n.68 del 25.03.2026 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Modifica gestionale con aumento della capacità produttiva a 5.669 capi allevabili, demolizione e parziale ricostruzione di porcilaie per l'allevamento di suini nella fase di ingrasso (30-160 kg)", localizzato nel comune di Formigine (MO), proposto da Azienda Agricola del Castello Soc. Agr. S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto denominato “Modifica gestionale con aumento della capacità produttiva a 5.669 capi allevabili, demolizione e parziale ricostruzione di porcilaie per l’allevamento di suini nella fase di ingrasso (30-160 kg)”, localizzato nel Comune di Formigine (MO), proposto da Azienda Agricola del Castello Soc. Agr. S.r.l., sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla ulteriore procedura di VIA in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente, come dettagliatamente evidenziato nel “valutato” e nel “ritenuto” della presente determina ed in particolare:
o significativo aumento, rispetto alla situazione attuale, dei fattori di impatto ambientale maggiormente significativi (emissioni di ammoniaca, odori, traffico indotto, azoto al campo, ecc.), che non è stato né valutato né mitigato dal progetto proposto;
o la tecnica di stabulazione proposta dalla Ditta per i nuovi ricoveri (30a1) è classificata a bassa efficienza, mentre il PAIR 2030 richiede che, nel caso di modifiche sostanziali degli allevamenti esistenti che prevedano ampliamenti ed aumenti di potenzialità corrispondenti almeno alla soglia prevista per l’inclusione nel campo di applicazione dell’AIA (2000 posti suini >30 kg), vengano adottate per la stabulazione le migliori tecniche disponibili a media o alta efficienza;
o il progetto non è conforme ai requisiti per gli stoccaggi previsti dal Regolamento Regionale n. 2/2024 per l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, in particolare la superficie della platea proposta dalla ditta non soddisfa il fabbisogno degli effluenti palabili prodotti in 90 giorni;
o si prevede un aumento dell’Azoto al campo dalla fase attuale a quella di progetto, da 29.937 a 55.067 kg/anno, e gli unici terreni in proprietà (pari a 5.8 ettari in zona vulnerabile) garantiscono complessivamente la ricezione di appena 1.000 kg di Azoto; pertanto il rapporto allevamento/terreno appare nettamente sbilanciato, considerata anche l’alta vulnerabilità degli acquiferi nell’area di localizzazione dell’allevamento;
b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Azienda Agricola del Castello Soc. Agr. S.r.l., al Comune di Formigine, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena, all'ARPAE di Modena;
c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6734;
d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.