n.286 del 29.09.2021 periodico (Parte Seconda)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Programma operativo 2021 con valenza di avviso pubblico - Misura "Investimenti" - Delibera di Giunta regionale n. 1025/2020. Disposizioni in merito alla cumulabilità degli aiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- i Regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare l’art. 71 relativo al rispetto degli impegni e ai controlli ex-post;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 256/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017 che prevede la possibilità per gli Stati di presentare, entro il 1 marzo 2018, il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) per il periodo di programmazione 2019/2023;

- il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023;

- Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione della Misura degli investimenti” che prevede, tra l’altro l’adozione da parte delle Regioni delle determinazioni per applicare la Misura “Investimenti”, ivi compresa l’individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità;

- la Circolare AGEA - Area Coordinamento - del 29 maggio 2019 Prot. 47789 “Decreto Ministeriale n. 3843 del 30 aprile 2019 di modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017, n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1025 del 3 agosto 2020, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo – Approvazione Programma Operativo 2021 con valenza di Avviso pubblico – Misura Investimenti” che prevede, tra l’altro, la possibilità di presentare progetti con durata annuale o biennale, dichiarando la durata del progetto annuale o biennale al momento della presentazione della domanda di sostegno;

Rilevato che:

- la Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) all’art. 1, commi 184 e seguenti ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali per l’acquisizione di beni strumentali e per il sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica sostituendo i cosiddetti “iper-ammortamento” e “super-ammortamento” con il riconoscimento di un credito d’imposta sugli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

- l’art. 1, commi 1051-1063 della Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha innovato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dall’art. 1, commi 184-197 della Legge n. 160/2019, estendendola agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, incluse le prenotazioni al 31 dicembre 2022 con realizzazione degli investimenti entro il 30 giugno 2023;

Richiamati:

- la Comunicazione della Commissione Europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

- il comma 192 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto;

Dato atto che, coerentemente con il quadro normativo evidenziato, la deliberazione n. 1025/2020 al punto 4 “INTENSITA’ DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI” dell’Allegato 1 stabiliva che “i contributi previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri contributi pubblici. Le regole di cumulo non si applicano nel caso di misure fiscali di carattere generale riguardanti la totalità delle imprese, non configurabili come aiuti di Stato, con il solo limite del costo sostenuto”;

Preso atto, altresì, del parere in materia di cumulabilità degli aiuti (parere Ref. Ares (2020)6839797 – 17/11/2020 del Direttore generale aggiunto, Responsabile delle Direzioni D, E ed F della Commissione europea - Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale), nel quale la Commissione ha affermato che “fermo restando che, nel contesto degli aiuti di Stato, i crediti d'imposta sono concepiti dalle autorità nazionali come non aiuti (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), resta inteso che essi forniscono sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili e dei fatti descritti nella sua richiesta, a seguito della nostra analisi, si ritiene che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013”;

Rilevato che anche in ambito OCM sono fissati dei limiti massimi di sostegno per le imprese beneficiarie, ed in particolare:

- l’art. 50 del Reg. (UE) 1308/2013, relativo alla misura investimenti dell’OCM vitivinicola, prevede una aliquota massima di contributo per le PMI del 40%, che va dimezzata per le imprese intermedie (quindi 20%);

- il Programma Nazionale di Sostegno introduce inoltre un’altra categoria di beneficiari, le grandi imprese, fissando un’aliquota massima del 19%;

Atteso:

- che il Reg. delegato (UE) n. 2020/592, come modificato ed integrato dal Reg. delegato (UE) n. 2020/1275, all’art. 9 prevede il temporaneo innalzamento dell’aliquota massima fissata nell’art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 al 60%, con implicito innalzamento al 30% dell’aliquota massima per le imprese intermedie, con riferimento alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e non oltre il 15 ottobre 2020;

- che tale innalzamento non riguarda le grandi imprese, poiché tale categoria di beneficiari è prevista esclusivamente dal Programma Nazionale di Sostegno;

- che il Reg. delegato (UE) n. 2021/95 estende l’applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri al 15 ottobre 2021;

Considerato che, in assenza di ulteriori indicazioni, il parere della Commissione Europea, ancorché rilasciato in relazione ai Programmi di sviluppo rurale, esprime un principio generale di cui tener conto anche in ambito OCM;

Ritenuto pertanto opportuno dare attuazione a tale principio modificando le disposizioni relative alla cumulabilità degli aiuti contenute al secondo paragrafo del punto 4 dell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 1025/2020, come segue: “I suddetti aiuti sono cumulabili con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta, entro i limiti fissati dall’art. 50 del Reg. (UE) 1308/2013, così come ridefiniti dalle disposizioni dell’art. 9 del Reg. delegato (UE) n. 2020/592, aggiornato dal Reg. delegato (UE) n. 2020/1275, per l’arco temporale previsto dal Reg. delegato (UE) n. 2021/95”;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi; A voti unanimi e palesi:

delibera

1) di modificare, a seguito di quanto esposto in premessa, le disposizioni relative alla cumulabilità degli aiuti contenute al secondo paragrafo del punto 4 “INTENSITA’ DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI” dell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1025 del 3 agosto 2020, come segue:

I suddetti aiuti sono cumulabili con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta, entro i limiti fissati dall’art. 50 del Reg. (UE) 1308/2013, così come ridefiniti dalle disposizioni dell’art. 9 del Reg. delegato (UE) n. 2020/592, aggiornato dal Reg. delegato (UE) n. 2020/1275, per l’arco temporale previsto dal Reg. delegato (UE) n. 2021/95”;

2) di disporre che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

3) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina