n.113 del 20.07.2011 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi in località Ganzanigo nel comune di Medicina (BO) presentato da Flli. Giordani Srl (Titolo II L.R.9/99, come integrata dal Dlgs 152/06)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi” nel Comune di Medicina (BO), frazione di Ganzanigo, in Via Muzzaniga 450 presentato da Flli Giordani srl, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto anche in considerazione di quanto previsto dalla delibera di variante al PRG 42/10;
2. i quantitativi massimi di rifiuti da trattare mediante operazioni di tipo R5 all’interno dell’impianto sono 120.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi (circa 80.000 mc/a); le tipologie di rifiuti sono: 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.16, 7.31; in particolare i codici CER ammessi a trattamento negli impianti e le relative MPS ottenibili saranno valutati nei successivi procedimenti per l’autorizzazione alla gestione e alla realizzazione dell’impianto;
3. l’operazione R13 di messa in riserva dei rifiuti deve essere considerata come propedeutica a quella R5;
4. l’attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare negli orari di lavoro dichiarati dall’Azienda, cioè dalle 8 alle 12 dalle 13 alle 19;
5. dovranno essere utilizzate macchine operatrici destinate alla movimentazione dei rifiuti e dei prodotti, con modelli di nuova generazione allineati con le recenti normative Europee sulle emissioni; e dovranno, comunque, essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti previsti dal progetto;
6. dovranno essere individuati nel progetto definitivo in una planimetria di punti di irrorazione per l’abbattimento di polveri; tale abbattimento deve avvenire sull’intera area di lavorazione e sui cumuli di stoccaggio;
7. dovranno essere realizzate, prima di iniziare l’attività, la piantumazione della quinta arborea e del muro di contenimento così come previste da progetto, al fine di rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica presso i ricettori sensibili e di minimizzare l’impatto atmosferico;
8. dovrà essere eseguito, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e concordate con ARPA, un monitoraggio acustico di una settimana lavorativa per verificare il rispetto dei limiti di legge (sia valori assoluti sia i differenziali); tali rilievi dovranno essere eseguiti entro 3 mesi dall’entrata in esercizio dell’attività ed i risultati di tali analisi dovranno essere trasmessi all’ARPA e al Comune di Medicina entro 1 mese dalla realizzazione degli stessi; dovranno essere inoltre previste, nel caso si evidenziassero dei superamenti dei limiti di legge, idonee misure di mitigazione (ad es. ulteriori barriere acustiche) per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
9. dovrà essere realizzata un’idonea recinzione dell’impianto;
10. gli interventi a verde previsti dal progetto dovranno essere realizzati nella prima stagione utile al termine della fase autorizzativa;
11. dovrà essere garantita la manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture degli impianti tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso, ecc.), delle alberature ripristinate e degli elementi vegetali di nuovo impianto, durante i primi cinque anni successivi alla messa a dimora e da prolungare, se necessario, fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto;
12. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
13. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
14. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori;
15. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;
16. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni; in particolare dovrà essere verificato se tale attività rientra nel regime autorizzatorio semplificato ai sensi dell’art. 216 del DLgs 152/06) o dell’autorizzazione unica ai sensi della dell’art. 218 del DLgs 152/06 e dovrà quindi essere richiesta l’attivazione della procedura individuata come corretta alla Provincia di Bologna;
b. di trasmettere la presente delibera alla Società Flli Giordani Srl, alla Provincia di Bologna, al Comune di Medicina, all’ARPA Sezione provinciale di Bologna e all’AUSL di Bologna;
c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.