n.9 del 16.01.2013 periodico (Parte Seconda)
Ghizzoni SpA in amministrazione straordinaria - Domanda 21/9/2012 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dal torrente Parma in comune di Colorno (PR), loc. Copernio. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc PR12A0041
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, alla Società GHizzoni SpA in amministrazione straordinaria, C.f. e Partita IVA 00461070773, con sede in Macchia di Ferrandina (MT), Strada Statale 407 Basentana, cod. proc. PR12A0041, fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Parma esercitata in Comune di Colorno PR loc. Copernio, a fronte dei mappali n. 72 e 73 del foglio n. 30 del C.T. di detto Comune, da utilizzare ad uso industriale con una portata massima pari a litri/sec. 30 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 45000;
b) stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015
c) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le caratteristiche, le condizioni e le prescrizioni per l’esercizio della derivazione;copia cartacea conforme all’originale, viene conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
d) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione allegato alla domanda di concessione e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 22/11/2012 n. 15052
(omissis)
Art. 5 - Durata della concessione
5.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR 41/01.
5.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/01;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna
(omissis)