n.149 del 07.06.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11:Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Realizzazione trasporto rapido costiero Rimini Fiera - Cattolica. 2^ tratta Rimini FS - Rimini Fiera", localizzato nel comune di Rimini (RN), proposto dalla Società Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. S.r.l. consortile, in qualità di soggetto attuatore, per conto del Comune di Rimini (soggetto proponente)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “realizzazione trasporto Rapido Costiero Rimini Fiera - Cattolica. 2^ tratta Rimini FS - Rimini Fiera”, localizzato nel comune di Rimini (RN) presentato dalla società Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini, P.M.R. s.r.l. consortile, in qualità di soggetto attuatore, per conto del Comune di Rimini (soggetto proponente), per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. relativamente alla matrice rumore, si dovrà realizzare una campagna di monitoraggio post operam del livello di pressione sonora cagionato dall’opera, da realizzarsi ad infrastruttura pienamente in attività;

2. nelle successive fasi di progettazione è necessario valutare espressamente la possibilità di incrementare gli interventi di mitigazione a verde in grado di assorbire e trattenere le sostanze inquinanti, a compensazione degli interventi di abbattimento previsti. In particolare:

a) si ritiene prioritario che la supposta interferenza di alcuni alberi sia risolvibile con soluzioni progettuali che ne evitino gli abbattimenti; si chiede pertanto che, nell’esame puntuale delle interferenze, rinviato ad una fase successiva all’approvazione dell’opera, sia stabilita la priorità di non abbattimento delle alberature di prima e seconda grandezza, nel caso in cui sia tecnicamente fattibile;

b) si dovrà provvedere alla verifica su base temporale della progettazione del verde in relazione all’abbattimento degli inquinanti atmosferici previsti con verifiche successive che garantiscano un progressivo accrescimento dell’efficacia, rispetto alle analisi condotte sulla situazione pre-abbattimento da riferirsi quale target iniziale, provvedendo a eventuali nuovi impianti arborei, previo accordo con il Comune di Rimini;

in fase di progettazione esecutiva occorrerà presentare ad ARPAE una specifica relazione;

3. in fase di progettazione esecutiva, relativamente alla componente mobilità e traffico, dovrà essere previsto un Piano di monitoraggio da condurre ad un anno dall’avviamento della 2^ tratta del sistema di Trasporto Rapido Costiero (TRC), Rimini FS - Rimini Fiera e di durata almeno biennale, relativo all’utilizzo del TRC, agli effetti sulla mobilità e sullo share modale. Lo stesso piano potrà essere anche inserito e/o coordinato nel più ampio monitoraggio previsto del PUMS;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Rimini e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dal collaudo, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto, considerata la tipologia dell’opera pubblica, in 10 anni a partire della data di pubblicazione nel BURERT dell’esito del procedimento unico di approvazione del progetto; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina alla società Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. s.r.l. consortile, al Comune di Rimini, all'ARPAE di Rimini;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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