n.185 del 29.07.2015 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Cosmol di Bellaria Igea Marina (RN) - Ampliamento accreditamento attività di punto prelievi, revoca accreditamento attività di laboratorio analisi e presa d'atto variazione di ragione sociale e denominazione della Società gestore

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di prendere atto della variazione di ragione sociale e di denominazione della società gestore del Poliambulatorio privato Cosmol, Via De Gasperi 29, Bellaria Igea Marina (RN), che passa da Cosmol di Contos Evangelos & C. s.n.c. a Cosmol s.a.s. di Contos Rino & C.;

2) di concedere alla struttura di cui al punto 1), accreditata con proprio atto n. 1829 del 12/3/2009, l’ampliamento dell’accreditamento per l'attività di Punto prelievi che non richiede l'applicazione di ulteriori requisiti di accreditamento;

3) di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

4) di rinviare ad altro provvedimento l'accreditamento del Laboratorio di analisi Cosmol, trasferitosi in Piazza Falcone e Borsellino 17, sempre in Bellaria Igea Marina (RN);

5) in conseguenza a quanto disposto dai punti precedenti, l’accreditamento concesso con determinazione n. 1829/2009 per l'attività di Laboratorio di analisi in Via De Gasperi 29, Bellaria Igea Marina (RN) è revocato a far data dal 24/6/.2013, data del rilascio dell’autorizzazione sanitaria per la nuova sede del Laboratorio di analisi Cosmol;

6) di stabilire che, in attuazione a quanto previsto dalla delibera n. 1311/2014 citata, l’accreditamento già concesso, comprensivo dell’ampliamento dell’attività di cui al punto 2) del presente provvedimento e con l'esclusione dell'attività di Laboratorio analisi, mantiene validità fino al 31 luglio 2016, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

7) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

8) è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

9) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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