n. 77 del 25.05.2011 periodico (Parte Seconda)

Proroga motivata, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, in materia di nomine di competenza regionale, del Presidente dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) di cui alla L.R. n. 29/95, eletto dal Consiglio regionale con deliberazione n. 161 del 4 marzo 2008. (Su richiesta dell’assessore Mezzetti a nome della Giunta)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la Legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ad oggetto: “Riordinamento dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna”, e preso atto, in particolare, che ai sensi degli articoli 5 e 6 di detta legge il Presidente dello stesso è scelto tra eminenti personalità del mondo scientifico e culturale, è eletto dal Consiglio regionale e dura in carica tre anni;

Considerato altresì che il Consiglio direttivo di detto Istituto è composto dal Presidente e da sei membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra personalità del mondo scientifico e culturale, dirigenti della pubblica amministrazione, operatori del settore privato con significative esperienze nei campi di competenza dell’Istituto, e che detto Consiglio direttivo dura in carica tre anni, come disposto dall’articolo 6 della anzi citata legge;

Dato atto che, con deliberazione progr. 161 in data 4 marzo 2008, ad oggetto: “Elezione del Presidente dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) a norma della L.R. 29/1995 e successive modifiche”, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha eletto, quale Presidente di detto Istituto, il professor Ezio Raimondi, nato a Lizzano in Belvedere in data 22 marzo 1924;

Dato atto che, conseguentemente, la nomina a Presidente dell’IBACN del professor Ezio Raimondi è venuta a scadenza in data 4 marzo 2011;

Dato atto inoltre che l’articolo 19, della L.R. 24/1994 così recita:

Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale

1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.

2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.”;

Preso inoltre atto che, con nota prot. n. 14122 del 28 aprile 2011, l’Assessore regionale alla Cultura ed allo Sport Massimo Mezzetti ha richiesto, a nome della Giunta regionale, l’iscrizione all’ordine del giorno della successiva tornata assembleare dell’oggetto: “Proroga motivata, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 27 maggio 1994 n. 24 in materia di nomine di competenza regionale, del Presidente dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) di cui alla L.R. 29/1995, eletto dal consiglio regionale con deliberazione n. 161 del 4 marzo 2008.”.

Preso atto che a tale oggetto è stato assegnato il numero 1340, ed è stato iscritto all’ordine del giorno generale degli oggetti dell’Assemblea legislativa in data 29 aprile 2011, prot. n. 14197;

Verificato che detta richiesta della Giunta regionale è stata motivata, come risulta dalla nota anzi citata: “... dalla opportunità di riallineare i tempi di scadenza del Consiglio direttivo dell’Istituto con quelli del Presidente.”;

Verificato inoltre che, sempre in detta nota a nome della Giunta regionale, si richiede espressamente che il periodo di proroga in trattazione sia pari a quello massimo consentito dalla anzi citata normativa, e che quindi si estenda fino al 4 settembre del 2011;

Verificato che l’art. 19 della L.R. 24/94 anzi trascritto dispone che la proroga non possa essere: “... in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza”, che nella fattispecie in esame corrisponde alla data del 4 settembre 2011;

Verificato che è possibile procedere alla proroga richiesta a nome della Giunta regionale in quanto risulta soddisfatta la condizione posta dal comma 1 dell’art. 19 della L.R. 24/94 poiché non sono ancora trascorsi i due mesi successivi alla prima scadenza, avvenuta in data 4 marzo 2011, dell’elezione del professor Raimondi quale Presidente dell’IBACN, avvenuta tramite la già citata deliberazione assembleare n. 161 del 4 marzo 2008;

Ritenuto quindi, ai sensi e per gli effetti tutti di cui al già citato e trascritto art. 19 della L.R. 24/1994 di dar corso alla richiesta avanzata, a nome della Giunta regionale, dall’Assessore alla Cultura ed allo Sport Massimo Mezzetti in ordine alla proroga del Presidente dell’IBACN, professor Raimondi per il periodo massimo possibile, pari a sei mesi, e quindi fino e non oltre il 4 settembre 2011;

Previa votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea legislativa, mediante apparecchiatura elettronica, che dà il seguente risultato:

presenti n. 30

assenti n. 20

favorevoli n. 26

contrari n. --

astenuti n. 04

delibera:

1. di prorogare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L.R. 24/94 e sulla base delle motivazioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente richiamate, il Presidente dell’IBACN, professor Ezio Raimondi, già eletto Presidente dall’Assemblea legislativa con precedente deliberazione progr. n. 161 del 4 marzo 2008;

2. di dare atto che in ogni caso la proroga di cui al precedente punto 1. non può avere durata superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza dell’elezione del professor Raimondi quale Presidente dell’IBACN, e cioè non oltre il 4 settembre 2011;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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