in merito ai contingenti di personale militare necessario per le finalità sopra specificate per il periodo successivo al 10 agosto 2012, previa valutazione delle proposte dei Prefetti;
  15. il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della nota del CDPC prot. n. /TEREM/0053954 del 27/7/2012, opera sino 10 agosto 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia a supporto delle amministrazioni locali per la realizzazione di opere provvisionali ed urgenti, rinviando ad un eventuale ulteriore provvedimento disposizioni in merito ai contingenti di personale necessario per assicurare continuità alla realizzazione delle suddette opere per il periodo successivo al 10 agosto 2012;
  16. al fine del completamento dell’attività di rilievo del danno e di verifica speditiva di agibilità è prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità di avvalersi di tecnici esperti delle regioni e liberi professionisti individuati con i medesimi criteri e d oneri di cui all’OCDPC n.1/2012, nei limiti di spesa autorizzati dal presente provvedimento;
  17. in favore del personale delle pubbliche amministrazioni impegnate nelle attività di assistenza alla popolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2012 la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti orari e percentuali indicati dall’art. 4 commi 1 e 2 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012, previa presentazione al Commissario di Piani di impiego bimestrali;
  18. agli oneri finanziari derivanti dalla necessità di assicurare l’espletamento delle attività di cui ai punti precedenti conseguenti all’attuazione dell’OCDPC n 15/2012 nella misura stimata in complessivi € 21.220.000, come meglio dettagliati nell’All. 1 alla presente ordinanza, si farà fronte con le risorse del DL n. 74 del 6 giugno 2012;
  19. si rinvia ad un successivo provvedimento la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall’impiego dei contingenti di personale militare e del Corpo nazione dei vigili del fuoco per le finalità meglio specificate ai precedenti punti 14 e 15 per il periodo successivo al 10 agosto 2012;
  20. di inviare la presente ordinanza alla corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, immediatamente esecutiva;
  21. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 2/8/2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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