n.62 del 13.03.2013 periodico (Parte Seconda)
Modifiche allo Statuto del Comune di Rimini (artt. 3, 14 e 26/sexies - delibere di C.C. n. 3 del 24/1/2013 e n. 12 del 5/2/2013)
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 24/1/2013 sono state approvate le modifiche degli artt. 3, 14 e 26/sexies e con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 5/2/2013 è stata approvata ulteriore modifica all'art. 3 (aggiungendo il comma 3 bis), come risultanti dal testo che segue:
Art. 3
Principi fondamentali per l'azione amministrativa del Comune
1. Il Comune di Rimini esercita la propria autonomia nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle ad esso attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione.
2. Il Comune riconosce:
- il principio di sussidiarietà quale metodo informatore della propria azione di governo, e, a tal fine, promuove e sostiene sia l’autonomia dei propri organi decentrati, sia lo svolgimento dei servizi pubblici anche da parte dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- il cittadino quale soggetto della gestione democratica del Comune, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, fra le quali la famiglia occupa un posto di primario rilievo; ne assicura la più ampia partecipazione come valore fondamentale della vita della comunità locale;
- le libere forme associative come realtà intermedie fra le istituzioni ed il singolo cittadino;
- i valori ambientali e paesaggistici del territorio e l'insieme del patrimonio artistico, storico ed archeologico come bene essenziale della Comunità, ne assume la salvaguardia come obiettivo generale della propria azione amministrativa, raccoglie, conserva e valorizza gli usi, le tradizioni e i costumi della comunità.
3. Promuove:
- la crescita civile della Comunità, valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche di Rimini e favorisce lo sviluppo economico-sociale salvaguardando il territorio comunale quale bene della Comunità e il rispetto della vita di tutti gli esseri viventi;
- la tutela delle risorse ambientali e naturali del territorio e del Mare Adriatico, preservandole da ogni forma di utilizzo che ne comprometta l'integrità e gli equilibri biologici;
- la solidarietà della Comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più deboli e valorizza le diverse culture che nella città convivono;
- la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita cittadina;
- patti di gemellaggio con città di altri Paesi europei ed extraeuropei per valorizzare la cultura della pace, ogni forma di collaborazione, amicizia e solidarietà tra i popoli e le culture;
- patti di amicizia con città anche di paesi europei ed extraeuropei, per sancire forme di cooperazione allo sviluppo e solidarietà verso altre comunità e culture;
- un approccio ecosistemico nella gestione delle risorse, la valorizzazione delle biodiversità la costituzione di un processo partecipato di progettazione, gestione e controllo orientato alla sostenibilità dello sviluppo.
3/bis Il Comune di Rimini, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico.
4. Indirizza la propria attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscano il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino, riconoscendo che la dignità ed il valore della persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro genere, etnia, età e capacità.
5. Garantisce in conformità al principio di parità tra uomo e donna, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali anche non elettivi del Comune, degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.
6. Contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione.
7. Assume le esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle formazioni sociali, dei lavoratori, come elemento fondamentale per l'organizzazione dei tempi e delle modalità della vita cittadina.
8. Impronta l’azione amministrativa al principio di economicità ed al metodo della pianificazione e programmazione.
9. Favorisce e sviluppa, nell'esercizio delle proprie funzioni, i rapporti di collaborazione con gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali.
10. Interagisce con gli altri enti promuovendo ogni forma di collaborazione idonea ad inserire l'attività comunale nelle iniziative di carattere sovracomunale, intercomunale e provinciale.
Art. 14
Nomina della Giunta Comunale
1. Il Sindaco, raccolte tutte le accettazioni, con proprio atto da notificare agli interessati, dopo la proclamazione degli eletti e comunque prima della convocazione del primo Consiglio Comunale, provvede a determinare, nei limiti stabiliti dal comma 1 del precedente articolo, il numero dei componenti la Giunta, in ragione delle esigenze di funzionalità e operatività correlate al programma politico amministrativo.
2. Il Sindaco, determinato il numero dei componenti della Giunta, nomina con decreto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, gli Assessori, tra cui il Vicesindaco indicando i settori dell’Amministrazione ai quali vengono preposti i singoli Assessori. Essi sottoscrivono l’atto per accettazione dichiarando contemporaneamente l’assenza di cause di incompatibilità.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere.
4. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore cessa da quella di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza, salvo convalida da parte del Consiglio.
5.La nomina della Giunta viene partecipata al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 26/sexies
Nomina degli Amministratori
1. Nelle società, istituzioni, organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli Amministratori sono nominati o designati dal Sindaco ai sensi del disposto dell’art. 18, comma 5, lettera a) del presente Statuto, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e nel rispetto dell’art. 3, comma 1 della L. 12 luglio 2011, n. 120, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende private o pubbliche.