n.301 del 13.10.2022 (Parte Seconda)
Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1562/2021 relativa al piano regionale di controllo dello Scoiattolo Grigio nella provincia di Piacenza
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE, che vieta di introdurre specie esotiche o, se del caso, ne chiede il controllo o l’eliminazione se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie (Allegato A, art. 8, lett. h);
- il Regolamento (UE) n. 1143 del 22 ottobre 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;
- il Regolamento di esecuzione n. 2016/1141 con il quale la Commissione europea ha adottato una lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nella quale figura, tra le altre, lo Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis);
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” il quale dispone all'art. 6 che le specie incluse nell'elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non possono essere:
- introdotte o fatte transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
- detenute, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;
- allevate anche in confinamento;
- trasportate o fatte trasportare nel territorio nazionale,
- tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;
- vendute o immesse sul mercato;
- utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;
- poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
- rilasciate nell'ambiente;
Richiamati:
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare l’art. 22, comma 6, che prevede che, nei Parchi e nelle Riserve Regionali, i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre gli squilibri ecologici avvengano sotto la diretta sorveglianza dell’organismo di gestione del Parco o Riserva e che siano attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
- la Legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 19, che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
- il Decreto ministeriale 19 aprile 1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”;
- il Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici”;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata dalla Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1, con particolare riferimento all’art. 16 a norma del quale:
- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali, i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all’art. 19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna", con particolare riferimento all’art. 3, comma 1, lettera d) a norma del quale è vietato il rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale;
Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Vista inoltre la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:
- le Direttive n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009, e n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione delle predette aree;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” che, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
- l’art. 11, che afferma il principio che la tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale e che a tal fine la Regione adotta misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate;
- l'art. 35, che vieta nel territorio dei Parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di controllo;
- l’art. 36, che ribadisce il principio di unitarietà della politica faunistica sul territorio regionale cui i Parchi, comprese le aree contigue, devono raccordarsi per la pianificazione e la gestione faunistica;
- gli artt. 37 e 45, a norma dei quali gli interventi di controllo della fauna nel territorio dei Parchi e nelle Aree Contigue, nonché nel territorio delle Riserve naturali regionali, vengono attuati dagli stessi Enti di gestione, avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzati;
- la Legge Regionale 24 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 “Legge europea per il 2021” che, agli artt. 25-28 modifica gli enti gestori dei siti e le competenze in materia di Valutazione di incidenza;
- la propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018";
Richiamata, infine, la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" che disciplina in Emilia-Romagna, tra l’altro, le modalità di detenzione degli animali da compagnia;
Considerato che a seguito della prima segnalazione di Scoiattolo Grigio in provincia di Piacenza e della conseguente necessità di intervenire rapidamente con la definizione di modalità operative che consentano il rilevamento precoce e l’eradicazione rapida della specie, nelle more dell’adozione del Piano di gestione nazionale e di un Piano di controllo regionale, con deliberazione n. 1562 del 6 ottobre 2021 è stato approvato il documento tecnico “Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l’eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio (Sciurus carolinensis) in Emilia-Romagna”, nella formulazione di cui al relativo Allegato 1;
Preso atto:
- delle molteplici istanze pervenute da alcune associazioni di natura animalista, a seguito della pubblicazione della succitata deliberazione, finalizzate a valutare opzioni alternative alla soppressione con metodi incruenti;
- della richiesta di parere tecnico, Prot. n. 0995734.U del 27 ottobre 2021, inviata dalla Regione al Ministero della Transizione Ecologica e a ISPRA, circa la possibilità di cattura e successivo contenimento degli scoiattoli grigi rilevati;
- della nota di riscontro di ISPRA prot. 59269 del 5 novembre 2021, acquisita e trattenuta agli atti, nella quale si dispone che:
- nel caso in esame, poiché il nucleo appare numericamente limitato e geograficamente isolato, sembrerebbero sussistere le condizioni per la realizzazione di primi interventi basati su cattura e successiva sterilizzazione. Tale opzione non risulta più sostenibile nel caso in cui emergano nuovi elementi che indichino una continuità con altri nuclei e/o una elevata densità di animali;
- i centri individuati dalla Regione ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 230/2017 dovrebbero prioritariamente accogliere esemplari da compagnia di privati cittadini o esemplari sequestrati nell’ambito delle attività di controllo dei Carabinieri Forestali;
- nel caso si opti per la detenzione degli esemplari, è necessario sia assicurata la sterilizzazione di entrambi i sessi ed evitato il rischio che difficoltà logistiche e la capienza delle strutture di contenimento possano determinare ritardi nella realizzazione degli interventi e blocchi dell’attività di rimozione;
- le strutture, ai sensi del D.lgs. n. 230/2017, debbano escludere ogni rischio di fuga e di riproduzione;
- qualora se ne preveda la detenzione in cattività, gli esemplari catturati siano testati per la zoonosi da Poxvirus, di cui lo scoiattolo grigio è portatore;
- gli esemplari destinati alle strutture autorizzate siano resi individualmente riconoscibili immediatamente dopo la cattura;
- la Regione, in quanto responsabile dell’attuazione delle misure di gestione ai sensi della norma (D.lgs. n. 230/2017, art. 22), debba definire nel dettaglio il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto, sterilizzazione e detenzione, i tragitti previsti e le eventuali soste e/o destinazioni temporanee e la destinazione finale;
Considerato che attualmente la segnalazione di presenza della specie è localizzata in area posta in continuità con il nucleo in espansione dalla Lombardia e nella golena del fiume Po, principale corridoio ecologico del nord-Italia, e, pertanto, si ritiene opportuno non optare per l’ipotesi della cattura-sterilizzazione e rilascio;
Atteso che per dare attuazione alle “Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l’eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio” con deliberazione n. 763 del 16 maggio 2022 “Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 tra Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi dell’Insubria di Varese, per la ricerca, gestione attiva e formazione nell'ambito della gestione delle specie aliene” è stata attivata una specifica collaborazione per avviare, tra le altre, le attività di monitoraggio della presenza dello scoiattolo grigio preliminari alle attività di cattura;
Ritenuto opportuno modificare, anche in relazione a quanto previsto dal parere ISPRA prot. 59269 del 5 novembre 2021, la propria deliberazione n. 1562/2021, prevedendo come modalità d’intervento la cattura e il trasporto degli esemplari verso centri autorizzati, previa marcatura con marca visibile e inamovibile, sterilizzazione e screening per il Poxvirus;
Ritenuto, pertanto, di modificare il documento tecnico “Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l’eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio (Sciurus carolinensis) in Emilia-Romagna”, approvato con la citata deliberazione n. 1562/2021, sostituendo il paragrafo 3. “MONITORAGGIO E MODALITÀ DI INTERVENTO”, secondo la formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che l’art. 6 del citato Decreto legislativo n. 230/2017 precisa che la detenzione, anche in confinamento, nonché il trasporto di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono vietati nei casi in cui la detenzione e il trasporto avvengano nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;
Preso atto dei contenuti relativi alla corretta detenzione delle specie esotiche invasive, di cui alle linee guida pubblicate dal Ministero della transizione ecologica sul proprio sito internet https://www.mite.gov.it/pagina/linee-guida ai sensi dell'art. 27, comma 4;
Ritenuto opportuno rinviare a successivo atto la definizione dei requisiti che i soggetti autorizzati devono possedere, le modalità di presentazione delle istanze e di approvazione di un elenco di soggetti ritenuti idonei nonché i criteri per definire la priorità di assegnazione degli esemplari, il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto, sterilizzazione e detenzione, i tragitti previsti e le eventuali soste e/o destinazioni temporanee e la destinazione finale, nel rispetto del quadro normativo di riferimento;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 26 comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del d.l. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l’art. 37 comma 4;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale, a decorrere dal 01/04/2022;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi e dell’Assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità, Barbara Lori;
A voti unanimi e palesi;
delibera
- di modificare il documento tecnico “Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l’eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio (Sciurus carolinensis) in Emilia-Romagna””, approvato con deliberazione n. 1562/2021, sostituendo il paragrafo 3. “MONITORAGGIO E MODALITÀ DI INTERVENTO” secondo la formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di rinviare a successivo atto la definizione dei requisiti che i soggetti autorizzati devono possedere, le modalità di presentazione delle istanze e di approvazione di un elenco di soggetti ritenuti idonei nonché i criteri per definire le priorità di assegnazione degli esemplari, il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto, sterilizzazione e detenzione, i tragitti previsti e le eventuali soste e/o destinazioni temporanee e la destinazione finale, nel rispetto del quadro normativo di riferimento;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività Faunistico-venatorie e Sviluppo della Pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.