n.157 del 25.05.2022 periodico (Parte Seconda)

Estratto da determinazione dirigenziale del 14/04/22, n. 810/22 oggetto: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto realizzazione nuova area impianti e variante al progetto di sistemazione finale della cava Manzona presentato da impianti Cave Romagna Srl, localizzato a Savio (RA)

IL DIRIGENTE (omissis) determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto: “Realizzazione nuova area impianti e variante al progetto di sistemazione finale della Cava Manzona” presentato da Impianti Cave Romagna Srl, localizzato a Savio (RA) per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate oltre a quelle già previste negli elaborati:

  1. In merito all’impatto acustico derivante dalla realizzazione del progetto, il proponente entro 6 mesi dall’attivazione della nuova area impianti, dovrà presentare ad ARPAE ST e al Comune di Ravenna, Servizio Tutela Ambiente e Territorio, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 673/04 Art 5, c3, gli esiti di un monitoraggio presso i ricettori posti a Sud dell'area di coltivazione per tempi di misura non inferiore al TR diurno, periodo in cui vengono effettuate le lavorazioni (vedi DM 16/3/1998), al fine di verificare la coerenza dei valori reali di immissione con la valutazione di impatto acustico presentata e stabilire l'effettivo rispetto dei valori limite assoluti, e differenziali per le sorgenti fisse, della Classificazione Acustica di Ravenna. Qualora da tali rilievi escano delle criticità occorrerà adottare un piano di rientro nei limiti mediante quanto previsto dall'art1, c6, lettera g) della DGR 673/04.
  2. come riportato dal proponente nelle valutazioni di impatto, acustico, dovrà essere delimitata un area di rispetto nei confronti del ricettore R2, cosi come indicato nella tavola 3 modificata nelle integrazioni del 7/3/2022, PG n. 44682. In tale area, delimitata tramite new jersey in cemento, sarà interdetto l’uso e la circolazione di autocarri e mezzi pesanti di cantiere, nonché l’esercizio delle lavorazioni e lo stoccaggio degli inerti lavorati in cava.
  3. In merito agli impatti in atmosfera generate dall’attività in esame il proponente dovrà rispettare in fase di cantiere e di esercizio le seguenti condizioni:
  • effettuare una costante e periodica bagnatura e pulizia delle strade utilizzate pavimentate e non;
  • pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
  • coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
  • attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
  • sospendere/limitare le attività di demolizione e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso. A tale scopo dovrà essere installato prima dell’inizio dei lavori della nuova area impianti e dato evidenza al Comune di Ravenna U.O. Geologico e ad ARPAE ST, un anemometro nell’area Sud con sistema di registrazione della velocità e della direzione del vento al fine di predisporre un data-base consultabile dagli organi di vigilanza preposti al controllo. Si precisa sin da ora che qualora i valori rilevati della velocità del vento superino i 6 m/s, le attività in situ dovranno essere sospese, inoltre dovrà essere prevista l’attivazione dei sistemi di bagnatura nel caso in cui i valori di velocità del vento risultino compresi nell’intervallo 4-6 m/s;
  • tutti gli interventi attivi di contenimento della polverosità diffusa (bagnatura, ecc.), così come la loro eventuale mancata attuazione (anomalie/avarie/meteo), dovranno essere oggetto di registrazione su apposito registro a disposizione degli organi di controllo.

4. In fase autorizzativa ed in fase di esercizio il proponente dovrà verificare con il Comune di Ravenna SUE – segreteria CQAP, se per gli interventi previsti nell’area di tutela del Fiume Bevano possano incorrere gli estremi di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004. In tale caso, si dovrà attivare la procedura autorizzativa di cui all’art.146 del D.Lgs. 42/2004 integrando la documentazione progettuale con l’elaborato obbligatorio della Relazione Paesaggistica, elaborata ai sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005.

5. In fase autorizzativa per quanto attiene alla tutela archeologica, tenuto conto che l’intervento in oggetto ricade in Zona di tutela 2b ai sensi dell’art. IV.1.13 del RUE del Comune di Ravenna, il proponente dovrà richiedere nel caso fossero previsti scavi o attività di modifica del sottosuolo oltre 1,00 m di profondità, il parere archeologico di competenza alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Provincie di Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Provincia di Ravenna secondo quanto prescritto dal comma 4 del succitato articolo del RUE.”

6. in fase autorizzativa in relazione alle fasce boscate il proponente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti che connotano le aree boscate così come definite all’art.3, comma 3, del D.Lgs. n.34 del 2018.

7. in fase autorizzativa il proponente dovrà verificare in riferimento agli aspetti progettuali e di sicurezza il rispetto delle seguenti raccomandazioni e condizioni:

