n.149 del 07.06.2023 periodico (Parte Seconda)
Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 214 del 13 febbraio 2023, recante ad oggetto "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio";
Preso atto:
- del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. PG/2023/12327 in data 18 maggio 2023.
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale progr. progr. n. 214 del 13 febbraio 2023, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale con le modifiche apportate dalla competente commissione assembleare;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2023, N.214
Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PREMESSO che la normativa statale in materia di energia rinnovabili recentemente entrata in vigore, in particolare il D.Lgs. n. 199 del 2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e successivemodifiche, ha modificato il quadro normativo di settore senza tuttavia trovare ancora completa attuazione, in quanto:
- nel prevedere un nuovo sistema di localizzazione degli impianti fotovoltaici sul territorio nazionale, demanda l’individuazione in via generale delle zone reputate idonee e non idonee all’installazione di impianti a uno o più decreti interministeriali, da approvare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997;
- demanda inoltre alle regioni la successiva individuazione delle aree idonee, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dai suddetti decreti e intese, ma allo stesso tempo individua in via diretta e transitoria taluni ambiti idonei ai fini della installazione di impianti fotovoltaici fino all’adozione dei suddetti decreti e intese;
RILEVATO che i suddetti decreti e intese non sono ancora stati approvati e questo determina una grave incertezza del quadro giuridico di riferimento per gli operatori del settore e per le pubbliche amministrazioni competenti a curare la formazione dei titoli amministrativi necessari all’installazione e all’esercizio degli impianti;
RITENUTO PERTANTO che allo scopo di accelerare e promuovere lo sviluppo e la massima diffusione possibile degli impianti fotovoltaici, nelle more dell’approvazione dei suddetti decreti e intese, occorra che la Regione con proprio atto:
- chiarisca l’attuale e provvisorio assetto dei criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici in Emilia-Romagna, derivante dalla disciplina regionale vigente, in particolare dalla deliberazione di Assemblea Legislativa n. 28 del 2010 recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica” e dalle disposizioni in tema di aree idonee contenute nell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021;
- precisi che i nuovi criteri localizzativi dettati dalla Regione, così come quelli già dettati dalla DAL n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni regionali attuative della stessa (di cui più avanti), costituiscono una valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree individuate, destinata ad orientare e agevolare ma non a vincolare le determinazioni delle amministrazioni competenti alla formazione dei titoli amministrativi relativi ai singoli impianti, e tutto ciò in conformità alle linee guida nazionali tuttora vigenti, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, nonché alla relativa giurisprudenza costituzionale e amministrativa;
RILEVATO INOLTRE che la richiamata situazione di incertezza del quadro normativo potrebbe determinare disomogeneità nel rilascio dei titoli abilitativi necessari all’installazione e all’esercizio degli impianti sul territorio regionale;
RITENUTO PERTANTO opportuno che la Regione eserciti anche la funzione di indirizzo e coordinamento delle autorizzazioni rilasciate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
VISTI:
- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- la Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- il decreto interministeriale 10 novembre 2017 con cui è stata approvata la Strategia Energetica Nazionale (SEN); - il regolamento (UE)2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030, adottato in attuazione del regolamento (UE)2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;
- il regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;
- la Legge 1° luglio 2021, n. 101 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021; - la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il pacchetto “Fit for 55”12, contenente proposte legislative disegnate per permettere il conseguimento degli obiettivi intermedi dell’European Green Deal e gli obiettivi di neutralità climatica definiti dal Regolamento UE 2021/1119, raggiungendo al 2030 una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990;
- il Piano per la Transizione Ecologica (PTE) approvato l’8 marzo 2022;
- le “Linee guida in materia di impianti agrivoltaci” pubblicate il 27 giugno 2022 dall’allora Ministero della transizione ecologica in cui sono descritte le caratteristiche e i requisiti degli impianti agrivoltaici, sia per ciò che riguarda gli impianti c.d. avanzati sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici;
- Il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
