n.79 del 23.03.2016 periodico (Parte Seconda)
Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione dell'entità del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e s.m.i. e modifiche agli allegati della deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato l’art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004, così come modificato dalla L.R. 27 giugno 2014 n. 7 e successivamente dalla L.R. 29 dicembre 2015 n. 22, ed in particolare:
- il comma 2, ove si prevede che:
- all 'Organismo regionale di Accreditamento vengano affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici, ivi comprese le attività di verifica di conformità degli Attestati di Prestazione Energetica emessi;
- in tale ambito, ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell’articolo 25-quindecies, l’organismo regionale di accreditamento svolga altresì le funzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n 21;
- gli accertamenti di cui al comma 2 vengano effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall’Organismo di Accreditamento, scelti anche all’esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l’abilitazione all’espletamento dei compiti loro attribuiti.
- il comma 4 lett. d), ove si prevede che:
- i l sistema di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi sia organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall’Organismo di Accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all’Allegato II della Direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia;
- i programmi annuali di controllo siano approvati dalla competente Direzione Generale;
- i programmi di cui al punto precedente riportino:
1. il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;
2. le risorse organizzative e gestionali impiegate dall’Organismo regionale di Accreditamento per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;
3. i risultati delle attività realizzate nell’ambito del precedente programma annuale ed i relativi costi sostenuti;
- il comma 7, ove si prevede che:
- p er la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui alla precedente lett. a), i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema regionale di certificazione energetica SACE;
- tali contributi sono versati direttamente all’Organismo regionale di Accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l’ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza;
- i contributi acquisiti dall’organismo di accreditamento sono riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità previste dal relativo programma annuale;
- la Regione, sulla base di quanto percepito dall’organismo regionale di accreditamento, provvede a riparametrare il contributo annuale, a favore dell’organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.
Richiamata la propria deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2015 in materia di Attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica), ove si stabilisce, tra l’altro:
- di confermare, ai sensi del comma 5 dell’art. 25-ter della L.R. 26/2004, l’affidamento alla Società “in house” Ervet Spa delle funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento di cui al comma 2 del medesimo art. 25-ter;
- di prevedere che il contributo di cui al comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. 26/2004, a carico dei soggetti certificatori e finalizzato alla copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità, venga corrisposto per ciascun attestato di prestazione energetica registrato nel sistema regionale a partire dal 1° gennaio 2016;
- di prevedere che entro tale termine la Giunta regionale provveda con apposito atto alla quantificazione di tale contributo, e alla definizione delle relative modalità di riscossione;
- di prevedere che la determinazione dell’entità del contributo di cui al punto precedente sia soggetta a revisioni periodiche, la prima delle quali da operarsi entro il 31/12/2016, in relazione ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dei programmi annuali di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi e di gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici;
Preso atto che le modalità di programmazione ed attuazione delle attività di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica, sono disciplinate nell’articolo 6 dell’Allegato A della citata DGR n. 1275 del 7 settembre 2015, e specificate nel dettaglio nell’allegato A-6 alla medesima deliberazione, prevedendo:
