n. 95 del 23.07.2010 (Parte Prima)

NOTE

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Nota all’Art. 3

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 25, recante Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 12 - Variazioni di bilancio a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio finanziario 2010, con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 91046, 91048, 91050, 91055, 91070, 91120, 91135, 91140, 91150, 91160, 91289, 91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi».

Note all’Art. 4

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 25, recante Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 è il seguente:

«Art. 16 - Mutui e prestiti

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2010 entro i limiti di cui all’articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimostrazione nell’elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell’articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 689.000.000,00».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2009 è il seguente:

«Art. 16 - Mutui e prestiti

(omissis)

2. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2010 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di Euro 693.000.000,00 già autorizzati dall’articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2009».

Comma 3

3) Il testo dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 25 del 2009 è il seguente:

«Art. 16 - Mutui e prestiti

(omissis)

3. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2010 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di Euro 1.174.000.000,00 già autorizzati dall’articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 23 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 10, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2009».

Note all’Art. 5

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, recante Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 è il seguente:

«Art. 60 - Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell’articolo 47 e non pagate entro il termine dell’esercizio.

2. I residui passivi formatisi a norma del comma 1, quale che sia la natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato.

3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell’articolo 47 entro il termine dell’esercizio, costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

4. Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorché il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del comma 4, ove sia prevedibile l’esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla reiscrizione e all’impegno delle somme necessarie provvedono i dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa, nell’ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma degli articoli 51 e 53, verificate dalla struttura organizzativa preposta all’emissione dei titoli di spesa, la reiscrizione e l’impegno delle somme necessarie è disposta dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di ragioneria, o da suo delegato».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 45 della legge regionale n. 40 del 2001 recante Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 è il seguente:

«Art. 45 - Residui attivi

1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro il termine dell’esercizio, per le quali il dirigente della struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.

2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia devono promuovere le azioni per evitare l’eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.

3. L’accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili.

4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente per materia che attesta l’inesigibilità o l’insussistenza delle correlative entrate».

3) Il testo dell’articolo 61 della legge regionale n. 40 del 2001 recante Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 è il seguente:

«Art. 61 - Ricognizione dei residui passivi

1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture contabili».

4) Il testo dell’art. 63, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001 è il seguente:

«Art. 63 – Responsabilità del tesoriere

(omissis)

2. Il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto della gestione finanziaria alla Regione. Il predetto conto deve dimostrare:

a) nell’entrata: il debito alla chiusura dell’esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell’esercizio;

b) nella spesa: il credito alla chiusura dell’esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell’esercizio;

c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell’esercizio successivo».

5) Il testo dell’art. 11, commi 3, 4, e 5 della legge regionale n. 40 del 2001 recante Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 è il seguente:

«Art. 11 - Bilancio annuale di previsione

(omissis)

3. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica:

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce;

c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto l’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto al termine dell’esercizio precedente, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati.

5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce».

Nota all’Art. 7

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 25, recante Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 è il seguente:

«Art. 20 - Bilancio pluriennale

1. A norma dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2010-2012 nel testo allegato alla presente legge».

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