n.149 del 30.05.2018 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di V.I.A. relativo all'attività temporanea di recupero rifiuti mediante impianto mobile nel comparto "Navile Z.I.S. R5.2" ex mercato ortofrutticolo di Bologna" ubicato nel comune di Bologna (BO) proposto dal Consorzio "Mercato Navile". Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di servizi (Titolo III, L.R. 9/99)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., sul progetto di “Attività temporanea di recupero di rifiuti mediante impianto mobile nel comparto “Navile Z.I.S. R 5.2” ex Mercato Ortofrutticolo di Bologna” in comune di Bologna (BO), proposto da Consorzio “Mercato Navile”, poiché il progetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 2.C. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
1. si rende necessario che la Cooperativa comunichi all’ARPAE SAC di Bologna e al Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia, con congruo anticipo, la data di avvio della campagna di trattamento dei rifiuti, per consentirne i controlli;
2. preliminarmente al riutilizzo come sottofondo stradale, secondo le modalità indicate nel piano di utilizzo allegato all’istanza di VIA, l’aggregato inerte riciclato prodotto dall’attività di trattamento, dovrà essere sottoposto ai seguenti controlli di conformità, almeno ogni 500 mc circa di materiale prodotto, come previsto nelle integrazioni della relazione tecnica datata agosto 2017:
- analisi chimica del tal quale per la verifica del rispetto delle concentrazioni di cui alla tabella 1 colonna A dell’allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto del D.Lgs 152/2006, secondo il seguente profilo base: idrocarburi pesanti C>12, metalli pesanti (As, Cd, Ct tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Sn, Zn);
- test di cessione secondo l’appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2, secondo il profilo di cui alla tabella dell’allegato 2 al D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
3. qualora fosse confermata la conformità ai limiti tabellari delle norme sopra richiamate, dovranno essere eseguite le analisi previste dall’allegato C2 – sottofondi stradali alla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 2005 e, per quanto non previste da detta Circolare Ministeriale, dovranno essere previste le verifiche di conformità alla norma UNI EN 11531-1 (es. indice di plasticità che dovrà essere inferiore a 6, meglio se compreso tra 0-5). La frequenza di dette analisi è per lotti, ove il lotto può rappresentare la produzione settimanale e, comunque, avere una dimensione massima pari a 3.000 mc, come specificato nello stesso allegato C2 prima richiamato;
4. eventuali modifiche al piano di utilizzo degli aggregati inerti riciclati allegato al progetto approvato dovranno essere comunicate preliminarmente al riutilizzo;
5. qualora, sulla base delle analisi previste dal piano di controllo sopra indicato, le caratteristiche degli aggregati inerti prodotti dal trattamento non fossero conformi alle norme richiamate, detti materiali dovranno essere conferiti ad impianti terzi come rifiuti per il loro successivo recupero o smaltimento;
6. così come proposto, il materiale trattato potrà essere utilizzato solo all’interno del cantiere delle Opere di Urbanizzazione Primaria del comparto e per le opere in cui è stato preventivamente previsto. In particolare il materiale trattato potrà essere utilizzato solo nelle aree in cui, in base alla planimetria del Progetto esecutivo (Tavola 2 e relativa legenda Tavola 3), è previsto l’utilizzo di “materiale riciclato”;
7. si puntualizza, nel dettaglio, in riferimento alla Tavola n.4 “Aree di riutilizzo della materia prima secondaria”, che detto materiale non potrà essere utilizzato nell’“area VI” in quanto il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione lì prevede “pavimentazione percorsi nel verde in stabilizzato tipo “calcestre”;
8. si specifica inoltre che, per quanto attiene all'”area XIII”, viste le modifiche apportate dall'Ufficio Patrimonio a seguito di un Accordo con i proprietari del lotto denominato R1.16, le misure da considerare dovranno essere quelle riportate nella figura a pag.38 del Rapporto Ambientale e dovranno essere presi accordi con il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture - U.O. Progettazione e attuazione interventi;
9. poiché le aree sulle quali andranno impiegati i materiali derivanti dalla campagna in oggetto andranno a far parte del patrimonio della Amministrazione Comunale, si prescrive che l'utilizzo del materiale riciclato per fondazione soddisfi quanto segue:
- i materiali dovranno possedere i requisiti di cui alla norma UNI 11531-1;
- la pezzatura granulometrica massima del materiale non dovrà superare i 60 mm;
- il materiale posato dovrà garantire un Modulo di Deformazione, nell’intervallo compreso fra 150 e 250 kN/mq, non inferiore a 80 MPa. La prova di carico (piastra diam. 300 mm) dovrà essere effettuata all'estradosso dello strato di materiale stabilizzato (particolari 04-05 - Elab. 0031 del 1° P.d.C.);
- il TNT, che probabilmente per un errore materiale è stato indicato tra gli strati di stabilizzato e di materiale riciclato nei particolari costruttivi 04-05, dovrà essere collocato subito sopra il terreno, all'intradosso dello strato di materiale riciclato;
- in ogni caso il materiale prodotto dal recupero dei rifiuti non potrà essere utilizzato in aree destinate a verde pubblico;
- considerato che l'area precedentemente oggetto di deposito di rifiuti speciali e interessata dall'impianto di recupero oggetto di istanza è destinata ad essere consegnata all'Amministrazione Comunale come verde pubblico, si prescrive un accertamento qualitativo dei suoli al fine di verificare l'assenza di inquinamenti imputabili alle attività citate. Le verifiche dovranno essere eseguite al termine dei lavori su almeno 4 punti, tramite saggi e adottando un profilo chimico con almeno i seguenti parametri: HC>12, HC<12, V, Pb, Cu, Ni, Cr e Sn;
- il materiale prodotto dall'impianto dovrà essere stoccato nell’area dedicata, individuata nella Tavola 5 della documentazione integrativa del 15.02.2018; gli accertamenti di idoneità dei materiali per gli usi progettualmente previsti dovranno essere eseguiti prima del conferimento nelle aree e nelle opere indicate per l'utilizzo finale;
- dovranno essere adottate particolari cautele nell'uso dei carburanti destinati alle macchine operatrici e nelle operazioni di manutenzione delle stesse. Nel caso si necessiti di uno stoccaggio di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, nei punti di rifornimento dovrà essere garantita l’impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento;
10. si prende atto della variante in diminuzione da 300 mc a 200 mc relativa alle frazioni indesiderate, derivanti dalle lavorazioni, che verranno avviate al recupero all’esterno del sito. Per il conferimento di tale materiale fino al centro di stoccaggio e trattamento Ecofelsinea S.r.l. (localizzato in via Cristoforo Colombo n. 38 a Bologna), come dichiarato nella documentazione integrativa, il transito sulla viabilità pubblica, così come indicata in relazione (Via Delfino Insolera-Via Piero Gobetti - Via Jurij Alekseevic Gagarin - Via Marco Polo - Via Cristoforo Colombo), si ritiene condivisibile subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la distribuzione dei flussi dovrà essere tale da evitare il più possibile sovraccarichi della rete stradale sia nell'ora di punta mattutina (8.00-9.00), sia nelle ore di punta serali (17.00-19.00);
- dovranno essere rispettati gli artt. 15 e 164 del Codice della Strada che sanciscono il divieto dello spargimento di fanghi, rifiuti e altri materiali sulla viabilità pubblica nonché l’obbligo di fissare e coprire i carichi, a mezzo di telonature e/o coperture fissabili che ne garantiscano il corretto trasporto, laddove volatili e/o soggetti a possibile caduta;
- le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe allo stesso dovranno essere mantenute pulite e in condizioni di sicurezza come prescritto dal Regolamento per l'Occupazione di Suolo Pubblico del Comune di Bologna (PG n. 34285/06) all’art. 19 bis “Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata”;
- nel caso in cui il proponente debba modificare i tragitti sopra dichiarati, dovrà darne preventiva comunicazione alla Amministrazione comunale che si esprimerà in merito;
11. si prescrive inoltre di mantenere in efficienza la recinzione e gli accessi dell'area in questione che non potrà ospitare materiale non oggetto dell'attività oggetto della presente valutazione;
12. sulla base delle valutazioni ambientali riportate nel capitolo C.2 (aria e rumore), si prescrive che il cantiere potrà operare:
A) dal lunedì al venerdì, le attività sia di frantumazione, sia di deposito e livellamento terre, potranno essere eseguite solamente dalle ore 8.00 alle ore 9.30, dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
B) dal lunedì al venerdì, prima delle ore 8.00, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le 19.00 non potranno essere utilizzati gli escavatori, le pale meccaniche ed il frantoio;
C) nelle giornate di sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 potranno essere utilizzati i macchinari rumorosi (pale, escavatori e frantoio);
13. nel caso in cui intervengano dei cambiamenti nell’uso delle pertinenze esterne della scuola, ovvero se il giardino viene utilizzato dai bambini in altri orari, la Ditta dovrà prendere specifici accordi con la Direzione Scolastica al fine di evitare le lavorazioni polverulente quando i bambini si trovano nel giardino. Tali accordi dovranno essere comunicati al Comune – Settore Ambiente Energia, tramite invio del verbale dell’accordo;
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
ATMOSFERA
14. per le operazioni di carico, scarico e movimentazione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per minimizzare la produzione di polveri;
15. la limitazione delle emissioni di polvere dovrà essere eseguita bagnando il materiale da trattare preventivamente alla sua movimentazione e azionando gli umidificatori dell’impianto, come specificato nella documentazione depositata;
16. durante le fasi di carico del materiale sugli autocarri dovranno essere installati ed azionati sistemi a nebulizzazione d’acqua;
17. dovranno essere limitate le attività polverulente in presenza di vento intenso che possa arrecare disturbo ai recettori;
18. dovranno essere bagnati i cumuli e i percorsi di cantiere non asfaltati in funzione delle condizioni climatiche, al fine di limitare le emissioni polverulente;
19. si prescrive una velocità massima dei mezzi all'interno del sito di 5 km/h;
20. al fine di proteggere al massimo la scuola, si prescrive di installare barriere piene di altezza minima 2 metri lungo tutto il confine tra l’area di lavorazione e le pertinenze scolastiche;
21. tenuto conto dell’estrema prossimità di recettori sensibili (con particolare riferimento alla scuola e al nido per l’infanzia), si prescrive di sospendere le lavorazioni caratterizzate da maggiore produzione di polveri nella fascia oraria 9:30-11:30 nella quale i bambini della scuola svolgono attività nel giardino;
22. nel caso in cui intervengano dei cambiamenti nell’uso delle pertinenze esterne della scuola, ovvero se il giardino viene utilizzato dai bambini in altri orari, la Ditta dovrà prendere specifici accordi con la Direzione Scolastica al fine di evitare le lavorazioni polverulente quando i bambini si trovano nel giardino. Tali accordi dovranno essere comunicati al Comune – Settore Ambiente Energia, tramite invio del verbale dell’accordo;
ACQUE
23. l’attività di recupero rifiuti non dovrà impedire il normale deflusso e recapito delle acque meteoriche di dilavamento verso la rete fognaria pubblica presente nell’area; l’impresa esecutrice dell’attività dovrà evitare che la rete venga ostruita da materiali solidi derivanti dall’attività suddetta;
RUMORE
24. come richiesto dal proponente, anche al fine di ridurre la durata complessiva dell'intervento da 84 a 77 giorni (salvo avverse condizioni meteo) e di limitare il disagio presso il recettore scolastico chiuso il sabato, si estende l'attività anche alle giornate di sabato nelle quali la documentazione acustica attesta il pieno rispetto dei limiti di legge per il bersaglio residenziale R3;
25. si riportano di seguito le prescrizioni in merito all’inquinamento acustico che devono essere osservate:
A) dal lunedì al venerdì, le attività sia di frantumazione, sia di deposito e livellamento terre, potranno essere eseguite solamente dalle ore 8.00 alle ore 9.30, dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. In tali orari potranno essere raggiunti i 70 dB(A) presso tutti i ricettori ad eccezione della scuola per l’infanzia (R1) presso la quale dovrà essere rispettato in facciata il livello di 60 dB(A), limite della classe acustica di appartenenza; presso tutti i ricettori non si richiede il rispetto del valore limite di immissione differenziale;
B) dal lunedì al venerdì, prima delle ore 8.00, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le 19.00 dovranno essere rispettati i limiti di legge di cui al d.P.C.M. 14/11/1997, pertanto non potranno essere utilizzati gli escavatori, le pale meccaniche ed il frantoio;
C) nelle giornate di sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 potranno essere utilizzati i macchinari rumorosi (pale, escavatori e frantoio) fino ad un massimo di 70 dB(A) presso i ricettori residenziali, potendo altresì superare il valore limite di immissione differenziale. All’esterno dei suddetti periodi dovranno essere rispettati i limiti di legge e pertanto il frantoio non potrà essere utilizzato;
26. durante i primi dieci giorni di attività dovranno essere eseguiti i seguenti monitoraggi acustici, finalizzati a verificare che le emissioni sonore del cantiere rispettino i limiti sopra richiamati:
A) presso la facciata della scuola per l’infanzia, durante un giorno feriale, dovranno essere eseguiti i seguenti monitoraggi:
- verifica del limite assoluto di 60 dbA nella fascia oraria di cui al punto A): dovrà essere eseguita una misura, della durata compresa fra i 10 e i 20 minuti, nelle condizioni di massima emissione del cantiere, ovvero con tutte le macchine operatrici che possono funzionare contemporaneamente;
- verifica del limite di immissione differenziale pari a 5 dbA nella fascia oraria di cui al punto B): la misura del rumore ambientale dovrà essere eseguita nelle condizioni di massima emissione del cantiere consentite in questa fascia oraria. La misura di rumore residuo dovrà essere eseguita a cantiere inattivo;
B) presso la facciata dell’edificio residenziale identificato nella documentazione acustica in R3, dovranno essere eseguiti i seguenti monitoraggi:
- verifica del limite assoluto di 70 dbA nella fascia oraria di cui al punto A): dovrà essere eseguita una misura, della durata compresa fra i 10 e i 20 minuti, nelle condizioni di massima emissione del cantiere, ovvero con tutte le macchine operatrici che possono funzionare contemporaneamente;
- verifica del limite di immissione differenziale pari a 5 dbA nella fascia oraria di cui al punto B): la misura del rumore ambientale dovrà essere eseguita nelle condizioni di massima emissione del cantiere consentite in questa fascia oraria. La misura di rumore residuo dovrà essere eseguita a cantiere inattivo;
- verifica del limite assoluto di 70 dbA nella fascia oraria di cui al punto C): dovrà essere eseguita una misura, della durata compresa fra i 10 e i 20 minuti, nelle condizioni di massima emissione del cantiere, ovvero con tutte le macchine operatrici che possono funzionare contemporaneamente;
C) all’interno della struttura scolastica, come da accordi fra la scuola e l’impresa, al centro di un vano della facciata, dovranno essere eseguite delle misure di rumore in concomitanza con il funzionamento di pale, escavatori e frantoio di durata sufficiente alla stabilizzazione del livello equivalente. Il risultato di tali misure, eseguite a finestre chiuse, fornirà l’indicazione circa la compatibilità tra il riposo pomeridiano dei bambini e le emissioni rumorose del cantiere;
27. le misure di cui sopra dovranno essere eseguite in conformità al D.M. 16/03/1998 e contenere gli ulteriori elementi di cui all’allegato alle NTA della classificazione acustica del Comune di Bologna “Ulteriori specifiche tecniche relative alle misure fonometriche”;
28. le attività di monitoraggio dovranno essere descritte in apposita relazione da depositare in Comune di Bologna – Settore Ambiente e Energia entro 15 giorni dall’inizio dell’attività, che contenga oltre i risultati dei monitoraggi, la descrizione delle attività di cantiere durante l’esecuzione delle fonometrie, descrivendo anche le eventuali sorgenti sonore estranee al cantiere che hanno contribuito ai campioni di pressione sonora acquisiti. Detta relazione dovrà altresì descrivere le eventuali attività di cantiere non rumorose che vengono svolte negli orari in cui non è possibile eccedere dai limiti di legge (prima delle 8.00, dalle 9.30 alle 11.30, dalle 13.00 alle 15.00 e dopo le 19.00). Qualora dai monitoraggi eseguiti si evidenzi un superamento dei limiti di cui sopra, dovranno essere immediatamente messe in atto, anche previa sospensione dell’attività di cantiere, idonee misure di bonifica, opportunamente descritte, solo dopo le quali potrà riprendere l’attività;
b) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
c) di dare atto che il Comune di Bologna ha inviato il proprio parere in materia edilizio-urbanistica e in merito all’impatto ambientale, acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2018/5989 del 12/3/2018, ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;
d) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna ha inviato il proprio parere in merito agli aspetti di competenza, acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2017/14988 del 29/6/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;
e) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., copia della presente deliberazione al proponente;
f) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: ARPAE (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, AUSL Bologna;
g) di dare atto che nella documentazione presentata dal proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione dell’attività in progetto, viene stimato pari a € 75.000,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, sono state corrisposte per un ammontare di € 1.000,00, in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99;
h) di stabilire che, ai sensi dell’art. 17, comma 10 della LR 9/99, l’attività dovrà essere svolta entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso detto termine, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la procedura di VIA deve essere reiterata;
i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione;
j) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.