n.7 del 19.01.2022 periodico (Parte Seconda)

Modifica prescrizione n. 3 del Provvedimento di VIA relativo all'"Impianto di generazione energia elettrica alimentato a biomassa, Conselice (RA)" presentato da Unigrà approvato ai sensi della L.R. n. 9/99 con delibera di Giunta regionale n. 1178/2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di accogliere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, l’istanza della Società Unigrà S.r.l. di richiesta di modifica della prescrizione 3 della DGR 1178/2006 così come richiesta nella nota acquisita dalla Regione Emilia – Romagna al prot. 10/08/2021.0722041;

b) di sostituire, pertanto la prescrizione 3 della DGR 1178/2006 del deliberato "l’impianto dovrà essere alimentato con le modalità proposte dal progetto Unigrà oggetto di questa procedura di VIA, fermo restando che è ammissibile per l’utilizzo di materie prime qualsiasi aumento che derivi da quote di frazionamento degli oli vegetali lavorati all’interno dello stabilimento Unigrà adiacente e da oli derivanti da produzioni agricole locali e/o regionali; ogni variazione in aumento annua della quantità di approvvigionamento di olii importati dall’estero dichiarata come necessaria al funzionamento della centrale per l’utilizzo tal quale in centrale (38.000 t) dovesse risultare maggiore del 20%, Unigrà dovrà comunicarlo alla Provincia di Ravenna, all’ ARPA e al Comune di Conselice ai sensi dell’art. 11, comma 3 della LR 21/04 “Disciplina della Prevenzione e Riduzione Integrate Ambientali”; tali enti verificheranno in accordo con Unigrà le necessarie azioni conseguenti” con la seguente prescrizione: “il quantitativo di bioliquidi approvvigionabili dall’esterno è fissato come massimo al 70 % rispetto al quantitativo utilizzato su base annua dalla Centrale mentre il rimanente 30% dovrà derivare dai sottoprodotti della lavorazione degli oli e grassi vegetali generati all’interno dello stabilimento Unigrà adiacente ; tale dato dovrà essere riportato nel report annuale di AIA redatto da Unigrà srl, ai sensi dell’art. 29 sexies comma 6 del DLgs 152/06 e verificato da ARPAE; dovrà, inoltre, entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente delibera essere inviato alla Regione Emilia – Romagna, Servizio VIPSA e all’ARPAE SAC di Ravenna, l’attestazione dell’avvenuto contratto di fornitura tra Unigrà e l’Azienda di trasporti che dimostri l’utilizzo di autocisterne euro 6 per la fornitura dei bioliquidi della centrale

c) di confermare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella più volte citata deliberazione di Giunta regionale n. 1178/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle condizioni ambientali (prescrizioni) sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (prescrizioni) dovrà essere presentata ad Arpae SAC di Ravenna;

f) di trasmettere copia della presente determina a Unigrà S.r.l., Arpae SAC di Ravenna, Provincia di Ravenna, Comune di Conselice e AUSL Ravenna;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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