n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni operative per la prosecuzione della formazione dei giovani in uscita dal IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) ai fini dell'acquisizione delle qualifiche regolamentate di Acconciatore ed Estetista

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

  • la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m.;
  • la L.R. 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione professionale” e s. m.;
  • il D.Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
  • la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624, 628 e 634 “Legge finanziaria 2007”, che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione dell’obbligo di istruzione;
  • il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”, e in particolare l’art. 1, commi 1 e 3;
  • le “Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM 29 novembre 2007 (MPI/MLPS)”, previste dall’art. 5 del Regolamento in materia di obbligo di istruzione, approvate dalla Conferenze delle Regioni e Province Autonome del 14 febbraio 2008;
  • il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 pubblicato sulla G.U. il 15 giugno 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, (Buona Scuola) e in particolare l'art. 1, comma 44;
  • il Decreto 30 giugno 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13”;
  • la L. 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista” e ss.mm.;
  • la L. 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

Richiamati inoltre:

  • la Raccomandazione Europea sulla costituzione del Quadro europeo delle “Qualificazioni” per l’apprendimento permanente - European Qualifications Framework – EQF, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea il 23 aprile 2008 e pubblicata su Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/5/2008;
  • la Raccomandazione relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, approvata dal Parlamento Europeo e del Consiglio il 18 dicembre 2006 (2006/962/CE);
  • l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011, dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, c. 2, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
  • l’Intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, “Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”, recepito con DM n.4 del 18 gennaio 2011;
  • l’Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 27/07/2011, recepito con D.M. 11 novembre 2011;
  • l’Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di IeFP, ai sensi dell’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 sottoscritto in data 25 gennaio 2012;
  • l’Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna per l’avvio del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione professionale”, sottoscritto in data 13 gennaio 2016;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 20/10/2015 “Indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica, aa.ss. 2016/2017 e seguenti. (Proposta della Giunta regionale in data 14 settembre 2015, n. 1300”);

Viste altresì le proprie deliberazioni:

  • n. 936 del 17/05/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”;
  • n. 909 del 29/06/2009 “Adeguamento degli standard formativi delle qualifiche acquisibili nei percorsi di formazione professionale nell’ambito del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione di cui al D.M. 139/2007”;
  • n. 1119 del 26/7/2010 “Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi costi unitari standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE N. 396/2009. Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011;
  • n. 1372 del 20/9/2010 “Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche”, con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;
  • n. 1695 del 15/11/2010 “Approvazione del documento di correlazione del Sistema regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF)”;
  • n. 1776 del 22/11/2010 “Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010”;
  • n. 1566 del 29/10/2012 “Approvazione delle nuove disposizioni per la formazione dell'acconciatore, ai sensi della L. 174/2005 e dell'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007”;
  • n. 739 del 10/6/2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, di cui alla D.G.R. n. 530/2006” con la quale si definiscono, tra l’altro, le modalità applicative del sistema di formalizzazione e certificazione e i modelli di certificato da adottare nell’ambito dei percorsi triennali di formazione professionale (IeFP);
  • n. 740 del 10/6/2013 “Recepimento competenze di base, di cui all’allegato 4 dell’Accordo 27 luglio 2011” recepito con D.M. 11 novembre 2011, con la quale si recepiscono integralmente gli Standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo e quarto anno della Istruzione e Formazione Professionale;
  • n. 742 del 10/6/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”;
  • n. 116 del 16/2/2015 “Approvazione dello studio per l’aggiornamento e l’estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della formazione della Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 1089 del 28/7/2015 “Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della L. 1/1990 e ss.mm. e la legge regionale 32/1992 e ss.mm.”;
  • n. 1298 del 14/9/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020;
  • n. 147 del 15/2/2016 “Sistema di Istruzione e Formazione Professionale - Standard strutturali di attuazione dei quarti anni” e ss.mm.;

Dato atto che i percorsi di qualificazione per l’esercizio dell’attività professionale di Estetista e Acconciatore prevedono tra l’altro la frequenza di appositi corsi di formazione di durata biennale, ai sensi rispettivamente della Legge n. 1/1990 e della Legge n. 174/2005;

Dato atto che la citata deliberazione n. 1298/2015 prevede espressamente per coloro già in possesso della qualifica regionale di “Operatore alle cure estetiche” o della qualifica nazionale di “Operatore del benessere”, in caso di prosecuzione della loro formazione per il conseguimento della qualifica di “Acconciatore” ed “Estetista”, che la durata dei rispettivi percorsi formativi sia ridotta a 900 ore ciascuno;

Dato atto delle analogie tra quanto previsto negli standard formativi delle figure nazionali di quarto anno per “Tecnico dei trattamenti estetici” e per “Tecnico dell’acconciatura” e i percorsi formativi a qualifica di “Acconciatore” ed “Estetista” in termini di contenuti trattati;

Considerato d’altra parte che i percorsi di quarto anno IeFP, dovendo assicurare nel corso di un’annualità, il rispetto nel contempo:

  • degli standard minimi nazionali relative alle competenze di base e trasversali
  • degli standard nazionali relativi alle figure di Diploma (Tecnico dei trattamenti estetici e Tecnico dell’acconciatura)
  • degli standard professionali regionali

non presentano le condizioni sufficienti ad una piena e completa acquisizione delle competenze delle qualifiche regolamentate rispettivamente di “Estetista” ed “Acconciatore”;

Valutato indispensabile, nelle more che a livello nazionale vengano identificati criteri condivisi ed uniformi di spendibilità dei diplomi di quarto anno IeFP ai fini del riconoscimento delle qualifiche regolamentate di “Estetista” ed “Acconciatore”, definire disposizioni operative che consentano ai diplomati di accedere ai corsi per l’acquisizione di dette qualifiche, mettendo in valore i risultati degli apprendimenti già conseguiti;

Ritenuto che, per quanto sopra precisato, ricorrono le condizioni per definire che i percorsi a completamento per l’acquisizione delle qualifiche di “Estetista” ed “Acconciatore” dovranno essere di durata non inferiore a 500 ore (di cui dal 30% al 40% di stage);

Dato atto che per tutto quanto qui non diversamente specificato in riferimento alla attuazione di tali percorsi e alle modalità di certificazione occorre fare riferimento alle deliberazioni n. 739/2013 e n. 1298/2015 citate;

Informata la Commissione Regionale Tripartita di cui alla LR 12/2003 e ss.mm con procedura scritta inviata il 26/10/2016 e non essendo pervenute richieste di precisazioni o proposte di modifica entro i termini previsti;

Visti, altresì:

  • il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’Art. 23; non lo specificherei in quanto a seguito della riforma la lettera dell’art. 23 sulla base della quale si effettuava la pubblicazione è stata abrogata dal recente decreto di modifica del 33/2013; l’opportunità di continuare a pubblicarlo è dettata dal fatto che tale norma vige ancora ai sensi della L. 190/2012 da cui discende il decreto 33/2013
  • la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018” ed in particolare l’allegato F) 
  • la determinazione dirigenziale n.12096 del 25 luglio 2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3 DLGS 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;
  • la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

  • n. 56 del 25/1/2016 avente per oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 43 della L. R. n. 43 del 2001;
  • n. 270 del 29/2/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28/4/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 1107 del 11/7/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015.”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di disporre, per le motivazioni in parte narrativa citate e qui integralmente richiamate, che per la prosecuzione della formazione dei giovani in possesso del Diploma di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per “Tecnico dei trattamenti estetici” e per “Tecnico dell’acconciatura”, ai fini dell’acquisizione delle qualifiche regolamentate rispettivamente di “Estetista” ed “Acconciatore”, i percorsi a completamento dovranno avere una durata non inferiore a 500 ore (di cui dal 30% al 40% di stage):

2. di disporre che per tutto quanto qui non diversamente specificato in riferimento alla attuazione di tali percorsi e alle modalità di certificazione occorre fare riferimento alle deliberazioni n. 739/2013 e n. 1298/2015 citate;

3. di disporre altresì la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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