n. 284 del 19.12.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Le Radici", ubicata a Monte Colombo (RN) e gestita dalla Società Cooperativa Formula Servizi, con sede legale in Forlì

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamate:

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 21 marzo 2012, protocollata con n. PG.2012.0076852, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale l’Azienda USL di Rimini ha trasmesso la domanda di accreditamento presentata dal legale rappresentante di Formula Servizi società cooperativa con sede legale a Forlì, Via Monteverdi, 31, per la residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo denominata “Le Radici”, ubicata in Via Castello n. 2, Monte Colombo (RN), per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali;

Preso atto che la struttura “Le Radici” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Ente Comune competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010, che definisce il fabbisogno di assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per la psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l’ampliamento e la riconversione di posti in strutture private già accreditate;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale di assistenza residenziale per la psichiatria adulti, così come attestato alla nota del Direttore generale dell’Azienda USL di Rimini, agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri della Regione Emilia-Romagna, ad integrazione del fabbisogno espresso nella citata deliberazione n. 1891/2010;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione in ordine all’accreditamento provvisorio della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2012/11017 del 12 settembre 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;

Richiamato il D.P.R. n.252/1998;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri; 

Dato atto del parere allegato;

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992, l'accreditamento provvisorio nei confronti della struttura “Le Radici”, residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo, ubicata in Via Castello n. 2, Monte Colombo (RN), e gestita da Formula Servizi società cooperativa con sede legale a Forlì, Via Monteverdi 31, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali;

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’art.9 della L.R. n. 34/1998 e successive modifiche, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività;

7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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