n. 169 del 09.12.2010 periodico (Parte Seconda)

Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/97 e sue modifiche. Programma operativo per un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, annata agraria 2010/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37”, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 ed in particolare:

- l’art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;

- l’art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell’aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;

- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01) – pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E “Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine”, nel quale la Commissione, mentre afferma l’incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l’erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia in ogni caso resa possibile attraverso lo strumento del “de minimis” agricolo;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” prevede espressamente:

- l’applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l’attivazione degli aiuti senza l’obbligo di notifica alla Commissione;

- l’erogazione di un importo di Euro 7.500 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso:

- che l’importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull’intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l’Italia in Euro 320.505.000,00;

- che con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, tale importo cumulativo è stato ripartito per il 75% tra le Regioni mentre il restante 25% è rimasto allo Stato a titolo di riserva nazionale;

- che sulla base della ripartizione effettuata con il richiamato decreto alla Regione Emilia-Romagna è stato attribuito un plafond di Euro 18.033.786,09;

Rilevato:

- che le imprese agricole emiliano-romagnole sono fortemente impegnate nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui mercati interni ed internazionali;

- che in questi ultimi anni la loro redditività ha subito una consistente erosione a causa dello sfavorevole andamento dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un incremento dei costi di produzione;

- che tra gli effetti più preoccupanti determinati dalla grave crisi economico-finanziaria di questi anni è da registrare la consistente contrazione dei volumi di capitale liquido disponibile per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese, che ha portato ad una stretta negli impieghi creditizi e ad una contestuale richiesta di maggiori garanzie per l’erogazione da parte degli Istituti erogatori;

- che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano maggiori difficoltà nell’accesso e costi più alti per la provvista del danaro;

Atteso inoltre:

- che la Regione, nel corso delle ultime due campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell’alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione;

- che le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario ripetere l’intervento di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;

- che, per evitare interruzioni nell’erogazione del credito da parte delle banche è opportuno che l’intervento regionale sia rivolto in via prioritaria verso quelle imprese che si trovano nella necessità di rinnovare o di riattivare i prestiti di conduzione agevolati, contratti nella passata campagna agraria, a valere sui programmi in regime de minimis;

- che nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all’aiuto dovranno essere tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l’acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare a tal fine uno specifico Programma per la concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione a breve termine, contratti con il sistema bancario dalle imprese agricole attive nella produzione primaria, utilizzando a tale fine le opportunità offerte dal Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” e della L.R. 43/97 e successive modifiche, che consenta di intervenire in modo snello attraverso gli Organismi di garanzia;

Vista la L.R. 22 dicembre 2009, n. 25 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012, nonché la L.R. 23 luglio 2010, n. 8 di assestamento ai bilanci medesimi, ed in particolare la Tabella H;

Ritenuto di destinare all’attuazione del Programma di cui al presente atto la somma complessiva di Euro 1.700.000,00 a valere sullo stanziamento recato dal Capitolo 18354 “Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (DLgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi statali”, compreso nell’U.P.B. 1.3.1.3.6471 “Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse statali”, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l’aiuto regionale attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/97 e successive modificazioni;

- ad adottare a tal fine lo specifico Programma regionale nella formulazione di cui all’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni

a voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare attraverso i medesimi Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/97 e successive modificazioni - sulla base della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 - un intervento rivolto alle imprese agricole di produzione adottando a tal fine lo specifico Programma regionale, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante della presente deliberazione, con una dimensione finanziaria pari ad Euro 1.700.000,00;

3) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Annata agraria 2010/2011

(REG. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 43/1997 e sue modifiche)

1. Dotazione finanziaria

L’importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in Euro 1.700.000,00.

Tali risorse sono disponibili sul capitolo 18354 “Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali”, compreso nell’U.P.B. 1.3.1.3.6471 “Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse Statali” del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.

2. Obiettivi

La Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell’alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione.

Le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario ripetere l’intervento di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili.

Per evitare interruzioni nell’erogazione del credito da parte delle Banche e dare continuità all’intervento regionale lo stesso viene rivolto in via prioritaria verso quelle imprese che si trovano nella necessità di rinnovare o di riattivare i prestiti di conduzione agevolati, contratti nella passata campagna agraria, a valere sui programmi in regime de minimis.

Nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all’aiuto sono conseguentemente tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l’acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti.

Con il presente Programma la Regione si propone di intervenire, attraverso gli Organismi di garanzia, nella concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all’anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

Il concorso interesse è concesso sotto forma di aiuti “de minimis” in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

A tale fine, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/06, la dotazione finanziaria riservata al Programma è attribuita agli Organismi di garanzia agricoli operanti in regione per essere utilizzata dagli stessi a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a breve termine.

