n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività del Registro unico di cui al D.Lgs. n. 117/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Visto in particolare l’art. 102 del su richiamato Decreto con cui vengono abrogate le Leggi 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” demandando, tra l’altro, il decorrere dell’abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, della L. n. 266/1991 e agli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. n. 383/2000 dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal Titolo VI del medesimo D.Lgs. n. 117/2017;

Preso atto che i procedimenti per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono regolamentati dalle leggi regionali fintanto che non sarà istituito e reso operativo il Registro unico di cui sopra;

Richiamate inoltre le leggi regionali n. 34/2002 e ss.mm.ii. e n. 12/2005 e ss.mm.ii. per la parte relativa ai registri ivi regolamentati, nonché la propria deliberazione n. 1007/2015 relativa alle modalità di gestione di detti registri;

Considerato comunque per quanto riguarda l’iscrizione, la cancellazione e la revisione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri di cui alle su richiamate leggi regionali è necessario tenere conto del fatto che gli aspetti di natura civilistica disciplinati nel D.Lgs. n. 117/2017 sono da applicarsi sin dall’entrata in vigore dello stesso;

Considerata dunque la necessità di elaborare indicazioni di carattere operativo utili ad una gestione transitoria dei registri di cui alle leggi regionali n. 34/2002 e ss.mm.ii. e n. 12/2005 e ss.mm.ii. sulla base di modalità che tengano conto di una applicazione armonica della norma regionale e di quella statale;

Dato atto che le suddette indicazioni sono approvate nelle more dell’istituzione e dell’effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e dell’entrata in vigore della disciplina regionale relativa ai procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore prevista dall’art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;

Dato atto che per quanto riguarda il procedimento amministrativo istruttorio le indicazioni di carattere operativo di cui alla presente deliberazione sono applicate anche in relazione alle istanze di parte presentate dalle cooperative sociali per l’iscrizione nell’albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014; 

Dato atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato con la presente deliberazione sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e ss.mm.ii., n. 34/2002 e ss.mm.ii. e n. 12/2014 e alle proprie deliberazioni n. 1007/2015 e n. 2113/2015, che qui si intendono confermate;

Dato atto che le indicazioni operative per la gestione della fase transitoria vengono fatte oggetto di apposito allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, per quanto applicabile, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2344/2016, n. 89/2017, n. 468/2017 e n. 486/2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente Assessore al welfare e alle politiche abitative, Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di approvare il documento “Indicazioni operative per la gestione transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Modalità per l’applicazione armonica delle norme di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e ss.mm.ii. e n. 34/2002 e ss.mm.ii. e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017 da subito applicabili”, di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto che, per le motivazioni riportate in premessa, tali indicazioni operative sono approvate per la gestione transitoria dei registri di cui al punto 1 sulla base di modalità che tengano conto di una applicazione armonica delle sopra richiamate leggi regionali e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/
2017, in particolare per gli aspetti che devono intendersi applicabili sin dall’entrata in vigore del Decreto medesimo;
  3. di dare atto che le indicazioni operative sulla gestione della fase transitoria avranno efficacia fino all’istituzione e all’effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché all’entrata in vigore della disciplina regionale relativa ai procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore prevista dall’art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;
  4. di dare atto che per quanto riguarda il procedimento amministrativo istruttorio le indicazioni di carattere operativo di cui alla presente deliberazione sono applicate anche in relazione alle istanze di parte presentate dalle cooperative sociali per l’iscrizione nell’albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014 e ss.mm.ii;
  5. di dare atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato con la presente deliberazione sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e ss.mm.ii., n. 34/2002 e ss.mm.ii. e n. 12/2014 e alle proprie deliberazioni n. 1007/2015 e n. 2113/2015, che qui si intendono confermate;
  6. di stabilire che le indicazioni operative contenute nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, trovano applicazione dalla data di approvazione della presente deliberazione;
  7. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
  8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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