n.317 del 10.11.2021 periodico (Parte Seconda)
Schema di accordo tra la Provincia di Ferrara e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara finalizzato alla collaborazione per lo svolgimento di azioni integrative al vigente piano regionale di controllo della nutria e per la limitazione di altre specie fossorie
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE, che vieta di introdurre specie esotiche o ne richiede comunque il controllo o l’eliminazione qualora costituiscano minaccia per gli ecosistemi, gli habitat o le specie” (Allegato A, art. 8, lett. h);
- la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 che detta disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, raccomandando agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida delle stesse;
- la L. n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii., il cui art. 19, prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica, da attuarsi da parte delle guardie venatorie provinciali, che possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
- il D.L. n. 91/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell’11 agosto 2014 ed, in particolare, l'art. 11 c. 12 bis, che esclude le nutrie, così come talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole dalla fauna selvatica oggetto della citata legge n. 157/1992, modificando l'art. 2, comma 2;
Evidenziato che, in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 91/2014, è stata adottata, ai sensi della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” con particolare riferimento all’art. 12, c. 2, la propria deliberazione n. 536/2015 “Linee guida per il contenimento della nutria”, che ha demandato ai Comuni l’attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;
Vista la L. n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, ed in particolare l’art. 7 c. 5, lett. a), che prevede che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione della nutria vengano posti in essere secondo il disposto dell’art. 19 della L. n. 157/1992;
Dato atto che, in virtù della L.R. n. 8/1994 come modificata dalla L.R. n. 1/2016, i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia e che, a tal fine, la Provincia:
- coordina l'attività dei coadiutori autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;
- gestisce le richieste di intervento diretto degli agricoltori;
- gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;
- fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa;
- provvede all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat. 2 (art. 9, lett. f, punto i) del Reg. CE n. 1069/2009;
Vista altresì la L.R. n. 13/2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii. che ha comportato, tra le altre cose, la revisione dell'intero articolato della L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
Richiamata la propria deliberazione n. 546 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il “Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor Coypus) per il periodo 2021-2026, valido per l’intero territorio regionale, ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali ed i territori urbanizzati e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
Evidenziato, per quanto di rilievo per il presente accordo:
- che il piano di controllo prevede che alla Regione e agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, unitamente alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna, competa il controllo della nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale, così come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale, mentre, in ambito urbano, le attività previste competono ai Comuni;
- che il controllo della specie si rende necessario, prioritariamente, in tutte le zone della pianura e collina emiliano-romagnola ed è finalizzato al contenimento della nutria con intento eradicativo;
- che gli interventi di limitazione devono, pertanto, assumere caratteristiche di capillarità e continuità, sia temporale che spaziale, e devono vedere coinvolti attivamente tutti i soggetti a diverso titolo interessati dai problemi causati dalla specie;
- che al fine di limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali, è di fondamentale importanza il coinvolgimento diretto degli Enti gestori delle opere suddette, con riferimento alle rispettive competenze territoriali;
- che i gestori, al fine di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno ed intervenire in maniera incisiva e tempestiva, possano richiedere alla Provincia il supporto di personale abilitato e l'affiancamento delle unità di volontariato;
- che successivamente alla rimozione delle nutrie, qualora si rinvengano cavità che costituiscano una criticità per la stabilità o per la funzionalità dell'opera di difesa idraulica, i gestori disporranno la chiusura delle medesime a valere sulle risorse disponibili;
- che le attività di controllo possano essere effettuate indipendentemente dai tempi, dalle distanze e dai luoghi previsti dalle disposizioni normative relative all’attività venatoria e dal calendario venatorio su specie diverse da quelle oggetto di caccia e con pratiche e mezzi, quali gabbie o reti di cattura, non contemplati tra quelli di cui all’art. 13 della legge n. 157/1992, relativamente alla caccia;
- che l’attuazione dei piani di controllo, di cui all’art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell’interesse pubblico;
