n.89 del 04.04.2016 (Parte Seconda)
Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Modalità operative per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale in applicazione dell'art. 23 della L.R. 2/2016
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti
- a legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” ed in particolare l’art. 23 “Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” che dispone:
“1. Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste di attesa da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, l’assistito che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale e non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, è tenuto a disdire la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima della data fissata.
2. L’assistito, anche se esente, che non si presenta alla data e all’ora della prestazione prenotata ed omette, senza idonea giustificazione, di effettuare la disdetta nei termini indicati al comma 1, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo (ticket) stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La sanzione amministrativa è applicata e riscossa dall’Azienda USL territorialmente competente in relazione alla struttura presso la quale è stato fissato l’appuntamento, ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Alla medesima Azienda sono attribuiti i relativi proventi.
3. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, disciplina le modalità operative per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale al fine della corretta applicazione del presente articolo e della sua più ampia informazione all’utenza, le cause di giustificazione, nonché la decorrenza delle misure indicate al comma 2.”
- l’art.1 comma 2 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni secondo il quale “il servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse”;
Richiamate le seguenti deliberazioni attraverso le quali si è provveduto, in collaborazione con le Aziende Sanitarie, alla definizione di azioni che hanno portato ad un significativo contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e a facilitare la disdetta delle prenotazioni effettuate, in coerenza al programma di mandato della Giunta (X Legislatura):
- n. 1532/2006 “Piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa” con la quale si è provveduto a:
- adottare il Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa;
- stabilire che le Aziende USL, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera, Ospedaliero-Universitaria e l’eventuale IRCCS di riferimento, predisponessero il proprio Programma attuativo aziendale da sottoporre al parere dei rispettivi Comitati di Distretto e della conferenza territoriale sociale e sanitaria;
- n. 1035/2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006” con la quale sono state date disposizioni alle Aziende USL di integrare il programma attuativo aziendale;
- n.748/2011 “Sistema CUP - linee guida regionali” con la quale, in recepimento delle Linee guida nazionali, sono state declinate le modalità per favorire, fra l’altro, l’accessibilità ai servizi di disdetta;
- n. 925/2011 “Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012” che ha recepito le indicazioni per il governo delle liste di attesa dell’Accordo Stato Regioni del 28 ottobre 2010 inerente gli anni 2010-2012;
- n. 901/2015 “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2015” in cui tra gli obbiettivi di mandato per le Aziende sanitarie assumono rilievo quelli inerenti la facilitazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero;
- n. 1056/2015 “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie” secondo la quale le Aziende in collaborazione con l’Osservatorio regionale per i tempi di attesa (determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali n. 11281 del 9/9/2015) hanno realizzato tutti gli interventi previsti per il contenimento dei tempi di attesa secondo le tempistiche indicate;
Rilevato che a seguito delle sopra richiamate azioni messe in campo dalla X Legislatura, le rilevazioni prospettiche dei tempi di attesa evidenziano un complessivo e progressivo miglioramento: la percentuale delle prestazioni garantite entro i tempi di attesa standard è stata pari al 58% a gennaio 2015, al 73% a luglio 2015, al 90% a dicembre 2015 e al 97,7% a febbraio 2016;
Considerato che nonostante il considerevole miglioramento dei tempi di attesa sopra illustrato, la mancata presentazione degli utenti per prestazioni già prenotate continua a costituire un fenomeno rilevante, con percentuali molto variabili a seconda della tipologia di prestazione e dell’Azienda di erogazione pari a circa il 10% rispetto al totale delle prenotazioni;
Dato atto che:
- le Aziende sanitarie hanno avviato diverse azioni per favorire sia la prenotazione che la disdetta attraverso l’attivazione di un numero verde gratuito in ogni Provincia, lo sviluppo di alcune funzionalità presso le farmacie, gli sportelli Cup e il sito web www.cupweb.it (anche App “ER Salute” per smartphone e tablet);
- le Aziende sanitarie hanno potenziato il servizio di recall (telefonata o sms) per ricordare al cittadino l’avvicinarsi di un appuntamento;
Considerato che:
- a livello regionale per informare e responsabilizzare i cittadini è stata avviata la campagna informativa “Insieme per una sanità più veloce” e che le Aziende sanitarie hanno personalizzato i contenuti della campagna informativa stessa, attraverso il numero verde e le indicazioni specifiche per la prenotazione e la disdetta nel proprio territorio;
- i risultati raggiunti in relazione alle liste di attesa rendono congruo stabilire che la sanzione prevista al comma 2 dell’art. 23 della legge regionale citata possa essere applicata dopo che la campagna informativa avviata abbia garantito la conoscibilità delle novità in materia da parte dei cittadini;
Ritenuto inoltre che, contemporaneamente all’operatività della sanzione di cui sopra, occorre ultimare il percorso già avviato dalle Aziende volto a facilitare la disdetta degli appuntamenti;
Viste:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
la propria deliberazione n. 193 del 27/2/2015 di nomina del Direttore Generale della sanità e politiche sociali;
la propria deliberazione n 270 dell’1 marzo 2016, in cui è stata modificata la denominazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione in Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Dato atto del parere allegato;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali espresso nella seduta del 15 marzo 2016;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
di disciplinare le modalità operative per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 23 comma 3 della legge regionale 2/2016: “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” disponendo che:
1. la decorrenza delle misure indicate all’art. 23 comma 2 della legge citata è stabilita a partire dal 4 aprile 2016;
2. l’idonea giustificazione di cui all’art. 23 comma 2 della legge citata, che consente di non effettuare la disdetta nei termini indicati al comma 1 deve riguardare impedimenti oggettivi, documentati e imprevedibili dovuti a:
- ricovero presso una struttura sanitaria o altri motivi di salute;
- nascita del figlio/figlia, lutto familiare;
- incidente stradale;
- altre cause di forza maggiore tali da impedire la disdetta in tempo utile, valutabili dall’AUSL sentito l’interessato;
3. ciascuna Azienda USL dovrà specificare le modalità di controllo delle idonee giustificazioni di cui al punto precedente in modo da ridurre il margine di discrezionalità e, di riflesso, i potenziali contenziosi in caso di addebito dell’importo;
4. ciascuna Azienda USL è tenuta ad esplicitare in sede di prenotazione di una prestazione, con qualunque canale essa avvenga, con relativa indicazione nel foglio di prenotazione, ove previsto:
- il termine ultimo entro cui il cittadino è tenuto a disdire la prestazione;
- le modalità con cui è possibile effettuare la disdetta;
5. gli importi riscossi per la mancata disdetta della prestazione prenotata dovranno essere finalizzati alla riduzione delle liste d’attesa, prevedendo committenze ulteriori verso soggetti produttori penalizzati dalle mancate presentazioni;
6. ciascuna Azienda sanitaria è tenuta a fornire una notifica al cittadino attestante l’avvenuta disdetta, qualunque strumento sia stato utilizzato per effettuare la disdetta stessa;
7. il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT.