n.255 del 10.08.2016 periodico (Parte Seconda)

D.Lgs. n. 61/2010. Delibera di Giunta regionale n. 1334/2011. Approvazione aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni "vigna". Anno 2016

IL RESPONSABILE

Richiamati:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
  • il Reg. (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ed ed in particolare l'art. 35 che in merito al riconoscimento delle menzioni tradizionali stabilisce tra l'altro, al punto a) del comma 2, che per uso tradizionale deve intendersi una durata di almeno 5 anni nel caso di menzioni espresse nella lingua ufficiale dello Stato membro;

Visti:

  • il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, pubblicato sulla GU n. 96 del 26 aprile 2010;
  • il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del citato Decreto Legislativo n. 61/2010, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, pubblicato sulla GU n. 16 del 21 gennaio 2011;
  • la deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2011, n. 1344 avente ad oggetto “D.Lgs. 61/2010, art. 6 - Approvazione disposizioni per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni “vigna”, recante i criteri, le modalità ed i termini per la redazione dell’Elenco regionale delle menzioni “vigna”;

Preso atto che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1344/2011 sopra citata, ha stabilito tra l’altro, che:

  • il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvede ad approvare con proprio atto l’Elenco regionale delle menzioni “vigna”, nonché i successivi aggiornamenti, sulla base delle disposizioni approvate e tenendo conto delle richieste motivate e documentate presentate dai produttori interessati;
  • l’eventuale aggiornamento dell’Elenco regionale delle menzioni “vigna” è approvato entro il 31 luglio di ogni anno;
  • le relative domande devono pervenire entro il 30 giugno;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Sviluppo produzioni vegetali n. 12322 del 10/10/2011 con la quale è stato approvato l’Elenco regionale delle menzioni “vigna”, aggiornato, da ultimo, con atto dello stesso Responsabile n. 9529 del 29 luglio 2015;

Atteso che con delibera di giunta regionale n. 622/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali è stato soppresso e a far data 1/5/2016 le funzioni in materia di OCM vino sono state poste in capo al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;

Preso atto che, entro il termine del 30 giugno 2016, sono pervenute a questo Servizio le richieste di inserimento nell’Elenco regionale delle menzioni “vigna” da parte di:

  • Società Agricola Ferrarini S.p.A., nostro protocollo PG/2016/
446021 del 14/6/2016;
  • Azienda Agricola Reggiana, nostro protocollo PG/2016/
481549 del 24/6/2016;

per l'iscrizione all'Elenco regionale delle menzioni di seguito indicate:

Menzione

Toponimo

Nome tradizionale

Provincia

Vigna delle suore

 

x

RE

Vigna Castello

 

X

RE

Vigna delle Rose

 

X

RE

Preso atto che le suddette domande di inserimento nell’Elenco regionale delle menzioni “vigna” sono state oggetto di istruttoria da parte dei funzionari incaricati di questo Servizio, sintetizzata nel verbale del 6/7/2016, prot. NP/2016/13539, dal quale si evince che:

  • la richiesta di iscrizione presentata da Società Agricola Ferrarini S.p.A. è conforme alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1344/2011;
  • la richiesta presentata dall'Azienda Agricola Reggiana per l'iscrizione della menzione “Vigna delle Rose”, riferita al vino IGT Lambrusco dell'Emilia, non può essere accolta in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs n. 61/2010 e della delibera di Giunta regionale n.1344/2011, la menzione vigna, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata soltanto per i vini DOP;

Preso atto che:

  • con nota del dirigente Professional “Presidio dei processi e sviluppo del settore vegetali“ del 29/6/2016, PG/2016/498873, è stato comunicato a ll'Azienda Agricola Reggiana il preavviso di rigetto della richiesta di iscrizione della menzione “vigna delle Rose” all'Elenco regionale delle menzioni “vigna”, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990;
  • ad oggi non sono pervenute osservazioni al preavviso di rigetto e risulta quindi trascorso il termine per esercitare i diritti di cui all'art. 10 bis Legge n. 241/1990;

Ritenuto quindi:

  • di accogliere l'istanza di iscrizione all’Elenco regionale delle menzioni “vigna” presentata dalla Società Agricola Ferrarini S.p.A. e, conseguentemente, di aggiornare l’Elenco, come risulta riportato nell’allegato 1, al presente atto;
  • di non accogliere la richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale delle menzioni “vigna” dell' Azienda Agricola Reggiana per il nome tradizionale “Vigna delle Rose” in quanto associato ad un vino ad Indicazione Geografica Tipica e non ad un vino a DOP;

Viste le Leggi Regionali:

  • 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;
  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Generali – Agenzie - Istituto;

Viste infine le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca:

  • n. 7295 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto “Riassetto posizioni professional, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca”;
  • n. 8383 del 25 maggio 2016 recante “Assetti operativi gestionali delle posizioni professional, deleghe di funzioni e disposizioni organizzative in attuazione della deliberazione n. 2416/2008 nell'ambito della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa;

determina

sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate:

  1. di accogliere la richiesta di iscrizione all’Elenco regionale delle menzioni “vigna” presentata dalla Società Agricola Ferrarini S.p.A. per le menzioni “Vigna delle suore” e “Vigna Castello” nomi tradizionali, Provincia di Reggio Emilia;
  2. di non accogliere la richiesta di iscrizione della menzione “Vigna delle Rose” all'Elenco regionale delle menzioni “vigna”, presentata dall'Azienda Agricola Reggiana in quanto associata ad un vino ad Indicazione Geografica Tipica e non ad un vino a DOP;
  3. di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate in relazione al precedente punto 1), l’Elenco regionale delle menzioni “vigna” risulta aggiornato così come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
  4. di trasmettere il presente atto agli interessati tramite posta elettronica certificata;
  5. di dare atto che nei confronti del presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 4, al Tribunale Amministrativo (T.A.R.) di Bologna;
  6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la diffusione anche sul sito E-R Agricoltura e Pesca.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

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