n.72 del 23.03.2018 (Parte Seconda)
D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii. - Modalità di presentazione delle domande di aiuto conseguenti a danni da calamità naturali e protocollazione delle stesse al protocollo generale della Regione Emilia-Romagna
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2016 recante “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (utm). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle province e della città metropolitana”, con la quale è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005, tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Visti:
- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 “Disposizioni in materia di agricoltura” e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" e successive modifiche, con il quale sono state definite le norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- la circolare prot. n. 102.204 del 15 luglio 2004 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha stabilito le modalità applicative del sopra richiamato D.Lgs. n. 102/2004;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193);
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014;
- il Decreto Ministeriale n. 30151 del 29 dicembre 2014 recante applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale;
- il Decreto direttoriale ministeriale del 26 maggio 2015, n. 0010796, come modificato dal Decreto direttoriale n. 15757 del 24 luglio 2015 recante disposizioni applicative del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2014;
Preso atto che la Commissione Europea ha rubricato al numero SA.42104 (2015/XA) il regime di aiuti, comunicato in esenzione, definito con i predetti Decreti Ministeriali, in applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014;
Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni recate dal D.Lgs. 102/2004, nel testo modificato dal D.Lgs. 82/2008, per il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi ai fini della attivazione degli aiuti compensativi a favore delle aziende agricole danneggiate:
- l'art. 5 che, relativamente agli interventi compensativi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva, tra l'altro individua:
- le condizioni previste per l'accesso agli aiuti da parte delle aziende agricole danneggiate;
- gli aiuti che possono essere attivati, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni;
- il termine perentorio di 45 giorni, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di declaratoria e di individuazione delle zone danneggiate, entro il quale devono essere presentate, ai competenti Enti territoriali, le domande per l’accesso alle agevolazioni previste;
Richiamata inoltre, la determinazione dirigenziale n. 17266 del 31 ottobre 2017, recante: “D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii. – Modalità di presentazione delle domande di aiuto conseguenti a danni da calamità naturali e assunzione delle stesse a protocollo generale della Regione Emilia-Romagna” con la quale, tra l’altro, si è stabilito che, a partire dalle domande dell’annualità 2017:
- le stesse potranno unicamente essere redatte utilizzando i sistemi informatici messi a disposizione dalla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- non saranno ritenute accoglibili le domande presentate esclusivamente in forma cartacea o comunque presentate in modalità diversa da quanto indicato;
- la presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente utilizzando il programma informatico sopra richiamato, con trasmissione della “stampa definitiva” della domanda di aiuto, tramite posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritta avvalendosi di autenticazione forte (certificato digitale su “smartcard”) ovvero tramite Centro Assistenza Agricola con sottoscrizione analogica ed allegazione di copia del documento di identità, e successiva trasmissione via posta elettronica certificata (PEC);
Richiamato, inoltre, il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con Legge 3 agosto 2017, n. 123 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” Mezzogiorno”, ed in particolare l'art. 3 “Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati” il quale prevede, tra l’altro, al comma 17, bis: “All'articolo 15 del decreto, legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: «aprile 2017» sono inserite le seguenti: «e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017».;
In conseguenza alle modificazioni della norma di cui sopra:
- nei territori colpiti dalla siccità eccezionale del periodo primaverile-estivo 2017, le imprese agricole danneggiate che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dell’eccezionale siccità primaverile-estiva 2017, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017;
Preso atto che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 13 dicembre 2017 ha provveduto a delimitare i territori interessati da eccezionale siccità del periodo primaverile-estivo 2017;
Preso inoltre atto che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con DM del 13 febbraio 2018 a protocollo 4906, ha provveduto a riconoscere come eccezionale l’evento avverso – siccità – che ha interessato la Regione Emilia-Romagna nella primavera-estate 2017;
Dato atto dell’esigenza di:
- riallineare le modalità di presentazione a partire dalle domande relative alla richiesta di aiuti finalizzati ad interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva da parte delle imprese agricole - ricadenti all’interno della delimitazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 20296/2017 sopra richiamata - alle altre procedure per la presentazione domande di aiuto riconducibili alla Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, per le quali è già tuttora prevista la protocollazione automatizzate da effettuarsi da parte di chi presenta detta domanda;
- di modificare ed aggiornare le modalità di presentazione delle domande individuate con determinazione dirigenziale n. 17266 del 31 ottobre 2017 di cui sopra, ed in particolare quanto stabilito al punto 2);
Dato atto inoltre che, la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca ha predisposto un aggiornamento del programma informatico disponibile sul portale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, che permette oltre alla presentazione di domande di aiuto per danni da eventi calamitosi, sia per il tramite dei Centri Assistenza Agricola – a seguito di mandato da parte dell’impresa agricola - che direttamente dalle imprese agricole tramite autenticazione forte (certificato digitale su “smart-card” e non appena possibile “SPID”), rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta, anche la loro protocollazione;
Ritenuto pertanto necessario:
- procedere, ai fini dell’armonizzazione delle procedure, ad allineare le modalità di presentazione delle domande per la richiesta di aiuti conseguenti a calamità naturali, riconosciuti eccezionali dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- stabilire che a partire dalle domande per danni da siccità del periodo primaverile-estivo 2017, le stesse potranno unicamente essere redatte utilizzando i sistemi informatici messi a disposizione dalla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.
Non saranno ritenute accoglibili le domande presentate esclusivamente in forma cartacea o comunque presentate in modalità diversa da quanto indicato;
- prevedere la presentazione delle domande utilizzando esclusivamente il programma informatico sopra richiamato con protocollazione della stessa domanda;
Rilevato, inoltre, che l’azienda richiedente:
- dovrà essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali. Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda, concessione del contributo nonché al momento della liquidazione dell’eventuale pagamento;
- in fase di presentazione delle domande di aiuto dovrà considerare le indicazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 19019/2016 “R.R. 17/2003 – Rideterminazione del contenuto informativo dell’anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale telematica – Ridefinizione dell’Allegato A, approvato con determinazione 15462/2012”, relativamente al proprio fascicolo anagrafico;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate, infine, le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016, recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate e che si intendono integralmente riprodotte, di stabilire che:
1) ai fini dell’armonizzazione delle procedure, vengono riallineate le modalità di presentazione delle domande relative alla richiesta di aiuti finalizzati ad interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva da parte delle imprese agricole - ricadenti all’interno della delimitazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2029/2017 sopra richiamata - alle altre procedure per la presentazione domande di aiuto riconducibili alla Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, per le quali è già tuttora prevista la protocollazione automatizzate da effettuarsi da parte di chi presenta detta domanda;
2) a partire dalle domande riferite ai danni provocati dalla siccità del periodo primaverile-estivo 2017, le stesse potranno unicamente essere redatte utilizzando i sistemi informatici messi a disposizione dalla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.
Non saranno ritenute accoglibili le domande presentate esclusivamente in forma cartacea o comunque presentate in modalità diversa da quanto indicato.
La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente utilizzando il programma informatico sopra richiamato:
- tramite Centri Assistenza Agricola a seguito di mandato da parte dell’impresa agricola, secondo le seguenti procedure operative:
- compilazione informatizzata della domanda di aiuto e successiva “stampa definitiva” della medesima domanda;
- scansione di un documento di identità valido e caricamento del file derivato nella sezione “Allegati”;
- sottoscrizione autografa della “stampa definitiva” della domanda di aiuto da parte dell’impresa agricola richiedente e successiva scansione della stessa “stampa definitiva” precedentemente sottoscritta, nonché il caricamento del file derivato nella sezione “Protocollazione”;
OVVERO
- sottoscrizione digitale avvalendosi di autenticazione forte (certificato digitale) della “stampa definitiva” della domanda di aiuto da parte dell’impresa agricola richiedente e successivo caricamento del file digitalmente sottoscritto nella sezione “Protocollazione”;
- non occorre sottoscrivere in maniera autografa o digitale, l’Allegato A) prodotto automaticamente dall’inserimento dei dati nel programma informatico di gestione domande aiuto conseguenti a danni da calamità naturali, in quanto lo stesso verrà inviato automaticamente dal software alla protocollazione;
- direttamente dalle imprese agricole con l'utilizzo di certificato digitale su Smart-Card, rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta:
- compilazione informatizzata della domanda di aiuto e successiva “stampa definitiva” della medesima domanda;
- protocollazione in maniera trasparente della domanda resa definitiva “stampa definitiva” con la funzione “Protocollazione”, senza necessità di scansione della stessa “stampa definitiva” e successivo caricamento del file derivato;
3) la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca manterrà attivo un programma informatico disponibile sul portale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna che permetterà la presentazione di domande di aiuto a seguito di eventi calamitosi, sia per il tramite dei Centri Assistenza Agricola – a seguito di mandato da parte dell’impresa agricola - che direttamente dalle imprese agricole con l'utilizzo di certificato digitale su Smart-Card, rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
4) di disporre che il presente atto venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna.