n.286 del 29.09.2021 periodico (Parte Seconda)

Regolamentazione rilascio banda 700 da parte dei gestori televisivi in favore dei gestori di telefonia mobile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e ss.mm.ii.;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (G.U. Serie Generale n. 199 del 28/8/2003) e ss.mm.ii. (di seguito Decreto);

- il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e ss.mm.ii. (di seguito Codice);

- la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” e ss.mm.ii. (di seguito Legge);

- la deliberazione di Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1138 «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000 n. 30 recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico’”» (di seguito Delibera);

Visti, altresì:

- il decreto 19 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico (Road Map), che definisce il calendario del rilascio della banda 700 MHz da parte degli operatori radiotelevisivi in favore degli operatori di telefonia mobile;

- la delibera 39/19/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sul “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”;

Considerato che:

- l’articolo 1 comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, e il D.M. del 19 giugno 2019 (Road Map), dispongono, per gli operatori di rete televisiva locale e nazionale, l’imminente rilascio delle frequenze della banda 700 MHz attualmente in uso e l’attivazione delle frequenze pianificate dal Nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, di cui alla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 39/19/CONS (PNAF 2019), e assegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico agli operatori di telefonia mobile;

- tale transizione impone agli operatori di rete radiotelevisiva l’intervento sugli attuali apparati trasmittenti, che per la maggior parte dei casi comporta una riduzione della potenza e/o il cambio della frequenza di trasmissione, in quanto l’adeguamento al PNAF 2019 prevede la riduzione del numero delle reti, con conseguente riallocazione delle frequenze e riduzione del campo elettromagnetico complessivo per la radiodiffusione televisiva;

Valutato che:

- al fine di garantire l’attuazione delle previsioni del PNAF 2019 nei tempi richiesti dalla legge e la continuità del servizio televisivo all’utenza, è necessario introdurre una procedura semplificata in base al Codice e alla normativa vigente a livello nazionale e regionale;

- in mancanza di motivato dissenso, resta attiva la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale del PNAF 2019;

- per quanto non espressamente richiamato in questo provvedimento restano confermate le disposizioni di cui all'attuale quadro normativo;

Rilevato che:

- l’art. 8, comma 9 quater della Legge prevede che “Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune può chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione”;

- la suddetta semplificazione si applica, agli impianti che, alla data di pubblicazione del presente atto, sono provvisti di regolare concessione all’uso delle risorse radio rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni e di autorizzazione comunale (requisito A di cui alle schede allegate) o istanza di autorizzazione comunale (requisito B di cui alle schede allegate) ai sensi della Legge e ss.mm.ii., fatto salvo successivo diniego motivato;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/01 e ss.mm.ii.”;

- la determinazione n. 5517 del 30 marzo 2021 ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di disporre:

  1. che gli operatori di rete di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, titolari degli impianti che ne operano la dismissione, sono tenuti a darne comunicazione, nelle forme e nei modi di cui all’art. 6, punto 6.6 della D.G.R. n. 1138/2008;
  2. nel caso di modifiche degli impianti di trasmissione televisiva consistenti in un cambio di frequenza e/o senza incremento di campo elettrico, gli operatori di rete sono tenuti ad effettuare una comunicazione ai Comuni interessati e all’ARPAE, ai sensi dell’art. 8, comma 9 quater della L.R. n. 30/2000, corredata dei dati di cui all’allegata Scheda 1;
  3. nel caso di modifiche degli impianti di trasmissione televisiva consistenti in un cambio di frequenza su altre antenne già esistenti nello stesso sito senza incremento di campo elettrico, gli operatori di rete sono tenuti ad effettuare una comunicazione ai Comuni interessati e all’ARPAE ai sensi dell’art. 8, comma 9 quater della L.R. n. 30/2000, corredata dai dati di cui all’allegata Scheda 2;
  4. l’istanza di cui ai precedenti punti 2. e 3. si intende accolta qualora entro 10 giorni dalla comunicazione non sia intervenuta una richiesta di assoggettamento a procedimento autorizzativo o un provvedimento di diniego da parte dell’Autorità competente. In caso di necessità di integrazioni e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti;
  5. nel corso del procedimento, compreso l’eventuale periodo di sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre del PNAF 2019;
  6. il diniego dell’autorizzazione, conseguente all’assenza dei requisiti necessari o al mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la cessazione dell’autorizzazione alla trasmissione;
  7. per le istanze diverse di cui ai precedenti punti 2. e 3. si applicano le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  8. per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento restano confermate le disposizioni di cui al quadro normativo vigente;
  9. le misure previste dal presente provvedimento hanno effetto soltanto per il periodo temporale previsto dalla Road Map per il rilascio della banda a 700 MHz;
  10. l’entrata in vigore del presente provvedimento decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nel sito telematico della Regione Emilia-Romagna;
  11. per quanto previsto in materia di pubblicità, nonché in materia di trattamento dati personali, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative vigenti ed amministrative richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
  12. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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