n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda)

Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di Tecnico in Acustica ambientale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, ”Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
  • la legge regionale, 21 aprile 1999, n. 3, "Riforma del sistema regionale e locale";
  • la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Richiamata la propria deliberazione:

  • n. 191 del 25 febbraio 2013 “Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale”, con la quale sono disciplinati i “Contenuti generali per un corso universitario rivolto ai Tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla Legge n. 447 DEL 1995”;

Preso atto che:

  • ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge n. 447/1995, l’attività di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno due anni per i laureati e da almeno quattro anni per i diplomati;
  • con l’art. 12 della L.R. n. 15/2001 la Regione ha demandato alle Province l’attività di riconoscimento, su domanda dell’interessato, della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, prevista dall’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/1995;
  • ai sensi dell’art. 2, comma 6 della Legge n. 447/1995 i requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale consistono nel possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico;
  • l’art. 2, comma 4 del D.P.C.M. 31 marzo 1998 individua in via indicativa, come attività nel campo dell’acustica, l’avere svolto prestazioni relative ad almeno uno dei seguenti interventi:
  1. misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
  2. proposte di zonizzazione acustica;
  3. redazioni di piani di risanamento;
  • ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D.P.C.M. 31 marzo 1998, le altre attività in campo acustico non rientranti nell’acustica ambientale hanno comunque valenza integrativa ai fini della maturazione del periodo richiesto per il conseguimento del requisito;
  • l’art. 4 del D.P.C.M. 31 marzo 1998 equipara l’attività svolta dall’interessato, in collaborazione con i soggetti indicati nella norma, con quella svolta nel campo dell’acustica ambientale, per consentire il completamento del periodo di attività necessario ai fini del riconoscimento della qualificazione di tecnico competente;

Considerato che:

  • per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità nelle materie dell'ambiente e dell'energia, con la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, art. 16, è stata individuata l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), al fine di perseguire l’obiettivo dell’esercizio unitario e coerente delle funzioni;
  • l’art. 16 della suddetta legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ha delegato all’ARPAE l’esercizio delle funzioni in materia ambientale di cui all’art. 14 della stessa legge, tra le quali quella prevista dal comma 1, lett. b), relativa, tra l’altro, all’inquinamento acustico;
  • nelle stesse materie sono esercitate, attraverso l'ARPAE, in base a detta legge regionale n. 13/2015, art. 16, comma 2, tutte le funzioni già esercitate dalle Province ai sensi dell’art. 124 della legge regionale n. 3 del 1999, tra le quali l’attività di riconoscimento del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, di cui all’art. 12 della L.R. 15/2001, prevista all’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/1995;
  • nelle materie di cui al comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 13/2015, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, nonché le funzioni non espressamente attribuite con detta legge regionale ad altri enti;

Ritenuto:

  • di dovere fornire indicazioni e criteri per la valutazione delle attività svolte nel campo dell’acustica ambientale dai soggetti richiedenti, ai fini del riconoscimento del profilo di Tecnico Competente in Acustica Ambientale e del rilascio del relativo attestato, ferme restando le disposizioni della già citata D.G.R. n. 191 del 25 febbraio 2013, che norma l’attività di formazione in materia di acustica ai fini dell’iscrizione all’elenco nominativo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale;
  • di emanare, pertanto, in parte allegata, i criteri di esame delle domande, idonei ai fini della valutazione delle attività svolte nel campo dell’acustica e del conseguente riconoscimento della qualificazione di Tecnico Competente in Acustica Ambientale;

Considerato inoltre che:

  • ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 15 del 2001 l'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  • ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 25 febbraio 2013 “Direttiva per il riconoscimento della qualificazione di Tecnico competente in acustica ambientale”, la pubblicazione deve essere effettuata due volte l’anno: entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre;

Ritenuto quindi necessario stabilire che ARPAE pubblichi, con cadenza semestrale (entro Giugno ed entro Dicembre), l’elenco dei nominativi dei Tecnici competenti in acustica ambientale nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate,

  1. di approvare l’Allegato 1 “Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di Tecnico competente in Acustica”, di cui all’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/1995, l’Allegato 2 “Modello curriculum del candidato” e l’Allegato 3 “Modello richiesta pubblicazione dati personali”, parti integranti della presente deliberazione;
  2. di stabilire che le richieste di riconoscimento di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi della presente deliberazione, su modello di cui all’Allegato 2, nonché le richieste ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 191 del 25 febbraio 2013 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1502/2011, siano inoltrate ad ARPAE;
  3. di disporre che i soggetti richiedenti, sia ai sensi della presente deliberazione sia ai sensi della DGR n. 191/2013 che della DGR n. 1502/2011, indichino i dati personali di cui autorizzano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nell'elenco nominativo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, secondo il modello di cui all’Allegato 3;
  4. di stabilire inoltre che ARPAE pubblichi, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, l’elenco dei nominativi dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale con cadenza semestrale, nei mesi di giugno e di dicembre;
  5. di disporre, altresì, che ARPAE comunichi alla Regione l’avvenuta pubblicazione dell’elenco dei nominativi dei tecnici competenti in acustica ambientale;
  6. di trasmettere il presente atto ad ARPAE, competente al rilascio dell'attestato di Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione.

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