RICHIAMATI inoltre:
- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica";
- la circolare regionale PG/2011/0084824 del 4/4/2011 "Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia disponibilità di più aree";
- la circolare regionale PG/2011/98128 del 18/4/2011 “Integrazioni alle «Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico...» di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”;
- la Legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34)”;
- la Delibera dell’Assemblea legislativa dell’11 marzo 2017, n. 111 “Piano Energetico Regionale 2030 e Piano Triennale di Attuazione 2017-2019.”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa del 20 dicembre 2018, n. 187 recante “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna (proposta della Giunta regionale in data 30 luglio 2018, n. 1256)” con cui è stata approvata la Strategia regionale per la mitigazione e l’adattamento riconoscendo il ruolo fondamentale della Regione e degli Enti locali nella lotta ai cambiamenti climatici;
- la propria deliberazione n. 1899 del 14 dicembre 2020, con cui è stato approvato il “Patto per il lavoro e per il clima” (sottoscritto con il partenariato istituzionale, economico e sociale) per il rilancio e lo sviluppo dell’Emilia-Romagna fondato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, che prevede tra i suoi obiettivi strategici di accelerare la transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035 definendo anche le linee di intervento per il raggiungimento di tali obiettivi;
- la propria deliberazione n. 1840 dell’8 novembre 2021 recante “Approvazione strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030” con cui la Regione ha assunto tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che le Nazioni Unite definiscono Goal, a partire dalle specificità del territorio e ha individuato circa 100 obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2025-2030 tra cui la riduzione delle emissioni climalteranti del 55% rispetto al 1990 e il raggiungimento del 100% di quota regionale di energia rinnovabile sul totale dei consumi entro il 2035;
- la Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
- la propria deliberazione del 20 settembre 2021, n. 1458 “Indirizzi attuativi della deliberazione dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse”;
- la propria deliberazione del 27 settembre 2021, n. 1500 “Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici”;
CONSIDERATO che:
- la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e la Direttiva 2009/28/CE recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE stabiliscono l’obiettivo di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;
- il Decreto legislativo n. 387/2003 ha il fine di attuare la direttiva 2001/77/CE promuovendo l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- la Legge regionale n. 26/2004 pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l’innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 111/2017, nell’approvare il Piano Energetico Regionale 2030 e la Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 112 del 6 dicembre 2022, nell’approvare il Piano Triennale di Attuazione 2022-2024, fissano precisi obiettivi di risparmio e di razionalizzazione energetica, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica;
- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28, in attuazione di dette “Linee Guida”, ha effettuato una prima individuazione dei criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (nel prosieguo, “impianti fotovoltaici”), distinguendo:
A. gli ambiti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici (“Allegato I”, lett. A), della Delibera dell'Assemblea legislativa n. 28/2010), in ragione delle prevalenti esigenze di tutela paesaggistica e ambientale che gravano sulle medesime aree, specificamente individuate dagli strumenti di pianificazione paesaggistica regionale o dai provvedimenti di apposizione dei vincoli che gravano sugli stessi;
B. gli ambiti idonei all’installazione di impianti fotovoltaici (“Allegato I”, lett. B), della Delibera dell'Assemblea legislativa n. 28/2010) con limiti e condizioni, relativi ai soggetti richiedenti, alla potenza massima degli impianti istallabili e alla quota di suolo agricolo sottraibile alla prosecuzione della produzione colturale;
C. le aree nelle quali è incentivata l’installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B) (“Allegato I”, lett. C) della DAL n. 28/2010);
RILEVATO che la normativa statale settoriale recentemente entrata in vigore, ed in particolare il D.Lgs. n. 199 del 2021 (come modificato e integrato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; nonché dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese e di incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili, all’art. 20:
- prevede un nuovo sistema di localizzazione degli impianti fotovoltaici, con individuazione, in via generale, delle zone reputate idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili stabilita a livello statale con decreti ministeriali interministeriali, da approvare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281 del 1997, e la successiva individuazione con legge regionale delle aree idonee, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dai medesimi decreti e intese;
