n.109 del 10.04.2024 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zone cuscinetto per Erwinia amylovora - anno 2024

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:  

  • il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652(2014) e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione e del passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1787 del 14 settembre 2023 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda lo status di zona protetta dell’Italia, della Slovenia e della Slovacchia o di determinate zone di questi paesi e il riferimento a una zona protetta in Svizzera;
  • il Decreto 13 agosto 2020, recante criteri per il mantenimento di aree indenni dell’organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana;
  • Il D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 19, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
  • la propria determinazione n. 6801 del 29/03/2023, recante “Istituzione zone cuscinetto per Erwinia amylovora. Anno 2023”;

Considerato che:

  • in base a quanto riportato nella parte 1 dell’allegato del citato Regolamento (UE) 2023/1787 il territorio della Regione Emilia-Romagna non risulta fra quelli definiti zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
  • l’introduzione e la circolazione nelle zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato X, punto 9, del medesimo regolamento;
  • l’allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072 prevede, fra l’altro, che per poter circolare nelle o verso le zone protette le piante ospiti di Erwinia amylovora devono essere originarie delle zone protette espressamente elencate, oppure devono essere state ottenute o, nel caso siano state introdotte in una «zona cuscinetto», sono state conservate per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: “i) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona cuscinetto» delimitata ufficialmente di almeno 50 kmq, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dalle piante ivi coltivate”;
  • in base all’articolo 5 del citato decreto 13 agosto 2020, il Settore fitosanitario regionale per minimizzare il rischio di diffusione dell’organismo specificato disciplina un sistema di lotta ufficiale per tutte le piante specificate presenti nelle zone cuscinetto ufficialmente istituite nel territorio di competenza e dà la massima divulgazione delle misure adottate;
  • che è opportuno confermare le "zone cuscinetto" denominate “BO1”, "FE1", "FE3", "MO2" e “RE1”, (così come riportato nella mappa in allegato 1 alla presente determinazione);
  • che è opportuno modificare le “zone cuscinetto” denominate “FE2”, “FC1”, “RA1”, “RA2” e “RA3” (così come riportato nella mappa in allegato 1 alla presente determinazione);
  • che le sopracitate “zone cuscinetto” vengono istituite in Emilia-Romagna al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto "ZP";

Ritenuto quindi:

  • di accogliere le richieste di conferma dell’attività vivaistica nelle "zone cuscinetto" per Erwinia amylovora in base alla documentazione agli atti di questo Settore;
  • di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività dei campi di piante madri in "zone cuscinetto", già istituite nell'anno 2023, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di agosto 2024 per i materiali di specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'allegato X, punto 9 del Regolamento (UE) 2019/2072;
  • di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività di vivai in "zone cuscinetto", già istituite nell'anno 2023, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2024 per i materiali di specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'allegato X, punto 9 del Regolamento (UE) 2019/2072;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

  • la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
  • le deliberazioni della Giunta regionale:
    • n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
    • n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
    • n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
    • n. 2319 del 22 dicembre 2023, “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

  • la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

Dato atto altresì che il provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto,

determina

1. di accogliere le richieste di conferma dell’attività vivaistica nelle "zone cuscinetto" per Erwinia amylovora in base alla documentazione agli atti di questo Settore;

2. di delimitare dette "zone cuscinetto" come riportato nella mappa dell'allegato 1 alla presente determinazione; la mappa è consultabile a maggior dettaglio sul seguente indirizzo internet della Regione Emilia-Romagna: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link "Cartografia fitosanitaria", link "Mappa zone cuscinetto Erwinia amylovora";

3. di stabilire che per l’anno 2024 le "zone cuscinetto" sono le seguenti:

  • provincia di Bologna: "BO1";
  • provincia di Ferrara: "FE1", "FE2" e "FE3";
  • province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna: "FC1";
  • provincia di Modena: "MO2";
  • provincia di Ravenna: "RA1", "RA2" e "RA3";
  • province di Reggio Emilia e Modena: “RE1”;

4. di attuare nelle "zone cuscinetto" di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato X, punto 9 del Regolamento (UE) 2019/2072;

5. di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l’attività dei campi di piante madri in “zone cuscinetto” già istituite nell’anno 2023, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di agosto 2024 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all’allegato X, punto 9 del Regolamento (UE) 2019/2072;

6. di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l’attività di vivai in “zone cuscinetto” già istituite nell’anno 2023, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2024 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all’allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072;

7. di utilizzare, per la commercializzazione del materiale per il quale è stato autorizzato l’emissione del passaporto, il documento riportante il codice ZP, così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, allegato I parti B e D;

8. di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

9. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Settore
Stefano Boncompagni
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