3. Organismi di garanzia beneficiari

Cooperative di garanzia composte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c. - con l’eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi al fine di:

  1. fornire ai propri soci garanzie per l’accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
  2. concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie;
  3. svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Le Cooperative - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
  2. avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all’art. 2135 del c.c., così come stabilito nei criteri attuativi della L.R. 43/97 e successive modifiche approvati nell’Allegato B della delibera 421/08;
  3. essere regolati da uno statuto che preveda:
  • la finalità di mutualità tra gli aderenti;
  • la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
  • la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Le Cooperative di garanzia devono inoltre:

  1. comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
  2. assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma.

4. Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell’aiuto “de minimis” le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

  • siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall’art. 2135 del c.c.;
  • esercitino attività agricola in forma prevalente;
  • richiedano un prestito di conduzione non inferiore a 6.000 Euro, come risulta calcolato sulla base dell’ordinamento produttivo aziendale e dei parametri approvati all’Allegato 1 del presente Programma;
  • siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
  • siano iscritte all’anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata;
  • presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
  • non abbiano procedure fallimentari in corso;
  • non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite rispettivamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese;
  • siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino, prima della concessione dell’aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell’ambito dell’applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
  • sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti “de minimis” ricevuti nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due precedenti).

Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell’aiuto. L’attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento come rilevabile dal registro di carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale.

5. Spese ammissibili a prestito

Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell’aiuto sono quelle anticipate dall’imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino alla vendita dei prodotti.

La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta, in ambito regionale, nel corso della campagna agricola 2010-2011, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all’ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato.

L’importo del prestito è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l’unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi nonché, limitatamente alle sole operazioni eseguite nell’azienda agricola per preparare il prodotto alla prima vendita, i costi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti stessi in ambito aziendale. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti all’Allegato 1 “Prestiti di conduzione Costi di gestione” al presente Programma Operativo.

6. Durata massima del prestito di conduzione

In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che beneficiano dell’agevolazione regionale per l’aiuto “de minimis” sotto forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12 mesi.

La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che caratterizzano le diverse attività di conduzione aziendale, è quella indicata nei parametri richiamati al precedente punto.

Nello stesso Allegato 1, poiché il volume e la durata del prestito sono complessivamente determinati sull’insieme delle attività svolte in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata inferiore all’anno sono stati anche rapportati all’unità moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi diviso per dodici.

7. Entità e limiti dell’aiuto regionale

L’aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12 mesi.

L’abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima di 1,80 punti. Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato prendendo a riferimento l’anno commerciale (360 giorni), è liquidato in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall’Organismo di garanzia al beneficiario.

Per dare maggiore efficacia all’aiuto e rendere più semplici e contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo potrà essere effettuato anche in data anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà attualizzato al momento della erogazione utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e su Internet al sito dell’Unione stessa).

L’importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse è definito in Euro 150.000,00.

Per motivi di economicità dell’azione amministrativa sono escluse dall’aiuto le domande con un prestito concedibile inferiore a 6.000 Euro.

8. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. possono presentare, all’Organismo di garanzia di appartenenza e all’Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato per le necessità di conduzione aziendale.

La domanda dovrà essere presentata avvalendosi del fac-simile di cui all’Allegato 2 al presente Programma, entro il 21 marzo 2011.

A valere sul presente Programma, da parte di ciascuna impresa può essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, una sola domanda con l’indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

9. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatorie

Entro il 22 aprile 2011 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilità delle domande, presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.

L’ordine di ammissibilità delle domande è determinato attraverso l’applicazione dei seguenti criteri di priorità:

  1. aziende che hanno contratto il prestito di conduzione agevolato in regime de minimis nella precedente campagna agraria, nel limite massimo del valore necessario al rinnovo o alla riattivazione del prestito stesso.
  2. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate condotte da giovani agricoltori;
  3. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
  4. aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani agricoltori;
  5. aziende ricadenti nelle altre zone.

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell’Organismo di garanzia) costituisce, all’interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati, suddivisi per ciascuno dei raggruppamenti di priorità sopra individuati, le denominazioni delle aziende agricole ed i relativi CUAA, nonché l’ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile e la data della domanda (data e ora dell’assunzione a protocollo).

L’azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

  • il centro aziendale ricade all’interno dell’area svantaggiata;
  • almeno il 50% della SAU è inserita in area svantaggiata.

Allo scopo di facilitare l’individuazione della classificazione aziendale, nell’Allegato 3 al presente Programma è riportato l’elenco dei Comuni della Regione parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

L’azienda è considerata condotta da giovane imprenditore quando lo stesso al momento della domanda non ha ancora compiuto 40 anni.

10. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia

La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano, direttamente o a mezzo raccomandata A/R, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione della graduatoria indicato al precedente punto 9, alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, Servizio Aiuti alle imprese - domanda di finanziamento per la concessione dei concorsi in conto interesse previsti dal presente Programma, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97 e sue modifiche, indicando:

  • il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell’istruttoria effettuata;
  • l’importo complessivo dei prestiti ammissibili;
  • il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.

A corredo della domanda stessa sono trasmesse le graduatorie delle istanze ammissibili approvate con le modalità indicate al precedente punto 9.

Il Dirigente regionale competente, con propri atti, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia della somma di Euro 1.700.000,00 utilizzando i medesimi criteri di priorità e di ordinamento stabiliti al precedente punto 9.

Contestualmente, lo stesso Dirigente dispone le concessioni in favore di ciascun Organismo dei finanziamenti spettanti, l’assunzione degli impegni di spesa e le contestuali liquidazioni.

11. Concessione del contributo alle imprese associate

Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorità stabilite al precedente punto 9., il concorso sugli interessi dei prestiti di conduzione contratti dalle aziende socie con gli Istituti bancari.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia - dopo l’approvazione dell’atto dirigenziale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma - deliberano il proprio nulla-osta alla erogazione del prestito da parte della banca e concedono sullo stesso l’aiuto sotto forma di concorso sugli interessi. In particolare, l’atto assunto dall’Organismo di garanzia, oltre a quantificare il valore del prestito ammissibile e l’entità del contributo, deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto de minimis di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 337 del 21 dicembre 2007.

L’atto di concessione è trasmesso all’impresa e alla banca che provvede alla erogazione del prestito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il termine può essere prorogato dall’Organismo su motivata richiesta dell’Istituto bancario, da presentarsi comunque entro la scadenza del termine di cui al precedente capoverso.

In caso di mancata erogazione, la banca ne dà immediata comunicazione all’Organismo di garanzia il quale, secondo l’ordine della propria graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese così disponibili.

Effettuata l’erogazione dei prestiti entro i termini richiamati, le banche trasmettono agli Organismi di garanzia, appositi tabulati riepilogativi contenenti per ogni beneficiario l’esatta denominazione dell’azienda, il CUAA, la data della domanda, l’importo del prestito concesso, il tasso applicato, la decorrenza e la scadenza del prestito.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto “de minimis” dell’azienda nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso.

L’aiuto è quindi liquidato direttamente alle imprese beneficiarie alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 7.

12. Rendicontazione

Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione l’utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione del presente Programma attraverso la presentazione di uno specifico tabulato contenente:

  • l’elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi e liquidati in regime “de minimis” per i prestiti di conduzione;
  • l’esatta denominazione dell’azienda agricola e del CUAA (Codice Unico dell’Azienda Agricola);
  • l’ammontare del prestito ammesso all’aiuto in conto interesse ed erogato dalla banca;
  • la sua durata (data erogazione e data scadenza);
  • il contributo liquidato all’azienda;
  • la data di liquidazione dello stesso.

Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di avere percepito aiuti “de minimis” nell’arco del triennio fiscale da considerare, ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, andranno inoltre indicati l’importo di tali somme, l’intervento a cui sono riferite e l’Ente pubblico che le ha erogate.

13. Obblighi, limitazioni e esclusioni

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 sugli aiuti “de minimis”, gli Organismi di garanzia nella attuazione del presente Programma osservano le seguenti prescrizioni:

  • l’aiuto è limitato alle sole aziende attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell’Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà;
  • l’importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 7.500 Euro nell’arco di tre esercizi fiscali;
  • il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto “de minimis”;
  • nella circostanza in cui l’importo dell’aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento di tale massimale, l’aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo.

Gli Organismi hanno inoltre l’obbligo di:

  • informare l’impresa per iscritto dell’importo del concorso regionale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto “de minimis”;
  • acquisire, prima della concessione dell’aiuto, la dichiarazione dell’impresa attestante ogni altro aiuto “de minimis” percepito durante l’esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.

Le domande che presentano un prestito ammissibile inferiore a 6.000 Euro sono escluse dall’aiuto.

14. Garanzia Confidi

Secondo quando stabilito dalla L.R. 43/97 e successive modifiche, per beneficiare dell’agevolazione sul concorso interessi attraverso gli Organismi di garanzia, i prestiti di conduzione devono anche essere garantiti dagli Organismi stessi.

Tale garanzia, che deve essere effettuata a libero mercato mediante l’utilizzo di risorse proprie dei Confidi non rientranti nel fondo di cui alla L.R. 43/97 e sue modifiche, non riveste quindi natura di aiuto di Stato e non deve pertanto essere conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti “de minimis”.

Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori.

15. Disposizioni finali

Eventuali ulteriori precisazioni operative che si rendessero necessarie per l’attuazione del presente Programma, saranno fissate con atto formale del Dirigente regionale.

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