n.210 del 06.07.2022 periodico (Parte Seconda)
Approvazione nuova direttiva per la gestione dell'Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, in particolare l’art. 10;
- la legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;
- il Regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 3 “Approvazione del Regolamento forestale regionale in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 30/1981”;
Richiamato l’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981, che al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all’articolo 7 dell’allora vigente decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, ha istituito l’Albo regionale delle imprese forestali, rinviando ad apposita direttiva regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità relative alla tenuta e aggiornamento del medesimo;
Vista la propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, recante “Approvazione della direttiva per la gestione dell’Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981”;
Richiamata la propria deliberazione n.1457 in data 10/9/2018, recante “Approvazione della direttiva per la gestione dell’Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell’art. 3-bis della L.R. n. 30/1981. Aggiornamento”, con la quale è stata aggiornata la disciplina dell’Albo regionale delle Imprese forestali (di seguito “Albo”) ed in particolare:
- i requisiti per l’iscrizione all’Albo e i relativi effetti;
- le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;
- le tempistiche e le modalità per l’iscrizione all’Albo nonché i casi di sospensione, cancellazione e reintegrazione;
- le tempistiche per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, le procedure istruttorie e la tempistica collegata, la predisposizione della modulistica;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1343 del 28 settembre 2015, “Approvazione di nuova qualifica per Operatore Forestale ai sensi della D.G.R. n. 2166/05”, con la quale sono stabiliti gli standard professionali ai fini del riconoscimento di questa nuova figura professionale, della sua programmazione formativa e della sua certificazione;
- n. 1653 del 30 novembre 2017, recante “Approvazione equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e parificazione del sistema formativo regionale con la certificazione UNI 11660”;
- n. 1927 del 21 dicembre 2020, recante “Proroga per l’ottenimento e il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nelle categorie A e C attraverso il riconoscimento dell’esperienza lavorativa;”
Visto il regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Richiamati:
- il decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470, recante “Criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali”;
- il decreto ministeriale n. 4472 del 29 aprile 2020 “Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali”;
Ritenuto opportuno ridefinire in dettaglio l’ambito di applicazione, i criteri attuativi e la regolamentazione degli aspetti procedurali per la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 bis della L.R. n. 30/1981, in considerazione del mutato quadro normativo conseguente all’entrata in vigore del sopra menzionato decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470;
Ritenuto quindi di approvare l’allegato 1) alla presente deliberazione “Disciplina dell’Albo delle Imprese forestali” ai sensi dell’art. 3 bis della L.R. n. 30/1981, la cui disciplina sostituisce quella approvata con la sopra menzionata propria deliberazione n. 1457/2018;
Dato atto dei momenti di informazione e consultazione dei diversi portatori di interesse promossi dall’Assessorato Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità e, in particolare, dell’incontro pubblico avvenuto in modalità virtuale il 2 maggio 2022 e delle valutazioni del 27 maggio 2022 in sede di Consulta agricola;
Ritenuto opportuno, al fine di rendere possibile il completamento della realizzazione dei percorsi formativi presso Enti di formazione riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna, prevedere che fino al 30/4/2025, ai fini del mantenimento e dell’ottenimento dell’iscrizione al sopra menzionato Albo per le categorie A e C, possa essere riconosciuta la sola esperienza lavorativa in ambito forestale sul territorio regionale nei 5 anni precedenti la data di richiesta di iscrizione, da considerare pertanto valida fino a tale data esclusivamente per gli adempimenti e gli obblighi di valenza regionale di cui all’art. 8, comma 1 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018;
Stabilito pertanto che, a partire dal 1 maggio 2025:
- non sarà più possibile iscriversi alle categorie A e C dell’Albo dimostrando la propria capacità tecnica-professionale con la sola documentazione attestante l’attività svolta in ambito forestale sul territorio regionale nei 5 anni precedenti la data di richiesta di iscrizione;
- per poter rimanere iscritti sarà obbligatorio che almeno un soggetto, titolare o dipendente dell’impresa, abbia conseguito l’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”;
Dato atto che successivamente al 1 maggio 2025 verranno automaticamente cancellate dall’Albo le imprese iscritte nelle categorie A e C che nel frattempo non avranno regolarizzato la propria posizione integrando l’iscrizione con l’invio degli attestati della formazione conseguita, sempre che nel frattempo non si sia già optato per il passaggio alle categorie An, Bn o Cn, qualora ne sussistano i presupposti;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- il D.lgs. 14/3/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 19063 del 24/11/2017 “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la determinazione dirigenziale n. 5615 del 25/3/2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 111 del 31/1/2022 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- n. 324 del 7/3/2022, avente ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”
- n. 325 del 7/3/2022, avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”
- n. 426 del 21/3/2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessora “Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità”, Barbara Lori;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare l’allegato 1) “Disciplina dell’Albo delle Imprese forestali”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 bis della L.R. n. 30/1981 e del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470, la cui disciplina sostituisce quella approvata con le proprie deliberazioni n. 1457/2018 e n. 1927/2020;
2) di disporre che con successivo atto del dirigente competente in materia verranno aggiornate le specifiche tecniche, organizzative e operative necessarie per la tenuta dell’Albo nonché la modulistica da utilizzare per la richiesta di iscrizione;
3) di stabilire che, al fine di rendere possibile il completamento della realizzazione dei percorsi formativi presso Enti di formazione riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna, fino al 30/04/2025 possa essere riconosciuta la sola esperienza lavorativa acquisita in ambito forestale sul territorio regionale nei 5 anni precedenti la data di richiesta di iscrizione, considerata valida fino a tale data per il mantenimento e l’ottenimento dell’iscrizione al sopra menzionato Albo nelle categorie A e C con sola valenza regionale per gli adempimenti agli obblighi di cui all’art. 8, comma 1 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018;
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5) di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..