n.83 del 23.05.2012 periodico (Parte Seconda)

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 865 del 2007, proposto da Fabozzi Cristina contro Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Bologna

“REPUBBLICA ITALIANA - Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna - (Sezione seconda) - ha pronunciato la presente - ORDINANZA - sul ricorso numero di registro generale 865 del 2007, proposto da: Fabozzi Cristina, rappresenta e difesa dall'avv. Guido Mascioli, con domicilio eletto presso Guido Mascioli in Bologna, Via Santo Stefano n.30 - contro - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, Via Guido Reni n.4; nei confronti di - Scala Maria Cristina, Battista Rachele; per l'annullamento - della graduatoria permanente ad esaurimento a.a. s.s. 2007/2008 - 2008/2009 delle scuole dell’infanzia e primaria della provincia di Bologna, approvata in via definitiva con atto del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bologna prot. 20501 c07c del 20/7/2007 e pubblicata in versione provvisoria su internet il giorno 27 giugno 2007 (prot. 17325 c07c) nella parte in cui la ricorrente viene esclusa per “superamento limite max di età”; - per quanto possa occorrere, del D.D.G.M. 16 marzo 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV^ Serie, Speciale Concorsi n.23 del 20 marzo 2007 avente ad oggetto: Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009 delle scuole dell’infanzia e primaria, nella parte in cui, all’art. 10, lett. B), stabilisce quale requisito generale di ammissione l’età non superiore a 65 anni; - sempre per quanto possa occorre, del D.M. 13 giugno 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.194 del 22 agosto 2007 avente ad oggetto il conferimento delle supplenze a personale docente ed educativo, nella parte in cui all’art.9, co.2°, stabilisce che abbiano titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie coloro che al 1° settembre non abbiano compiuto il 65° anno di età; - nonché per il risarcimento del danno in dipendenza degli atti summenzionati. - Visti il ricorso e i relativi allegati; - Viste le memorie difensive; - Visti tutti gli atti della causa; - Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Bologna; - Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Bruno Lelli; - Il Collegio ai fini della completezza del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c.p.a, ritiene necessario ordinare alla ricorrente di notificare il ricorso per pubblici proclami tenuto conto dell’elevato numero dei soggetti collocati nella graduatoria oggetto di impugnativa che verrebbero scavalcati dalla ricorrente stessa in caso di accoglimento del ricorso. - Pertanto la ricorrente è autorizzata ad inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna un sunto del ricorso e delle sue conclusioni. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Seconda Sezione, riservata al definitivo ogni decisione di rito, di merito e sulle spese,

ORDINA - Alla ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, autorizzando all’uopo la notifica per pubblici proclami con le modalità di cui a parte motiva. - Ordina altresì alla ricorrente di provvedere entro il termine di giorni trenta dalla notifica al deposito della relativa prova. Rinvia la causa all’udienza del 18 ottobre 2012. - Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Mozzarelli, Presidente - Bruno Lelli, Consigliere, Estensore - Umberto Giovannini, Consigliere -

L’Estensore - Il Presidente -

Depositata in Segreteria il 16/3/2012 - Il Segretario - (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)”

In ottemperanza all’ordinanza n. 189/2012, su integralmente trascritta, l’avvocato Guido Mascioli in nome e per conto della sig.ra Cristina Fabozzi pubblica mediante inserimento su codesto BURERT il seguente sunto del ricorso e delle sue conclusioni:

con ricorso notificato al C.S.A. della Provincia di Bologna dell’Ufficio scolastico regionale dell’E.Romagna, all’Ufficio scolastico regionale dell’E.Romagna, al M.I.U.R., alle sig.re Maria Cristina Scala e Rachele Battista, iscritto al n. di R.G. 865/2007 davanti al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sez. II, la sig.ra Cristina Fabozzi ha impugnato, chiedendone la sospensione, la graduatoria permanente ad esaurimento a.a. s.s. 2007/2008 - 2008/2009 delle scuole dell'infanzia e primaria della provincia di Bologna, approvata in via definitiva con atto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna prot. 20274 del 17/7/2007 e pubblicata in versione provvisoria sul sito internet dell’U.S.P. di Bologna il giorno 27/6/2007 (prot. 17325 c07c), nella parte in cui ella viene esclusa per "superamento limite max di età" ed ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, ancorché non noto. Ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno in dipendenza degli atti summenzionati. Nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi: 1) violazione di legge per violazione dell’art. 24 della L. 19 marzo 1955, n. 160; 2) violazione di legge per violazione dell’art. 10, lett. B), della L.n. 241/9 nonché violazione del principio del giusto procedimento.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato alle parti di cui sopra, la ricorrente ha anche impugnato il D.D.G.M. 16 marzo 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV^ Serie, Speciale Concorsi n. 23 del 20 marzo 2007 avente ad oggetto Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009 delle scuole dell’infanzia e primaria, nella parte in cui, all’art. 10, lett. b), stabilisce quale requisito generale di ammissione l’età non superiore a 65 anni; il D.M. 13 giugno 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 194 del 22 agosto 2007 avente ad oggetto il conferimento delle supplenze a personale docente ed educativo, nella parte in cui all’art. 9, comma 2, stabilisce che abbiano titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie coloro che al 1° settembre non abbiano compiuto il 65° anno di età; nonché ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, ancorché alla ricorrente non noto; con rinnovazione della richiesta dirisarcimento del danno patito a causa dei suindicati atti e con riserva di quantificarlo in corso di causa. Con tale ricorso per motivi aggiunti ha, inoltre, proposto i seguenti motivi: 1) eccesso di potere della P.A. per erroneo presupposto di fatto; 2) violazione di legge per violazione della L. 19 marzo 1955, n. 160 e conseguente violazione del principio di gerarchia delle fonti.

Con memoria depositata il 23/1/2009 ha richiamato i motivi di violazione già esposti nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti ed ha insistito per la condanna della P.A. al risarcimento del danno sia patrimoniale come non patrimoniale da liquidarsi anche in via equitativa. In quella sede ha ribadito la richiesta di annullamento degli atti impugnati e per l’effetto: A) la ricostruzione ai fini giuridici, oltre che economici e previdenziali della sua carriera con il ripristino della posizione aggiornata nella vigente graduatoria dalla quale ella è stata illegittimamente esclusa; B) l’immissione in ruolo a tempo indeterminato qualora le fosse spettato permanendo in graduatoria come era suo diritto; C) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (anche in via equitativa) in relazione al quale sussiste a tutt’oggi l’interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia della controversia, come evidenziato con memoria del 17/10/2011”.

Quanto sopra esposto si notifica mediante pubblici proclami per integrazione del contraddittorio ex. art. 49 c.p.a, agli inclusi nella graduatoria permanente ad esaurimento a.a. s.s. 2007/2008 - 2008/2009 delle scuole dell'infanzia e primaria della provincia di Bologna approvata in via definitiva con atto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna prot. 20274 del 17/7/2007, i cui nominativi sono direttamente consultabili in internet sul sito web dell’Ufficio Scolastico Provinciale Bologna U.S.P. digitando il seguente link:


http://provvbo.scuole.bo.it/si_pub/file.php?file=doc/20070717172242_meritoprivacymaterna.pdf

Bologna, 11 maggio 2012 Avv. Guido Mascioli

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