n.109 del 10.04.2024 periodico (Parte Seconda)

Imposizione di servitù ed occupazione temporanea di aree con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nella provincia di Parma - Comune di Albareto, necessari per la costruzione del metanodotto “Variante Torrente Arcina DN 400 (16”), DP 75 bar”

Ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i. l’Autorità competente Comune di Albareto comunica che con determinazione del Responsabile Lavori Pubblici e Patrimonio n. 16 del 28 marzo 2024 ha determinato:

ART. 1

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è disposto l’asservimento degli immobili siti in Comune di Albareto, nella provincia di Parma, interessati dal tracciato del metanodotto “VARIANTE TORRENTE ARCINA DN 400 (16’’)”, meglio individuati con il colore rosso tratteggiato negli allegati piani particellari che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

L’asservimento e l’esproprio sono sottoposti alla condizione sospensiva prevista all’art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l’immissione in possesso.

ART. 2

L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue: 

  • l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici/50) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni, comprese quelle arboree ad alto fusto, senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
  • la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
  • l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
  • che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione dei metanodotti sono quantificati nelle indennità di danni e di occupazione temporanea, determinate con il presente decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del metanodotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
  • la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. 
ART. 3

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l’autorizzazione a procedere all’occupazione temporanea, per un periodo di due anni decorrenti dalla data dell’immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di Albareto (PR), identificati con il colore verde nei piani particellari di cui al precedente art. 1, necessari per la costruzione del nuovo metanodotto di cui all’oggetto.

È concessa facoltà a Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all’immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest’ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A.

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l’indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, sarà notificato, a cura di Snam Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposto al successivo art. 7.

ART. 5

L’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l’asservimento e per l’occupazione temporanea riferita alle colture praticate ed alla durata massima dell’occupazione nonché ai minori redditi e maggiori oneri relativa alle aree interessate dai lavori, è stabilita negli allegati piani particellari di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all’art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l’indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità come previsto dall’art. 22 e conformemente all’art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 - 38 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell’occupazione dell’area.

ART. 6

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto al Comune di Albareto Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Sede: Piazza G. Micheli, 1 – 43051 Albareto (PR), e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, se condividono l’indennità offerta, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell’indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di Snam Rete Gas S.p.A.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l’indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell’indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura comunale, ai sensi dell’art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione dell’indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di Parma.

Il proprietario che non condivide l’indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l’accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

È posta a carico della Snam Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 7

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della Snam Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali.

ART. 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) Emilia Romagna, a cura di questa Amministrazione, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;

ART. 9

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna nei termini di legge come previsto dal Decreto Legislativo 104 del 02 luglio 2010.

È possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo.

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il presente provvedimento non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Si dà atto che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle attività assegnate al Settore e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Decreto del Sindaco n. 5 del 28/12/2017;

Si dà dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.

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