- il dimensionamento del campione di Attestati di Prestazione energetica che deve essere oggetto di controllo, variabile in funzione della tipologia di controllo esercitato da un minimo del 2% ad un massimo del 5%, calcolato sul numero degli Attestati registrati nell’anno precedente;
- la esecuzione di verifiche di primo livello (di tipo documentale, condotte mediante analisi e verifica dei dati di base e di calcolo resi disponibili dal soggetto certificatore attraverso l’applicativo informatico SACE);
- la esecuzione di verifiche di secondo livello, per le quali si prevede una verifica ispettiva con sopralluogo presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell’attestato di prestazione energetica;
- la gestione della procedura di qualifica degli ispettori, che assumono altresì il ruolo di agenti accertatori ai sensi dell’art. 6 della LR 21/1984 e s.m.;
Vista la determinazione n. 1835 del 10/02/2016 con cui la competente Direzione Generale Attività Produttive ha approvato il programma annuale 2016 di controllo di conformità degli Attestati di Prestazione energetica degli edifici in attuazione della Deliberazione di giunta regionale n. 1275/2015;
Preso atto che il programma approvato con tale determinazione:
- prevede l’avvio delle attività di verifica a partire dal 1 aprile 2016, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’aggiornamento dell’applicativo informatico SACE;
- evidenzia, ai fini del dimensionamento del campione di APE da sottoporre a controllo, che nel corso del 2015 sono stati registrati circa 100.000 Attestati di Prestazione Energetica;
- in considerazione di tali fattori, fa riferimento, per la quantificazione dei controlli da effettuare nel periodo 1 aprile - 31 dicembre del 2016, ad un numero di 75.000 Attestati di Prestazione Energetica registrati, prevedendo quindi la realizzazione di:
- 3.000 verifiche di primo livello (accertamenti documentali)
- 1.500 verifiche di secondo livello (ispezioni sul campo)
- prevede che tali controlli siano realizzati in via prioritaria sugli Attestati di Prestazione Energetica in fase di registrazione: ne consegue che la procedura di verifica verrà condotta, entro tempi prestabiliti, prima della registrazione definitiva dell’APE, trasformandosi di fatto in un controllo preventivo in modo da evitare la potenziale irrogazione di sanzioni;
- prevede che per la esecuzione delle attività previste dal programma, ERVET - Organismo regionale di Accreditamento attivi uno specifico team di lavoro, nell’ambito del quale saranno rese disponibili le risorse specialistiche necessarie, per quantità e profilo di competenza, assicurandone altresì il coordinamento generale attraverso proprio personale di livello dirigenziale;
- prevede che le verifiche di conformità siano effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato ed operante su incarico dell’Organismo Regionale di Accreditamento: gli ispettori incaricati delle verifiche svolgono tale attività anche ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21/1984 e con le modalità ivi previste all’art. 8, assumendo la funzione di agente accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione;
- prevede che i costi complessivi per la gestione delle attività previste dal programma sono quantificabili in una somma pari a Euro 1.125.000,00, per la cui copertura è ipotizzabile, ai sensi di quanto previsto dal citato comma 7 dell’art. 25-ter della Legge Regionale 26/2004, un contributo a carico dei soggetti certificatori accreditati quantificabile in Euro 15,00 da versare direttamente all’Organismo regionale di Accreditamento per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso.
Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra indicato, quantificare in Euro 15,00 (quindici) l’entità del contributo di cui al comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004, richiesto ai soggetti certificatori per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso, in modo da consentire la copertura dei costi di realizzazione del programma annuale 2016 di controllo;
Ritenuto opportuno prevedere che, ai sensi del citato comma 7 dell’art. 25-ter della Legge Regionale 26/2004, ERVET - Organismo di Accreditamento regionale provveda a rendicontare entro il 30/11/2016, e successivamente con cadenza semestrale, il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza.
Ritenuto altresì opportuno prevedere la eventuale riparametrazione dell’entità del contributo stabilito con la presente deliberazione entro il 31/12/2017; l’eventuale revisione sarà effettuata su proposta dell’Organismo regionale di Accreditamento alla competente Direzione Generale, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dall’Organismo regionale di Accreditamento per la realizzazione del programmi annuali di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi e per la gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici;
Ritenuto opportuno che l’Organismo regionale di Accreditamento attivi, in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali, adeguati sistemi di pagamento del contributo da parte dei soggetti certificatori accreditati, anche mediante l’utilizzo di sistemi telematici, dando atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 25-ter della Legge Regionale 26/2004, le somme derivanti dal pagamento da parte dei soggetti certificatori del contributo di cui alla presente deliberazione sono introitate direttamente dalla Società in house ERVET Spa, cui sono attribuite le funzioni di Organismo regionale di Accreditamento;
Ritenuto opportuno di posticipare al 1 aprile 2016 la data di entrata in vigore delle disposizioni della DGR 1275/2015 relative all’avvio delle attività di controllo e di corresponsione del contributo da parte dei soggetti certificatori, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamento da parte dell’Organismo di Accreditamento del sistema informatizzato per la gestione della procedura di riscossione del contributo e delle attività di controllo;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell’art. 6 delle dell’Allegato A della DGR 1275/2015 e dell’intero Allegato A-6 della medesima deliberazione, in modo da consentire l’allineamento delle disposizioni in materia di controllo di conformità degli Attestati di prestazione energetica ed irrogazione delle sanzioni amministrative ivi riportate con le corrispondenti previsioni della Legge Regionale n. 26/2004 così come modificata dalla Legge Regionale n. 22/2015;
Ritenuto altresì opportuno procedere, nell’occasione, alla modifica dell’Allegato A-3 della DGR 1275/2015, prevedendo l’aggiornamento e l’integrazione dei fattori di conversione in energia primaria e di emissione di CO2 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici;
Sentito il Tavolo Tecnico per l’accreditamento di cui alla DGR 1275/2015, che si è espresso favorevolmente alla adozione del presente provvedimento nella seduta del 9 febbraio 2016;
Vista la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna:
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
- n. 1950/2010 avente ad oggetto “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma, Palma Costi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,
- di determinare in Euro 15,00 (quindici) l’entità del contributo di cui al comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004, richiesto ai soggetti certificatori per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso, dando atto che, ai sensi delle medesime disposizioni, le somme derivanti dal pagamento da parte dei soggetti certificatori del contributo di cui alla presente deliberazione sono introitate direttamente dalla Società in house ERVET Spa, cui sono affidate le funzioni di Organismo regionale di Accreditamento;
- di stabilire che le somme di cui al punto precedente verranno utilizzate per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi dai soggetti certificatori accreditati sulla base del programma annuale predisposto da ERVET Spa - Organismo regionale di Accreditamento e approvato d alla competente Direzione Generale Attività Produttive, nonché per la implementazione dell’applicativo informatico e la sua necessaria evoluzione, funzionale allo svolgimento di tali attività;
- di stabilire che ERVET Spa - Organismo regionale di Accreditamento provvederà a rapportare entro il 31 novembre 2016, e successivamente con cadenza semestrale, alla competente Direzione Generale Attività Produttive lo stato di avanzamento del programma di controllo, il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l’ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza;
- di stabilire che ERVET Spa - Organismo regionale di Accreditamento, in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali, attivi adeguati sistemi di pagamento del contributo di cui al punto 1 da parte dei soggetti certificatori accreditati, anche mediante l’utilizzo di sistemi telematici;
- di prevedere che l’entità del contributo di cui al punto 1 sia soggetta a eventuale riparametrazione entro il 31/12/2016, con effetti sul programma annuale di controllo 2017; l’eventuale riparametrazione sarà effettuata su proposta della competente Direzione Generale Attività Produttive, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dall’Organismo regionale di Accreditamento per la realizzazione dei programmi annuali di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi e per la gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici;
- di posticipare al 1 aprile 2016 la data di entrata in vigore delle disposizioni della DGR 1275/2015 relative all’avvio delle attività di controllo e di corresponsione del contributo da parte dei soggetti certificatori, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamento da parte dell’Organismo di Accreditamento del sistema informatizzato per la gestione della procedura di riscossione del contributo e delle attività di controllo;
- di approvare la modifica dell’art. 6 dell’Allegato A della DGR 1275/2015 e dell’intero Allegato A-6 della medesima deliberazione, di cui agli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in modo da consentire l’allineamento delle disposizioni in materia di controllo di conformità degli Attestati di prestazione energetica ed irrogazione delle sanzioni amministrative ivi riportate con le corrispondenti previsioni della Legge Regionale n. 26/2004 così come modificata dalla Legge Regionale n. 22/2015;
- di approvare la modifica dell’Allegato A-3 della DGR 1275/2015, di cui all’Allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo l’aggiornamento e l’integrazione dei fattori di conversione in energia primaria e di emissione di CO2 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- di prevedere la pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.