n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)
“Opere di riqualificazione urbana dell’area ex Colonia Enel”. Determinazione Dirigenziale n. 3565 del 10/12/2025 indennità provvisoria di esproprio
Il Dirigente determina
- Di confermare con il presente atto la stima, contenuta nell’allegato, parte integrante della Deliberazione di Giunta Comunale n. 490 del 4/12/2025, TAV_05 PPE (Piano Particellare Esproprio) e di quantificare l’indennità provvisoria da corrispondere alla Ditta n. 1 in una somma pari ad € 2.273.000,00, oltre ad I.V.A pari ad € 500.060,00 (22%) e così per complessivi € 2.773.060,00;
- Di impegnare a favore della Ditta n. 1, come indicato nell’allegato “A”, parte integrante del presente atto, la somma complessiva pari ad € 2.773.060,00, di cui € 2.273.000,00 a titolo di indennità di esproprio ed € 500.060,00, a titolo di IVA (22%), essendo la spesa esigibile nel corso del 2025, al Capitolo di Spesa Cap. 73250/3009, denominato: Ex colonia Enel – Demolizione fabbricato e realizzazione piazza Pubblica”, prenotazione 2025/9953, finanziato con mutuo, Miss/Progr. 10.05, P.F. 2.02.01.09.012, CUP C95I24000180004;
- Di precisare che, ai fini dell’applicazione dell’IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), il terreno mantiene capacità edificatoria a seguito della demolizione del fabbricato, prevista per la realizzazione dell’opera pubblica di interesse, come affermato nell’allegato, sopra richiamato, parte integrante della Deliberazione di Giunta Comunale n. 490 del 4/12/2025, TAV_05 PPE: “… anche nella ipotesi di demolizione del fabbricato, prevista nel progetto di opera pubblica… il Piano dell’Arenile approvato con Deliberazione di Consiglio, Comunale n. 59 del 07/08/2025 prevede che le volumetrie (pari a 22.500 mc) possano essere mantenute a disposizione dell’Amministrazione Comunale per interventi di riqualificazione di altri ambiti urbani”;
- Di dare atto che l’indennità provvisoria di esproprio non è soggetta alla ritenuta fiscale del 20% a favore dell’erario, ai sensi dell’art. 35 del Dpr. 327/2001, in quanto la Ditta esproprianda esercita impresa commerciale;
- Di stabilire che la indennità provvisoria di esproprio, come quantificata con la presente determinazione, sia notificata alla Ditta interessata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
- Di precisare che la indennità provvisoria di esproprio, notificata come suddetto:
- ove sia ritenuta congrua dalla Ditta interessata, sia ad essa corrisposta, previa liquidazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Rimini;
- ove non sia ritenuta congrua dalla Ditta interessata, sia depositata a suo favore presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna e sia richiesta alla Commissione Provinciale competente la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio, ovvero avviato il procedimento, di cui all’art. 21, comma 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001;
- Di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Infrastrutture e Protezione Civile, Ing. Alberto Dellavalle.