n.121 del 03.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. - Titolo II – Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa all'incremento dei capi allevabili nell'allevamento sito in Via Colomberbio in loc. Teodorano in comune di Meldola, presentata dalla Soc. Agr. Teramana S.r.l.

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa all'incremento dei capi allevabili nell'allevamento sito in Via Colomberbio in loc. Teodorano in comune di Meldola, presentata dalla Soc. Agr. Teramana S.r.l.., avente sede legale a Teramo, Via SP 22.

 Il progetto interessa il territorio del comune di Meldola (FC) e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B.2.68 della L.R. 9/99 e s.s.m.m.i.i. “Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A.2 o all’allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A.2)”.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con decreto del Presidente prot. gen. n. 43602/124 del giorno 8 maggio 2015, ha assunto la seguente decisione:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FORLì-CESENA

(omissis)

 decreta:

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo all'incremento dei capi allevabili dell'allevamento sito in via Colomberbio in loc. Teodorano in Comune di Meldola, presentato dalla Soc. Agr. Teramana S.r.l., dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1. al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento, le superfici impermeabilizzate devono essere mantenute pulite. Tale pulizia deve essere svolta con frequenza adeguata e comunque effettuata al termine di ogni utilizzo delle aree adibite alle operazioni di carico e scarico degli animali e di movimentazione della pollina;

2. nella fase autorizzativa deve essere presentata adeguata descrizione dell'impianto filtrante qualora presente e in alternativa deve essere verificata, dall'autorità competente, la compatibilità dell'acqua con l'utilizzo previsto. Qualora non fosse verificata la compatibilità dell'acqua deve essere messo in atto un dispositivo filtrante atto a garantire il benessere animale. Le modalità dovranno essere valutate in sede di AIA;

3. per quanto riguarda il recapito nella vasca delle acque provenienti da lavaggi in fase di emergenza, la ditta deve assicurare la disponibilità dei volumi necessari a recepire le acque di lavaggio della fase emergenziale in totale sicurezza;

4. deve essere effettuato durante la prima stagione estiva utile (giugno - luglio) dall'autorizzazione alla configurazione progettuale oggetto di screening (a seguito della realizzazione di tutte le opere di progetto e dell'accasamento degli animali previsti) e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, presso il ricettore R4, un monitoraggio, con oneri a carico del proponente, atto a verificare il rispetto del limite di immissione differenziale di rumore in periodo notturno; i rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi, se possibile, ovvero in luogo maggiormente rappresentativo dell'ambiente abitativo, monitorando il rumore residuo in assenza totale di attività nell'allevamento (compresi quindi i ventilatori non in funzione) ed il livello equivalente di rumore ambientale con allevamento in attività (tutti i ventilatori in funzione a massima attività);

5. entro 1 mese dai rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviate all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti che consentano di verificare il rispetto dei limiti differenziali. Qualora il rispetto dei suddetti limiti sia conseguito attraverso la realizzazione di misure di mitigazione, la ditta dovrà presentare apposita relazione nella quale siano descritte tali misure.

b) di approvare l'Allegato Tecnico "Verifica di Assoggettabilità" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

c) di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

d) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

e) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

f) di trasmett ere copia del presente atto alla Soc. Agr. Teramana S.r.l.;

g) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Meldola per il seguito di competenza;

h) di trasmettere copia del presente atto ad Arpa e all'Ufficio A.I.A. della Provincia per il seguito di competenza relativamente alla matrice ARIA dell'Allegato Tecnico "Verifica di Assoggettabilità";

i) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

l) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente atto;

Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina