n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Schema di convenzione quinquennale tra La Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) per la collaborazione nelle attività di protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la L.R. 23 luglio 2009 n.9 all’art. 37 prevede:

- che la Giunta regionale per l'esercizio delle proprie competenze in materia di navigazione interna possa avvalersi dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, istituita con L.R. 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)), previa sottoscrizione di una apposita convenzione;

Richiamata:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e, in particolare l’art. 20, comma 2, in cui si stabilisce l'autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile dell'Agenzia stessa, al fine di assicurare unitarietà alla gestione delle attività di protezione civile, di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e unicità dell'amministrazione (art. 1,comma 6);

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”e successive modifiche ed integrazioni;

Evidenziato altresì che ai sensi della L.R. n. 1/2005:

- l'Agenzia regionale per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative ivi espressamente indicate, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse per la protezione civile (art. 14, commi 1 e 2);

- l’Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza (art. 15, comma 1);

- al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile, la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell’Agenzia regionale, di contributi per l’acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l’allestimento di strutture a favore degli enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile, cui possono essere conferiti, peraltro, a titolo gratuito in comodato o in uso beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile (art. 15, comma 2);

Richiamate:

- la deliberazione n. 88 del 25 gennaio 2010, di attuazione dell’art. 54 della. 24/2009 con la quale, in applicazione della previgente legislazione regionale in materia, è stato approvato lo schema di “Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia Interregionale per il fiume PO per l’avvalimento nell’esercizio delle funzioni in materia di Navigazione interna” per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile,pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale, con la quale è stata disposta all’art. 11 che la convenzione ha validità a decorrere dal 1° febbraio 2010 e scadenza il 31/12/2012, previa intesa con l’AIPO;

- la propria deliberazione n. 652 del 14 maggio 2007, recante “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all’attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005”, con la quale si è stabilito che i riferimenti al Servizio Protezione Civile per tutte le attività dedotte nelle convenzioni ivi richiamate, tra cui quella con l’AIPO sopra citata, si intendessero effettuate dall’Agenzia regionale di protezione civile;

Ravvisata l’opportunità di assicurare la prosecuzione di tali rapporti tra l’Agenzia regionale e l’AIPO, tramite una nuova convenzione il cui schema è riportato nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile ed in particolare di previsione e prevenzione dei rischi nonché di pianificazione e gestione delle emergenze avuto riguardo al settore della navigazione interna cui l’AIPO è istituzionalmente preposta, in un’ottica finalizzata al continuo miglioramento della qualità dei servizi da rendere ai territori e alle popolazioni ivi residenti;

Dato atto che lo schema della convenzione in parola, alla cui sottoscrizione provvederà il Direttore dell’Agenzia regionale, in conformità ad uno schema previamente approvato dalla Giunta regionale ai sensi della propria richiamata deliberazione n. 652/2007 e che prevede, tra l’altro:

- che agli oneri derivanti dall'attuazione della convenzione provvederà annualmente l’Agenzia Regionale, nell’ambito delle risorse finanziarie all’uopo disponibili nel proprio bilancio e provenienti sia da specifici trasferimenti di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia dagli ordinari trasferimenti da parte della Regione Emilia-Romagna, secondo una programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra le parti;

- le suddette convenzioni possono prevedere la possibilità di concedere in comodato ai soggetti e alle strutture del sistema regionale di protezione civile beni patrimoniali regionali strumentali all’esercizio di attività di protezione civile, esistenti o da acquisire a cura dell’Agenzia regionale, sulla base di uno schema tipo di contratto e di verbale di consegna previamente approvati dalla Giunta regionale, alla cui sottoscrizione provvederà il Direttore dell’Agenzia regionale medesima;

Visto l’art 3 commi 1-2 della “Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, relativamente all’impiego del Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività di competenza regionale - art. 4 comma 1 della legge 6 febbraio 2004 n. 36“ sottoscritta in data 13 febbraio 2009, che così recita:

“Art. 3. Ambito di impiego del Corpo Forestale dello Stato

1. Il Corpo Forestale dello Stato può essere impiegato dalla Regione per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della legge n.353/2000, nonchè direzione delle operazioni di spegnimento;

b) organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione del personale per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell’attività AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi;

c) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco;

d) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e dei parchi a maggior pregio naturalistico;

e) attività di vigilanza e controllo in materia di agricoltura-alimentazione, foreste, caccia, pesca, attività estrattive e tutela del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, previste da leggi regionali;

f) attività di monitoraggio e di rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;

g) attività di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica, veterinaria - sanitaria;

h) attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell’ambiente naturale e forestale;

i) adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

j) collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;

Nelle funzioni elencate, è compresa la predisposizione di atti relativi al contenzioso in materia di illeciti amministrativi previsti da leggi nazionali o regionali, nel rispetto delle norme stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Quanto sopra non esclude lo svolgimento di queste funzioni da parte di organismi regionali o di Enti locali, ai quali esse siano attribuite da leggi nazionali o regionali.

2. Le attività sopraelencate oggetto di convenzione saranno quantificate in dettaglio annualmente, attraverso programmi operativi distinti per ciascuna Struttura regionale competente: Direzione generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, Direzione generale Agricoltura, Direzione generale Sanità, Agenzia Regionale di Protezione Civile, Agenzia Regionale per la Navigazione Interna (ARNI), Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA). I programmi operativi annuali vengono elaborati con le modalità illustrate al successivo art. 5, tenendo conto delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti e delle disponibilità di bilancio.”

.

Considerato pertanto che la Regione può impiegare il Corpo Forestale dello Stato per determinate attività di sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e dei parchi a maggior pregio naturalistico, di vigilanza e controllo in materia di agricoltura-alimentazione, foreste, caccia, pesca, attività estrattive e tutela del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, previste da leggi regionali, e di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica, veterinaria - sanitaria, per mezzo di appositi programmi operativi distinti per ciascuna struttura regionale competente, tra AIPO;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione di uno schema tipo di contratto di comodato e di uno schema di contratto singolo di contratto di comodato e relativo verbale di consegna di cui rispettivamente agli Allegati B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, dando atto che alla relativa sottoscrizione provvederà il Direttore dell’Agenzia regionale;

Viste:

- la determinazione n. 1036 del 5 dicembre 2012 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

- la determinazione n. 1037 del 6 dicembre 2012 con la quale è stato adottato il piano annuale delle attività dell’Agenzia regionale di Protezione Civile per l'anno 2013;

- la delibera di Giunta regionale n. 2003 del 17/12/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e piano annuale delle attività anno 2013, dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

- la determinazione n. 105 del 01 marzo 2013 di approvazione del primo stralcio del programma operativo 2013, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, relativo alle attività comportanti l’utilizzo di risorse finanziarie;

- la determinazione n. 609 del 22 luglio 2013 è stato adottato l’assestamento del Bilancio di previsione dell’Agenzia regionale di protezione civile per l’esercizio 2013, successivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del 2 agosto 2013;

- la determinazione n. 1173 del 14 novembre 2013 di approvazione del secondo stralcio del programma operativo 2013 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, relativo alle attività comportanti l’utilizzo di risorse finanziarie;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008;

Richiamata:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna;

- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile";

a voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono espressamente richiamate:

1.di approvare, in linea con quanto previsto dagli indirizzi operativi definiti con propria deliberazione n. 652/2007 lo schema di convenzione, riportato nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra l’Agenzia regionale di protezione civile e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile;

2. di approvare lo schema-tipo di contratto di comodato e lo schema di contratto singolo di comodato e relativo verbale di consegna di cui rispettivamente agli Allegati B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, dei contratti di comodato e verbali di consegna, conformi ai rispettivi schemi di cui agli Allegati citati nei punti precedenti provvederà il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Schema di convenzione tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la collaborazione nelle attività di protezione civile

L'anno..........., addì........... del mese dì........... presso la sede dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Silvani n.6, Bologna

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, di seguito denominata per brevità “Agenzia Regionale”, rappresentata dal Direttore, domiciliato, per la carica, a Bologna in Viale Silvani n.6, ai sensi degli artt. 14 e 15 L.R. 1/2005 nonché ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 652 del 14/5/2007,

e

l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), di seguito denominata per brevità (AIPO), rappresentata dal Direttore domiciliato, per la carica, in Boretto (Reggio Emilia) - in Via Argine Cisa n. 11, di seguito, per brevità, “(AIPO)”,

convengono e stipulano la presente convenzione

Art. 1

(Oggetto e finalità)

La presente convenzione ha come obiettivo la valorizzazione dei rapporti di reciproca collaborazione tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e l’AIPO, allo scopo di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento alle vie di navigazione interna.

L’Agenzia Regionale e l’AIPO attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata, sul territorio regionale, delle forze istituzionalmente preposte ad interventi di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso e di contrasto attivo alle pubbliche calamità.

Art. 2

(Programma operativo)

Annualmente l’Agenzia Regionale e l’AIPO concordano, sul piano tecnico, uno schema di programma operativo annuale per l'attuazione della presente convenzione. Il programma viene elaborato con le tempistiche e le modalità illustrate al successivo art. 3, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti.

Il programma operativo annuale si articola, indicativamente, nelle seguenti attività:

a) concorso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attività di soccorso in caso di calamità o nell'imminenza delle stesse, sia nell'attività di formazione degli operatori di protezione civile e di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con particolare riferimento alla navigazione interna e alle opere fluviali;

b) formazione e addestramento, dei volontari di protezione civile e del personale degli enti locali preposto alla protezione civile, anche in relazione alla definizione di un progetto di scuola regionale di protezione civile, in tutti gli ambiti di attività di protezione civile, ivi compresa l'informazione alla popolazione;

c) definizione congiunta delle modalità di partecipazione delle strutture, del personale e dei mezzi dell’ AIPO allo svolgimento di esercitazioni promosse dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, dirette a simulare situazioni di emergenza, con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;

d) concessione in comodato d'uso gratuito, all’AIPO,di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare, sul territorio regionale, per il potenziamento delle capacità operative del sistema di protezione civile, in base a quanto stabilito dal successivo art. 4;

e) condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle tipologie di rischio di interesse reciproco, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definite, nonché acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hard-ware e soft-ware eventualmente necessari;

f) implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni, tra il Centro Operativo Regionale dell’Agenzia regionale e le strutture dell’AIPO, per assicurare migliori collegamenti in situazioni di crisi;

g) definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre più efficaci le modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti, in previsione od in occasione di crisi ed emergenza, ai fini di protezione civile.

Art. 3

(Tempistiche e modalità del programma operativo)

Il programma operativo annuale, di cui al precedente articolo, viene elaborato in base alla seguente tempistica:

a) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione quadro per la prima annualità e nell’imminenza della scadenza di ciascuna annualità per le successive, viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti, con riguardo a tutte le attività di cui al precedente art. 2;

b) la programmazione di massima, di cui alla precedente lettera a), viene sottoposta a verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio dell’Agenzia Regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali; di conseguenza viene definito, congiuntamente, il programma operativo annuale, che non necessariamente contempla tutte le tipologie di attività possibili;

Il programma operativo annuale contiene anche le modalità operative di attuazione delle singole tipologie di attività.

Art. 4

(Comodato d’uso gratuito)

All’AIPO possono essere concessi, in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 15, L.R. 1/2005, beni mobili strumentali all’esercizio di attività di protezione civile, in essere o da acquisire a cura dell’Agenzia Regionale.

I singoli contratti di comodato, e i relativi verbali di consegna, redatti in conformità allo schema approvato con delibera di Giunta regionale n.____ del________, sono sottoscritti dal Direttore dell’Agenzia Regionale, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 652 del 14/5/2007.

L’Agenzia regionale può concorrere alla copertura degli oneri derivanti dall’impiego dei beni comodati nonché alla manutenzione degli stessi, anche concedendo un contributo la cui entità è determinata, nei programmi operativi di ciascun anno, sulla base delle disponibilità di bilancio nonché sulla base delle analisi dei costi effettivamente sostenuti, a tale scopo, nel corso dell'annualità precedente.

Art. 5

(Comitato tecnico)

Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione del programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato Tecnico a carattere temporaneo composto da due rappresentanti indicati dall’Agenzia regionale, e due rappresentanti dell’AIPO indicati dai rispettivi responsabili.

Il Comitato tecnico provvede, alla scadenza di ciascuna annualità, anche alla verifica dell'attività svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti di tale verifica si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.

Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi. Il Direttore dell’Agenzia Regionale provvede alla costituzione del Comitato con proprio atto.

Per la prima annualità, considerato che il Comitato Tecnico non è stato ancora formalmente costituito, il programma operativo, viene definito attraverso incontri tecnici tra le parti.

Art. 6

(Modalità di attuazione)

  1. AIPO realizzerà le attività programmate sulla base di linee concordate con l’Agenzia nell’ambito del POA.
  2. AIPO per quanto di propria competenza, individua nella persona di ____________________ il responsabile della presente convenzione. Al responsabile spetterà il compito di organizzare, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
  3. l’Agenzia regionale individua il responsabile tecnico della presente convenzione nella persona di______________________, individuato dal Direttore dell’Agenzia.
  4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell’Agenzia regionale che sarà individuato nel medesimo provvedimento di formalizzazione del Comitato Tecnico di cui all’art. 3.
  5. AIPO potrà avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionali allo svolgimento delle attività previste nei POA.

Art. 7

(Responsabilità ed oneri a carico di AIPO)

  1. AIPO è tenuto ad assolvere i compiti definiti nel programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso di mancato rispetto è tenuto ad informare per iscritto l’Agenzia regionale delle cause che hanno impedito di adempiere quanto concordato.
  2. AIPO si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per l’intero periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia regionale delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
  3. AIPO esonera e tiene indenne l’Agenzia regionale da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi, dall’esercizio delle azioni di propria competenza nell’attuazione della presente convenzione.
  4. Il Comitato Tecnico di cui all’articolo 5 svolge gli adempimenti istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.

Art. 8

(Oneri a carico dell’Agenzia regionale e modalità di impiego delle risorse disponibili)

L'onere finanziario annuo a carico dell’Agenzia regionale, per l'attuazione della presente convenzione, viene determinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, con atto amministrativo adottato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nell’ambito della programmazione annuale di attività.

L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attività contenute nel programma operativo annuale, da parte dell’Agenzia Regionale, a favore di AIPO, avviene con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 40% dell’importo complessivo delle risorse, da disporre contestualmente all’approvazione del programma medesimo;

- saldo della somma rimanente, previa rendicontazione delle spese sostenute e presentazione di idonea documentazione probatoria della spesa da parte dell’AIPO, tenuto conto anche dell’attività di verifica prevista dal precedente art. 5.Le spese ammissibili a contributo potranno essere solamente quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività della presente convenzione.

Art. 9

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile o prorogabile, salvo eventuale disdetta da parte dei contraenti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

La presente convenzione vincola, annualmente, l’Agenzia Regionale, in termini finanziari, secondo le disponibilità presenti nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art.10 

(Protezione dati personali)

1. L’AIPO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, di seguito denominato Codice, è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato per conto dell’Agenzia regionale, Titolare del trattamento, nell’ambito delle attività svolte sempre per conto dell’Agenzia regionale in applicazione della presente convenzione e dei POA.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel Codice. I compiti sono di seguito riportati:

a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) predisporre, qualora il trattamento comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del Codice e nei termini previsti dal medesimo Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto al Direttore dell’Agenzia regionale, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;

e) fornire al Direttore dell’Agenzia regionale la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste;

f) individuare le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati personali e fornire alle stesse istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’

g) consentire al Direttore dell’Agenzia regionale, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite invio di specifici report a cadenza annuale e/o a richiesta, contenenti a titolo esemplificativo le seguenti informazioni: adozione del Documento programmatico sulla Sicurezza (DPS); adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi; predisposizione dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell’informativa e raccolta della firma per presa visione).

Art. 11

(Controversie)

Per eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione, che non trovino composizione in seno al Comitato tecnico di cui al precedente art. 5, sarà competente il Foro di Bologna. 

Art. 12

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso; le spese sono a carico della parte richiedente.

Letto approvato e sottoscritto

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (…………………………)

Il Direttore dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (…………………………)

Allegato B

Schema - Tipo di contratto di comodato d'uso gratuito di beni mobili tra la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPO) per la collaborazione nelle attività di protezione civile (delibera di Giunta regionale n. …..del ………..)

L'anno..........., addì........... del mese dì........... in.................(specificare)

la Regione Emilia-Romagna - rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile di seguito, per brevità denominata Agenzia Regionale, in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia medesima, ex comma 6, art. 21, L.R. 1/2005, autorizzato alla sottoscrizione, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 652 del 14/5/2007 e n.………..del………. e domiciliato, per la carica, in Bologna, Viale Silvani n. 6

E

l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, di seguito per brevità denominata AIPO, rappresentata dal Direttore domiciliato, per la carica, in Boretto (Reggio Emilia) – in Via Argine Cisa n. 11, 

Premesso che:

- la delibera di Giunta regionale n.____ del _______ ha approvato lo schema di convenzione tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e l’AIPO, successivamente sottoscritta, dal Direttore dell’Agenzia Regionale e dal Direttore dell’AIPO, in data…….....;

- l’art 2, lettera d) della sopraccitata convenzione, prevede la concessione, in comodato d’uso gratuito, all’ AIPO, di mezzi ed attrezzature da impiegare per potenziare la capacità operativa di protezione civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri di manutenzione e di assicurazione;

convengono e stipulano il presente contratto di comodato

Art.1

(Oggetto)

La Regione Emilia-Romagna (Comodante), in conformità alla disciplina giuridica dei contratti reali, cede all’ARNI i beni specificamente indicati nei singoli contratti di comodato e nei relativi verbali di consegna, redatti secondo lo schema di cui agli Allegati B e C della deliberazione di Giunta regionale n…… del…….

Art.2

(Proprietà dei beni)

Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni comodati, rimane in capo al Comodante.

Art.3

 (Dati obbligatori)

I singoli contratti di comodato, ed i relativi verbali di consegna, riportano le seguenti voci:

a) giorno di presa in consegna dei beni;

b) condizioni di funzionamento (stato d’uso);

c) valore stimato (alla data di consegna).

Art.4

(Oneri del comodatario)

Il Comodatario s’impegna a:

a) dichiarare, all’atto di presa in consegna dei beni e alla contestuale sottoscrizione del relativo verbale, di ricevere i beni nello stato in cui si trovano, immuni da vizi conosciuti o apparenti, ritenendoli di sua piena soddisfazione;

b) mantenere i beni suddetti nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti e ad utilizzarli, per le finalità di protezione civile osservando la massima diligenza e prudenza nell’uso e nella custodia;

c) comunicare all’Agenzia Regionale, entro due giorni dalla scoperta, eventuali vizi, difetti o difformità, emersi durante l’utilizzazione dei beni;

d) trasmettere, periodicamente, all’Agenzia Regionale, informazioni sullo stato di conservazione dei beni, nonché a comunicare tempestivamente al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) la non utilizzabilità, temporanea o definitiva, dei medesimi, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause;

e) provvedere, a proprie spese, in caso di inutilizzabilità definitiva del bene, se richiesto per iscritto dal competente Servizio Regionale, alla rottamazione in loco, nel rispetto delle procedure indicate da detto Servizio, fatto salvo un eventuale concorso finanziario da parte dell’Agenzia Regionale, definito ai sensi del successivo art. 5;.

f) provvedere alla manutenzione programmata;

g) concordare preventivamente con l’Agenzia Regionale, eventuali manutenzioni straordinarie e/o migliorie ritenute necessarie;

h) trasmettere l’elenco aggiornato, in versione informatica, dei beni ricevuti in comodato, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicando, in tempo reale, i relativi aggiornamenti;

i) comunicare all’Agenzia Regionale, e, in copia, al Servizio regionale competente, eventuali casi di furto o perdita del bene allegando la relativa denuncia e indicando il relativo numero di inventario;

j) apporre sui beni il logo identificativo dell’Agenzia Regionale nonché l’apposita etichetta inventariale; tale etichetta deve rimanere apposta sui beni comodati ed il numero ivi indicato deve essere menzionato in ogni comunicazione diretta all’Agenzia Regionale;

k) concordare preventivamente, per iscritto, con l’Agenzia Regionale, l’eventuale gestione operativa dei beni comodati da parte di terzi; tale affidamento non può, in alcun modo prefigurare una subconcessione, limitare i diritti dell’Agenzia Regionale, o sollevare il Comodatario dai suoi obblighi e/o dalle sue responsabilità;

l) restituire definitivamente i beni o renderli disponibili temporaneamente, non appena l’Agenzia Regionale, per conto del Comodante, lo richieda, nello stato d'uso in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Art.5

(Spese)

Il Comodatario provvede direttamente al pagamento delle spese:

- di ordinaria manutenzione, compresi gli oneri, fiscali e/o legali, derivanti dall’uso o dal possesso del bene comodato, previsti per legge (ad es. gli oneri assicurativi);

- di straordinaria manutenzione, salvo che l’Agenzia Regionale, valutato il caso concreto, non decida, a suo insindacabile giudizio, di accollarsi le stesse in tutto o in parte;

- derivanti da inadempimenti del Comodatario medesimo.

Gli interventi di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie, gli adattamenti agli usi specifici, gli adeguamenti introdotti da nuove normative devono essere concordati con l’Agenzia Regionale entro e non oltre 2 mesi dalla data prevista per l’esecuzione degli interventi.

L’Agenzia Regionale, in qualsiasi momento, può controllare lo stato dei beni tramite propri funzionari; qualora riscontri difetti di manutenzione e/o di conservazione, può motivatamente chiedere l'immediata esecuzione degli interventi necessari, con oneri a carico del Comodatario. L'eventuale ingiustificato protrarsi della inadempienza, contestata per iscritto, può essere causa di risoluzione anticipata del contratto

In tal caso il comodatario non ha diritto ad alcun rimborso per le eventuali addizioni apportate, salvo che per quelle concordate.

Art.6

(Esonero da responsabilità )

Sono a carico del Comodatario tutti gli eventuali danni che possono derivare allo stesso, ai suoi beni, al personale utilizzatore o ai terzi, dall’uso dei beni comodati. Il Comodatario solleva il Comodante nonché l’Agenzia Regionale da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

Art.7

 (Divieto di cessione dei beni)

Il Comodatario non può cedere a terzi a nessun titolo l’uso dei beni comodati o apportarvi modifiche strutturali senza espressa autorizzazione scritta resa, per conto del Comodante, dal Direttore dell’Agenzia Regionale.

Articolo 8

(Durata e risoluzione del contratto di comodato)

Il presente contratto di comodato ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla data di scadenza della convenzione, indicata in premessa, ed è rinnovabile qualora la stessa venga rinnovata. Medesima disciplina è applicabile ai singoli contratti di comodato e relativi verbali di consegna costituenti parti integranti del presente contratto.

Le parti hanno diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, a loro insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata a.r..

Alla scadenza del termine di preavviso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto, senza possibilità di proporre eccezione alcuna.

In particolare, la risoluzione del presente contratto comporta l’automatica risoluzione di tutti i singoli contratti di comodato e relativi verbali di consegna; la risoluzione di un singolo contratto di comodato e verbale di consegna, ha effetti limitati unicamente al medesimo.

Alla scadenza, o alla risoluzione del contratto, il Comodatario s’impegna a restituire i beni comodati, ai sensi dell’art. 4 lett. l).

Art.9

 (Risoluzione controversie)

Per eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto, che non trovino composizione in seno al Comitato paritetico di cui all’art. 5 della convenzione citata in premessa, sarà competente il Foro di Bologna.

Art.10

 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le disposizioni del codice civile, in particolare gli artt. 1803 e segg., in quanto non incompatibili.

Art.11

 (Registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese sono a carico della parte richiedente.

per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (…………………………) 

per l’AIPO (Comodatario)

Il Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (…………………………)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le clausole contrattuali n. 4,5,6,7,9

p

er la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (…………………………)

per l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Comodatario)

Il Direttore dell’Azienda Regionale per la Navigazione Interna (…………………………)

Allegato C

Schema-tipo contratto singolo di comodato e verbale di consegna ed accettazione di beni ceduti in comodato d’uso

Comodante: Regione Emilia-Romagna - rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia medesima, ex art. 21, comma 6, L.R. 1/2005, autorizzato alla sottoscrizione ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 652 del 14/5/2007 e n….. del………., e domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6

Comodatario: Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), rappresentata dal Direttore domiciliato, per la carica, in Boretto (Reggio Emilia) in Via Argine Cisa n. 11,

Premesso che

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di protezione civile ed il comodatario – come sopra specificati - con scrittura privata in data ___________ hanno sottoscritto il “Contratto - tipo di Comodato”, conservato, in originale, agli atti dell’Agenzia Regionale, con protocollo ________, del quale il presente è parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art.1

(Oggetto)

Il Comodante cede al Comodatario, che accetta, in comodato gratuito temporaneo i beni di seguito indicati:

  1. BENE 1 = Nr. inventario Regione Emilia-Romagna – descrizione bene – condizioni di funzionamento – valore stimato (allegato dati di inventario Regione Emilia-Romagna del singolo bene),
  2. BENE 2 ______________________________

Articolo 2

(Obblighi contrattuali e norme applicabili)

Al presente accordo si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel Contratto-tipo di Comodato indicato in premessa.

Articolo 3

(Consegna dei beni e dichiarazione di conformità)

In data __________, presso ____________________, ha avuto luogo la consegna dei beni puntualmente indicati all’art. 1. Il Comodatario dichiara, ai sensi ed agli effetti di quando previsto dal Contratto-tipo di Comodato indicato in premessa, che i suddetti beni sono dal medesimo accettati, di sua piena soddisfazione, immuni da vizi conosciuti o apparenti e conformi alle dichiarazioni rese.

_______________ lì _____________

per la Regione Emilia-Romagna (Comodante)

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (…………………………)

per l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Comodatario)

Il Direttore l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (…………………………)

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