  • Siano rispettate le N.T.A. del P.I.A.E., del PAE. e del P.S.C.;
  • Il perimetro dell’area di cava dovrà essere opportunamente interdetto e segnalato da idonee recinzioni metalliche o da apposti cartelli monitori, in accordo con quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R.128/59. Tali segnalazioni dovranno essere mantenute in buono stato fino al termine delle attività di cava.
  • Inoltre, ai fini della sicurezza e della tutela di terzi, in riferimento a quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R.128/59, “l'accesso ai lavori ed agli impianti delle cave è vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi, e gli estranei ai lavori non possono accedere alle cave o negli impianti connessi senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata”; si ricorda pertanto che attività ludico sportive e ricreative o di altro genere non possono svolgersi all’interno di aree destinate all’attività estrattiva.
  • Siano rispettate tutte le distanze previste dall’art. 104 del DPR 128/59;
  • Siano mantenute su tutta l'area interessata adeguate opere di regimazione idrica superficiale atte a prevenire infiltrazioni, ristagni e fenomeni erosivi, idoneamente dimensionate.
  • Sia garantito ove applicabile il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art. 34 delle N.T.A. del PIAE vigente e dell’art. 891 del Codice civile;
  • Infine, si ribadisce quanto già espresso dall’Agenzia con parere Prot. PC/2021/12515 del 1/3/2021 inoltrato al comune di Ravenna – U.O. Geologico, in ordine agli aspetti autorizzatori relativi all’attività di coltivazione in corso.

8. in merito agli aspetti inerenti il sistema idrico superficiale, in fase autorizzativa il proponente dovrà attenersi alle seguenti raccomandazioni e condizioni:

    • È vietato lo scarico diretto e/o indiretto delle acque del lago all’interno del reticolo di bonifica. L’immissione delle suddette acque all’interno del reticolo di bonifica, che da quanto evidenziato nella Relazione Tecnica risultano possedere un’elevata concentrazione di salinità (fino a 6100 mg/l di NaCI), causerebbe problemi alla distribuzione irrigua della zona, con conseguenti danni per l’agricoltura. Ai sensi dell’art.4 della L.R.n.4/2007 si esprime parere di compatibilità irrigua non favorevole.
    • L’Allegato Tecnico al Regolamento consorziale fissa, per i canali di bonifica classificati per rilevanza idraulica come “Principali”, in m 10 la distanza minima da mantenere per la realizzazione di cave, sbancamenti, dune ecc, senza vincoli riguardo alla profondità dello scavo stesso.
    • In fregio agli scoli Acque Basse 6° Bacino e San Giovanni sarà obbligo mantenere una fascia di transito di larghezza pari a m 5,00 misurati dal ciglio canale. Le fasce di cui sopra, necessarie per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali, dovranno essere mantenute libere da vincoli ed ingombri, garantendo sia la percorribilità, sia un’adeguata continuità di transito.
    • In merito alla percorribilità delle suddette fasce di transito, si informa che la distanza minima di m 5,00 deve essere mantenuta anche per la messa a dimora di alberi/siepi/arbusti, tenendo presente che detta distanza dovrà essere riferita al massimo ingombro della chioma a pianta adulta. La distanza minima da rispettare per la realizzazione di sentieri in terra battuta o stabilizzato, privi di cordoli, è pari a m 0,50 misurati dal ciglio canale.
    • Qualora gli interventi di valorizzazione dell’area perimetrale al lago di cava (es. piantumazioni, recinzioni, ecc), la cui destinazione finale è di utilizzo per attività ludico sportive non agonistiche, interferiscano con le fasce di rispetto dei canali di bonifica dovrà essere presenta da parte del Soggetto Attuatore regolare istanza di autorizzazione. All’atto della formalizzazione definitiva delle richieste autorizzative di competenza consorziale, le prescrizioni indicate nel presente parere potranno essere ulteriormente integrate.

9. In fase autorizzativa, il proponente, come indicato in istanza, dovrà verificare se i manufatti oggetto d ella nuova area impianti (pesa con uffici e servizi igienici, officina-ricovero materiali con spogliatoio e servizi, servizi tecnici) necessitano dell’eventuale titolo abilitativo. Per tali strutture dovrà altresì essere verificata la quota del piano di calpestio, ovvero il rispetto del tirante idrico di riferimento in conformità al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico

10. Prima delle operazioni di tombamento, la compatibilità del sito di destinazione con i materiali idonei al tombamento e la classificazione degli stessi, dovrà essere valutata dalle autorità preposte, nelle relative procedure autorizzative e valutative. D o vrà comunque essere trasmessa al Comune di Ravenna U.O. Geologico e ad ARPAE ST relazione dettagliata sulla modalità di esecuzione dei lavori che indichi per ogni settore di lavorazione le modalità della movimentazione delle terre con indicazione delle volumetrie immesse nel lago per comparto, nonché gli accorgimenti per evitare ogni possibile interferenza tra le attività di dragaggio e di tombamento.

11. Dovrà essere trasmessa al Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio, entro 30 giorni dalla fine lavori per l’esercizio della nuova area impianti, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:

  • a. ARPAE per la condizione di cui al punto 1 e 3;
    • b. Comune di Ravenna, U.O. Geologico per la condizione di cui al punto 2, 4, 5, 9;
    • c. Provincia di Ravenna per la condizione di cui al punto 6;
    • . Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile per la condizione di cui al punto 7;
    • e. Consorzio di Bonifica della Romagna per la condizione di cui al punto 8;
    • f. Comune di Ravenna, Servizio Tutela Ambiente e territorio per la condizione di cui al punto 10, 11.

c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni, decorso tale periodo dalla presente determina senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina alla società proponente, impianti Cave Romagna srl, Arpae Sac, Arpae sez. territoriale Ravenna unità ippc – via, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - servizio area Romagna, Ausl della Romagna, Consorzio Bonifica della Romagna, Comune di Ravenna – U.O. Geologico, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Provincie di Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Provincia di Ravenna.

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali del Comune di Ravenna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

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