Dato atto che per l’attuazione del piano, qualora necessario, possono essere sottoscritte da parte degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, dei Comuni e di altri soggetti interessati quali gli Enti gestori delle acque, apposite convenzioni con le Province e la Città Metropolitana di Bologna;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 611 del 15/04/2019 “Piano di controllo della volpe (vulpes vulpes) nel territorio della regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., dove si prende atto che “la volpe oltre a rappresentare un limite alla riproduzione della fauna selvatica…è causa di danni agli allevamenti di bassa corte ma soprattutto con lo scavo delle proprie tane, compromette l’integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili”;
Rilevato che, ferme restando le competenze della Province nell’attuazione di tale piano analoghe a quelle previste per quello di limitazione della nutria sopra citate, al punto 5.2.3 ‘Tutela del suolo di detto piano viene sottolineato che “il Piano di controllo può essere attuato nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d’acqua, i Comuni, la protezione civile o altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica rilevino situazioni di estrema criticità documentate e georeferenziate e direttamente collegabili alla presenza di tane di volpe”;
Dato atto che risulta attualmente vigente una convenzione di durata triennale tra la Provincia di Ferrara e gli altri soggetti interessati (Comuni, Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, Ente di gestione per i Parchi e le biodiversità Delta del Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPO), “per il coordinamento di azioni integrative al Piano regionale di controllo della nutria”, cui il Servizio non era stato in grado di aderire nelle more dell’approvazione del POPE 2021-2023;
Richiamata la nota trasmessa dalla Provincia di Ferrara all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara, assunta al prot. Agenzia 2020.09.2021.0049804.E con cui, viste le pregresse attività condotte in sinergia con la Polizia provinciale, si chiede di manifestare l’interesse del Servizio alla eventuale prosecuzione della collaborazione in applicazione dei piani regionali di limitazione della nutria e di altre specie fossorie;Richiamati:
- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 3990 del 02.12.2020 “Adozione piano delle attività per il triennio 2021–2023 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;
- la determinazione dirigenziale n. 3991 del 02.12.2020 “Adozione bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
- la propria deliberazione n. 1921 del 21 dicembre 2020 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2021-2023”;
- la determinazione n. 4178 del 23.12.2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2021-2023”;
- la determinazione n. 583 del 04.03.2021 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui e reimputazione spese;
- la determinazione n. 678 dell’11.03.2021 “Approvazione programma operativo dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il triennio 2021-2023;
- la determinazione n. 3198 del 15.09.2021 “Approvazione II integrazione al programma operativo dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il triennio 2021-2023;
Rilevato che, per il perseguimento delle finalità suindicate, l’Agenzia Regionale, con la suddetta D.D. (Allegato n. 3 - Convenzioni, ID n. 126), ha programmato la spesa annuale complessiva di € 10.000,00 per l’annualità in corso e le due successive sul CapitoloU16021 TRASF AD AMM.NI LOCALI E LORO ENTI PER CONVENZIONIdel bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
Ritenuto pertanto di provvedere all’adozione di specifico Accordo tra la Provincia di Ferrara e il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, per l'attuazione del vigente Piano Regionale di Controllo della nutria e per la limitazione di altre specie fossorie per quanto di competenza dei due enti coinvolti, secondo quanto previsto dallo schema allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
Dato atto:
- che il predetto accordo ha durata di anni 3, a far data dalla sottoscrizione;
- che la Provincia di Ferrara ha attivato le procedure finalizzate all’approvazione dello schema di che trattasi;
Richiamati:
il D.Lgs. n. 112/1998 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii.;
la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 15, che dispone in merito all’attuazione degli Accordi fra pubbliche amministrazioni, finalizzati alla collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune;
Richiamati altresì:
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Attestata la regolarità dell’istruttoria;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare lo schema di accordo ai sensi dell’art. 15, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Provincia di Ferrara e il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, finalizzato alla collaborazione per lo svolgimento di azioni integrative al vigente piano regionale di controllo della nutria e per la limitazione di altre specie fossorie, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara a sottoscrivere l’accordo di cui al punto 1;
3. di dare atto che in sede di sottoscrizione potranno essere apportate correzioni formali e non sostanziali allo schema di accordo di cui al punto 1, che si rendessero necessarie per il perfezionamento del medesimo;
4. di dare atto che si provvederà con successivi atti all’impegno e alla liquidazione alla Provincia di Ferrara della quota di compartecipazione annuale di € 10.000,00 che trova copertura sul Capitolo U16021 TRASF AD AMM.NI LOCALI E LORO ENTI PER CONVENZIONI del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti all’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile all’indirizzo Internet: http://protezionecivile.regione.emilia-Romagna.it.