n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)

Sdemanializzazione della strada vicinale di Nicchio, non classificata ai sensi del DLgs 285/1992 e ssmmii, e retrocessione ai frontisti proprietari

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 20 dicembre 2005 il Comune di Maranello ha effettuato una ricognizione straordinaria delle strade comunali ed ha approvato il relativo elenco ai sensi del codice della strada, DLgs 285/1992 e ssmmii, che le suddivide in strade comunali urbane di quartiere, strade comunali extraurbane, strade vicinale e strade private, ognuna con l’indicazione del punto iniziale, del punto terminale, larghezza media e lunghezza; 

- con delibera di Giunta Comunale del 18 novembre 2008, n. 159 si è provveduto ad approvare la delimitazione del centro abitato, la definizione e la classificazione delle strade comunali ai sensi dell’art. 2 del DLGS 285/1992 e ssmmii; 

(omissis) 

Dato atto che:

- la STRADA VICINALE DI NICCHIO è individuata catastalmente al foglio di mappa n. 10 con inizio dalla Strada Comunale del Montanaro e fine sul Torrente Tiepido; 

- la strada in questione è individuata all’interno delle mappe catastali di impianto storico sul foglio di mappa n. 15; 

- all’interno degli elenchi di cui alla Delibera di GC n. 157/2005 e all’interno della cartografia di cui alla Delibera di GC 159/2008 non vi è nessuna indicazione della STRADA VICINALE DI NICCHIO, e non risultano dai registri contabili dell’Amministrazione Comunale costi sostenuti per la sua costruzione e per la sua manutenzione, oltre a non esservi alcun uso pubblico considerato; 

- che da verifiche effettuate sul posto il tracciato della STRADA VICINALE DI NICCHIO non è più fisicamente individuabile, né percorsa da alcuna collettività; 

(omissis)

delibera 

1) di dare atto che:

- all’interno degli elenchi di cui alla Delibera di GC n. 157/2005 e all’interno della cartografia di cui alla Delibera di GC 159/2008 non vi è nessuna indicazione della STRADA VICINALE DI NICCHIO, e non risultano dai registri contabili dell’Amministrazione Comunale costi sostenuti per la sua costruzione e per la sua manutenzione, oltre a non esservi alcun uso pubblico considerato;

- che da verifiche effettuate sul posto il tracciato della STRADA VICINALE DI NICCHIO non è più fisicamente individuabile, né percorsa da alcuna collettività;

- la Strada vicinale di Nicchio non riveste alcun interesse per il pubblico transito e che le aree sulle quali si sviluppa la strada hanno come area di sedime terreni di proprietà privata;

- che i proprietari si sono resi disponibili a permettere l’accesso ai soli mezzi pubblici qualora ve ne fosse la necessità, previo accordo con gli stessi; 

2) di sdemanializzare, per le motivazioni espresse in premessa, il tratto di strada denominato STRADA VICINALE DI NICCHIO, insistente sul Foglio di Mappa n. 10, con inizio dalla Strada Comunale del Montanaro e fine sul Torrente Tiepido, meglio evidenziato nell’estratto di mappa, allegato “A” alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che il tratto di strada interessato, sottratto dal pubblico demanio, verrà direttamente retrocesso ai fondi antistanti con tutte le servitù attive o passive esistenti; 

(omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina