n. 143 del 03.08.2012 (Parte Seconda)
Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti valutati autorizzabili dalla Direzione Comando Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo preposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ai sensi delle ordinanze n. 1 e n. 3 rispettivamente del 22 maggio 2012 e del 22 giugno 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, è stata istituita in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;
- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;
- l’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 3/2012, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, ai sensi del quale agli oneri finanziari connessi alle iniziative d’urgenza di cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC n. 1/2012 si fa fronte a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di € 34.900.000,00 per le province delle tre Regioni colpite dagli eventi sismici;
EVIDENZIATO che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 ha diramato le indicazioni operative ed attuative dell’OCDPC n. 1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012, precisando, per quanto qui rileva, che:
- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC n. 3/2012, consistono in opere su strutture/infrastrutture pericolanti finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, a favorire l’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture/infrastrutture o la cui mancata esecuzione possa pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;
- per le spese successive alle prime 72 ore dagli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 finalizzate alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ed alla esecuzione di interventi provvisionali urgenti è necessario acquisire la previa autorizzazione della DI.COMA.C per la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012;
EVIDENZIATO, altresì, che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio 2012 ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare nuove spese per gli interventi provvisionali urgenti;
VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dello stato di emergenza;
VISTO in particolare l’art. 2, comma1, del D.L. n. 74/2012 che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;
PRESO ATTO che alla data di adozione della presente ordinanza parte delle richieste di autorizzazione delle spese finalizzate alla realizzazione degli interventi provvisionali urgenti di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza, pervenute dai Comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici e ritenute autorizzabili dalla DI.COMA.C. a seguito della relativa istruttoria, sono rimaste inevase per le ragioni indicate nella richiamata nota del 12 luglio 2012 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero per mancanza della copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all’art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012;
PRESO ATTO, altresì, che:
- gli interventi di cui all’allegato 1, come specificati nelle rispettive schede di dettaglio, le cui spese sono state ritenute autorizzabili dalla DI.COMA.C. a seguito della relativa istruttoria, così come risulta dalle singole specifiche note trasmesse al Presidente della Regione – Commissario Delegato ai sensi del DL 79/2012, sono finalizzati a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità o l’aggravamento dei danni e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione;
- il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per gli interventi in parola ammonta ad € 1.708.593,51
RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi provvisionali di cui al predetto l’allegato 1, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012;
RITENUTO, peraltro, di definire i limiti entro i quali sono riconosciuti gli oneri stimati, rinviando ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi provvisionali di cui trattasi;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci
RITENUTO che trattandosi di opere indifferibili ed urgenti ricorrano le condizioni da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;
DISPONE
1. di autorizzare gli interventi provvisionali urgenti e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui nell’allegato 1 alla presente ordinanza e di incaricare quali enti attuatori per la loro realizzazione i Comuni indicati a fianco di ciascun intervento;
2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 1.708.593,51, nei limiti e secondo i criteri previsti nei punti successivi, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, annualità 2012;
3. di dare atto che l’importo indicato in corrispondenza di ciascun intervento di cui all’allegato 1 rappresenta una stima massima degli oneri finanziari previsti;
4. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli stimati e riportati nell’allegato 1 saranno a carico degli enti attuatori;
5. di stabilire che, ove la stima degli oneri finanziari sia stata definita sulla base di costi unitari superiori a quelli previsti nei vigenti prezzari regionali, gli enti attuatori degli interventi di cui all’allegato 1 provvederanno sulla base dei prezzari regionali, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento ad altri listini ufficiali, quali il listino del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della C.C.I.A.A. territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi;
6. le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli enti attuatori, sono ammissibili entro il limite massimo del 10% (comprensivo degli oneri riflessi, previdenziali e fiscali) dell’importo netto dei lavori a base di gara o di quello concordato con l’impresa esecutrice in caso di affidamento diretto;
7. di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all’allegato 1;
8. di dare atto che gli enti attuatori, nel caso di interventi su beni vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, provvederanno ad acquisire il previo assenso della Soprintendenza territorialmente competente;
9. di dare atto, altresì, che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di settore, anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012;
10. di stabilire che per la gestione delle macerie e dei rifiuti gli enti attuatori si atterranno a quanto previsto nella circolare commissariale n. 2, prot. n. PCR.2012.2 del 16 giugno 2012, recante “Prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;
11. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola al contempo immediatamente esecutiva;
12. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 3/8/2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani