n.242 del 04.08.2021 periodico (Parte Seconda)

Struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio Ionoforetica 3 di Castel Maggiore (BO) - superamento prescrizioni di cui alla propria determinazione di accreditamento n. 8756 del 25/5/2020

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 823/2020 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 72/2021 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche private. Modifiche alla delibera di giunta regionale n. 823/2020”;

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 20202/2020 ad oggetto “Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;

Vista la propria determinazione n. 8756 del 25/5/2020 con cui è stato concesso alla struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio Ionoforetica 3, ubicata in Via Gramsci n.211, Castel Maggiore (BO), l’accreditamento per variazione di sede di erogazione delle prestazioni, di denominazione della struttura e del soggetto titolare, e ampliamento delle attività, con le seguenti prescrizioni da ottemperare entro il 28 febbraio 2021:

- Adozione di un piano di formazione che comprenda percorsi di sviluppo delle competenze riferito a tutti i professionisti presenti in struttura;

- Elaborazione di una Relazione annuale della formazione comprendente il rendiconto sulle attività formative realizzate, con particolare riferimento alla qualità dei programmi realizzati, alla copertura dei crediti ECM e alla partecipazione del personale allo svolgimento della valutazione periodica;

dando mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al citato atto entro il tempo stabilito;

Vista la nota Prot. 19/03/2021.0244411.U, con cui l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale evidenzia di aver ricevuto dalla struttura, nei tempi dovuti, documentazione che risponde solo parzialmente a quanto stabilito, e di aver richiesto ulteriori integrazioni da produrre entro il 15/4/2021;

Vista la nota Prot. 06/05/2021.0432369.U, con cui la stessa Agenzia comunica che:

- la Struttura ha trasmesso le evidenze delle azioni correttive intraprese ai fini del superamento delle prescrizioni entro i tempi fissati;

- ritiene superate le criticità individuate e contenute nella citata determinazione n. 8756 del 25/5/2020;

- l’applicazione corrente di quanto realizzato verrà verificata sul campo in occasione delle prossime visite di verifica;

Valutato quindi di prendere atto del superamento degli aspetti critici evidenziati nel citato atto n. 8756/2020 di accreditamento della struttura sanitaria privata Poliambulatorio Ionoforetica 3, Via Gramsci n. 211, Castel Maggiore (BO), in considerazione dell’esito positivo della verifica delle prescrizioni effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di prendere atto delle azioni intraprese dalla struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio Ionoforetica 3, sita in Via Gramsci n. 211, Castel Maggiore (BO), per la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa, e degli esiti della verifica effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

2. di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto di accreditamento n. 8756 del 25/5/2020;

3. di confermare che l'accreditamento della struttura di cui trattasi, quale Poliambulatorio, riguarda:

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

- Angiologia;

- Cardiologia, con esclusione di:

- Elettrocardiografia da sforzo;

- Elettrocardiografia dinamica;

- TILT Test;

- Attività di Cardiologia pediatrica;

- Dermatologia;

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale), esclusivamente per visita fisiatrica;

- Gastroenterologia;

- Neurologia, con esclusione di:

- Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligrafia;

- Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo;

- Laboratorio di Neuropsicologia;

- Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di base e speciali;

- Laboratorio potenziali evocati;

- Laboratorio di Medicina del sonno;

- Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia;

- Oculistica;

- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);

- Ostetricia e ginecologia, con esclusione di:

- Servizio monitor gravidanza fisiologica / rischio / termine;

- Ambulatorio Colposcopia;

- Ambulatorio Fisiopatologia Prenatale;

- Ambulatorio Isteroscopia Diagnostica;

- Otorinolaringoiatria;

- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente ad Ecografia;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

4. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento (24/5/2025);

5. di dare atto che le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, introdotte con la l.r. 22/2019, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 16 della l.r. medesima, con le modalità ivi indicate;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

9. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

10. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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