- chiarisce che comunque i decreti ministeriali “nella definizione della disciplina inerente le aree idonee … tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.” (comma 3);
- individua “nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti” taluni ambiti che sono considerati idonei ai fini della installazione di impianti a fonti rinnovabili, costituiti da:
«a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell' articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 , nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
c)-bis i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 :
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall' articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 .»;
CONSIDERATO che, come osservato dalla Corte costituzionale “nelle more di tale complesso procedimento [di individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili stabilito dall’art. 20 del D.LGS. n. 199/2021] resta pienamente operante il quadro normativo previgente,” (sentenza 21 ottobre 2022, n. 216, par. 3.5), imperniato sulle Linee Guida del 2010, e sugli atti regionali assunti in attuazione delle stesse, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387/2003, nonché sulla individuazione ope legis delle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo art. 20, appena riportato;
RILEVATO che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale:
- la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è riconducibile alla materia a legislazione concorrente “Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 117, comma 3, Cost. e, di conseguenza, la disciplina regionale in materia «deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D.Lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle … Linee Guida» del 2010 (Corte Cost. sent. 30 luglio 2021, n. 177, par. 3. 1.). In tal modo, «anche le disposizioni contenute nelle Linee Guida, quindi, “sono annoverate - per giurisprudenza costante di questa Corte – tra i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle Regioni” (sentenza n. 77 del 2022» (Corte Cost. sent. n. 261 del 2022);
- «in particolare [le Linee Guida], approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto vincolanti in quanto “costituiscono in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria” (sentenza n. 86 del2019). Nell’indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le Linee Guida hanno “natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale” (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)”» (Corte Cost. sent. n. 177 del 2021, par. 3.1.);
- con l’individuazione di aree non idonee nei loro provvedimenti attuativi delle Linee Guida del 2010, le Regioni «conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing2 (paragrafo 17.2)» (Corte Cost. sent. n. 177 del 2021, par. 3.1.);
- tuttavia l’atto della Regione, «nell’individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì, come si evince sempre dalle Linee Guida - serve a segnalare “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazioni” e dunque, ha la funzione di “accelerare” la procedura (paragrafo 17.1). Osserva, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che «trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di “primo livello”», che impone poi di verificare «in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)» (TAR Sardegna, sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; nonché le già citate sentenze TAR Abruzzo n. 363 del 2020 e TAR Molise n. 281 del 2016)» (Corte Cost. sent. n. 177 del 2021, par. 3.2.2.);
- le Linee Guida del 2010 stabiliscono dunque una riserva di procedimento amministrativo, per la quale l’atto regionale «contiene criteri che presiedono alla determinazione, attuata con il singolo atto autorizzativo, volta a comporre in concreto i tanti interessi coinvolti», cioè ad un «bilanciamento in concreto degli interessi, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo» (Corte Cost. sent. n. 177 del 2021, par. 3.3.); «cosicché «[u]na normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011)» (sentenza n. 177 del 2021)» (Corte Cost. sent. n. 216 del 2022, par. 3.4.1.);
- in sintesi, «sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, «“alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa” (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)». Negli atti regionali «ben possono essere individuate le aree non idonee alla installazione degli impianti; atti a loro volta destinati a orientare la discrezionalità amministrativa nei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione dei singoli impianti. (sentenza n. 121 del 2022)» (Corte Cost. sent. n. 216 del 2022 par. 4.2.);
CONSIDERATO, dunque, quanto previsto dalla normativa statale settoriale recentemente entrata in vigore e il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, appena richiamati, appare opportuno, nelle more dell’approvazione della nuova disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 199/2021, che la Regione con proprio atto:
- specifichi i criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici stabiliti dalla DAL n. 28 del 2010, anche con riferimento alle aree idonee per legge di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, allo scopo di accelerare e promuovere lo sviluppo e la massima diffusione degli impianti fotovoltaici che risulti ammissibile, “tenen[do] conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” (art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003);
- precisi che i suddetti criteri localizzativi, così come quanto previsto dalla DAL n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni regionali attuative della stessa citate in premessa, costituiscono una valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree specificamente individuate, destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti, anche per le aree dichiarate idonee per legge. Si chiarisce in tal modo che dette disposizioni regionali, lungi dal prevedere limitazioni assolutamente preclusive all’installazione di tali impianti, stabiliscono invece che in sede procedimentale di valutazione delle necessarie istanze abilitative all’installazione di impianti fotovoltaici, i criteri attraverso i quali l’amministrazione competente potrà valutare, oltre agli interessi sottostanti all’esigenza di espansione dell’attività relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici, anche i diversi interessi di tipo agricolo, urbanistico, paesaggistico e ambientale presenti nelle specifiche aree in cui si propone l’installazione degli impianti;
RICHIAMATA INOLTRE la competenza regionale esclusiva in materia di tutela delle produzioni agricole primarie;
RITENUTO opportuno tutelare le produzioni agricole di pregio anche al fine di non pregiudicare le politiche regionali in detta materia, in un’ottica che contemperi l’interesse allo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’interesse alla produzione agricola;
CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, che le citate specificazioni da introdurre ai criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici, rispondono alle seguenti esigenze:
1. nell’elenco delle aree inidonee alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, di cui alla lettera A dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, occorre considerare anche le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 17 del PTPR) che, per le loro caratteristiche ambientali, devono essere tutelate, al fine di non alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli stessi. In tali zone, infatti, l’installazione degli impianti fotovoltaici provoca un impatto incompatibile con l’obiettivo di tutela individuato dal PTPR, fermo restando il possibile riutilizzo delle aree di cava dismesse secondo quanto precisato al successivo punto 4; 2. nell’ambito della lettera B dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, nella quale sono elencate le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici:
2.1. allo scopo di accelerare e promuovere lo sviluppo e la massima diffusione di tali impianti occorre eliminare la voce B.2., in quanto riferita ad aspetti paesaggistico ambientali, storico testimoniali e archeologici diffusi del territorio rurale, che nell’ambito del procedimento abilitativo possono risultare coerenti con la realizzazione dei medesimi impianti. Inoltre, bisogna eliminare i requisiti soggettivi e di potenza massima degli impianti fotovoltaici istallabili, che risultano eccessivamente limitativi degli impianti ammissibili;
2.2. occorre specificare che nelle aree agricole considerate idonee per legge ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, se da una parte gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, dall’altra occorre evitare qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. Inoltre, occorre preservare le produzioni agricole certificate, facendo in modo che nelle aree agricole interessate dalle stesse siano ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici;
2.3. quanto alle aree agricole non gravate da vincoli ambientali o paesaggistici e non interessate da coltivazioni certificate, si conferma che gli impianti fotovoltaici a terra non possono occupare più del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, secondo quanto previsto dalla lettera B.7 e che le aree asservite all’impianto devono essere contigue allo stesso; inoltre, per promuovere ulteriormente lo sviluppo degli impianti fotovoltaici, si prevede che tra le aree asservite all’impianto possono essere computate anche quelle non idonee di cui alla lettera A) dell’Allegato I della DAL n. 28/2010, che siano destinate all’attività agricola, nonché le aree con coltivazioni certificate;
3. in merito agli impianti agrivoltaici, pur tenendo conto del favor per l’utilizzo di tale tecnologia nel territorio agricolo, appare tuttavia opportuno sottolineare che per valorizzare le tradizioni agroalimentari locali, per tutelare la biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia delle colture tipiche) e le produzioni agroalimentari di qualità, come richiede l’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003 e le relative Linee Guida, fuori dalle aree particolarmente vocate alla produzione di energia da fonti rinnovabili individuate dalla normativa statale, occorre limitare l’insediamento degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, prevedendo una quota massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, fatti salvi gli impianti che portino ad una riduzione produttiva della coltura consociata all’agrivoltaico per un massimo del 10% rispetto alla media produttiva di una superficie controfattuale da individuare nella progettazione. Inoltre, per dimostrare l’integrazione tra la produzione di energia rinnovabile e la prosecuzione dell’attività agricola, l’istanza abilitativa degli impianti agrivoltaici deve essere corredata da una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che presenti i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente (delibera di Giunta regionale del 29 aprile 2019, n. 623);
4. sempre allo scopo di promuovere il massimo sviluppo degli impianti fotovoltaici appare opportuno riprendere la disciplina sulle cave dismesse di cui alla DGR n. 1458/2021, apportando talune modifiche tese a favorire e ampliare la possibilità di insediamento di tali impianti. In particolare:
- nelle aree di cava dismesse aventi destinazione finale agricola si consente l’installazione sia di impianti agrivoltaici, sia di impianti a terra, nella totalità delle aree nella disponibilità del richiedente;
- si ampliano i dimensionamenti degli impianti flottanti ammessi nelle aree aventi destinazione finale a invaso o bacino, che potranno coprire il 70% della superficie (prima era prevista una superficie massima del 50%) e avere una distanza minima di 10 metri dalla sponda (prima era prevista una distanza di 20 m);
- si conferma che le aree di cava a destinazione finale ambientale non sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici se siano collocate all’interno del territorio urbanizzato, come perimetrato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 32 della L.R. n. 24 del 2017, e nel caso in cui presentino i requisiti di bosco secondo la normativa vigente, (D.LGS. 3 aprile 2018, n. 34). Nei restanti casi le medesime aree si ritiene che possano risultare idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici, purché, nel caso in cui le aree di cava siano ricomprese nell’ambito delle reti ecologiche sia assicurata la continuità della fascia vegetazionale già presente nelle aree contigue ovvero sia comunque realizzato un corridoio che garantisca la continuità della rete ecologica;
5. appare poi opportuno estendere la disciplina per gli impianti flottanti già sperimentata nelle aree di cava dismesse anche ai restanti bacini e invasi del territorio regionale, ad esclusione di quelli collocati nelle aree di cui alla lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010. Per promuovere lo sviluppo di tali impianti, si prevede che ove interessino bacini artificiali ad uso irriguo, realizzati da aziende agricole, potranno occupare il 100% della superficie dell’invaso;
6. per favorire l’attuazione della disciplina statale che consente di localizzare gli impianti fotovoltaici nelle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale appare opportuno fornire un chiarimento circa la denominazione che tali ambiti assumono ai sensi della disciplina urbanistica regionale;
7. quanto alla possibilità di occupare con impianti fotovoltaici una superficie non superiore al 60 percento dell’area industriale di pertinenza, stabilita dall’art. 10-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) occorre precisare che tali insediamenti devono comunque assicurare i requisiti minimi di funzionalità dell’insediamento, non potendo pregiudicare l’efficienza delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo e l’accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso. Allo stesso modo, non potrà essere compromessa la quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica vigente, consentendosi, piuttosto, che l’impianto fotovoltaico sia realizzato in sopraelevazione, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici. La medesima possibilità di realizzare impianti fotovoltaici soprelevati appare da promuovere anche relativamente ai parcheggi pubblici realizzati per i medesimi ambiti produttivi;
8. quanto previsto al punto precedente relativamente ai parcheggi pertinenziali e pubblici può trovare applicazione anche negli ambiti aventi diversa destinazione urbanistica, quali gli insediamenti direzionali, commerciali, residenziali, ecc., sempre allo scopo di promuovere la massima diffusione degli impianti fotovoltaici;
RITENUTO, altresì, opportuno demandare alla Giunta regionale di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici, prevedendo che, al raggiungimento dell’incidenza pari all’1% della SAU regionale, la Giunta regionale proporrà all’Assemblea legislativa una revisione della deliberazione proposta con il presente atto;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 23;
- la legge regionale 26 novembre 2017, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 concernente la “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;
- n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale”;
- n. 1846 del 2 novembre 2022 “PIAO 2022-2024 – Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione per gli anni 2022-2024”;
VISTE le determinazioni dirigenziali:
- n. 5615 del 25 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del territorio e dell’ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- n. 14293 del 25 luglio 2022 “Conferimento di delega di funzioni dirigenziali alla titolare della posizione organizzativa "espressione dell'intesa della regione sulle opere pubbliche di interesse statale" nell'ambito del settore governo e qualità del territorio;
- n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022;
RICHIAMATE inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
DATO ATTO dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente Assessore alla transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Irene Priolo,
dell’Assessora alla programmazione territoriale, edilizia, politiche abitative, parchi e forestazione, pari opportunità, cooperazione internazionale, Barbara Lori,
dell'Assessore allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione e Relazioni internazionali, Vincenzo Colla,
dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e pesca, Alessio Mammi,
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di sottoporre all’Assemblea Legislativa la seguente deliberazione:
a. di stabilire che i criteri localizzativi di cui al presente provvedimento, così come quanto previsto dalla delibera assembleare n. 28 del 2010 e dalle proprie deliberazioni attuative della stessa, costituiscono una valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno delle diverse aree specificamente individuate alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti;
b. di approvare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, i seguenti criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici:
1. nella lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010 sono aggiunte le fasce di tutela fluviale, fatto salvo quanto previsto per le cave di cui al successivo punto 4;
2. nella lettera B) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010:
2.1. è soppresso il punto B.2. e nei restanti punti sono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili, ad esclusione del requisito dell’autoconsumo;
2.2. si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.
Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione;
2.3. si conferma che le aree coltivate non occupate dall’impianto fotovoltaicodevono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all’impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, che siano destinate all’attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;
3. fuori dai casi di cui al precedente punto 2.2., nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento nella misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, fatti salvi gli impianti che portano ad una riduzione produttiva della coltura consociata all’agrivoltaico per un massimo del 10% rispetto alla media produttiva di una superficie controfattuale da individuare nella progettazione. Si precisa inoltre, che, ai fini dell’installazione degli impianti, è necessaria l’elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente;
4. in merito alla disciplina sulle cave dismesse di cui alla propria deliberazione n. 1458/2021, si prevede che:
- nelle aree aventi destinazione finale agricola è consentita l’installazione sia di impianti agrivoltaici, sia di impianti a terra, nella misura del 100% dell’area nella disponibilità del richiedente;
- nelle aree aventi destinazione finale a invaso o bacino è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti, che potranno coprire il 70% della superficie e avere una distanza minima di 10 metri dalla sponda;
- le aree di cava a destinazione finale ambientale,
- non sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici qualora:
- siano collocate all’interno del territorio urbanizzato (definito in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 32, della L.R. n. 24 del 2017);
- presentino i requisiti di bosco secondo la normativa vigente ( D.LGS. 3 aprile 2018 n. 34);
- nei restanti casi sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici, con la precisazione che nel caso in cui le aree di cava siano ricomprese nell’ambito delle reti ecologiche deve essere assicurata:
- la continuità della fascia vegetazionale già presente nelle aree contigue;
- ovvero la creazione di un corridoio che garantisca la continuità della rete ecologica;
5. la disciplina prevista per gli impianti flottanti collocati nelle aree di cava dismesse, di cui al precedente punto, si estende anche ai restanti bacini e invasi del territorio regionale, ad esclusione di quelli collocati nelle aree di cui alla lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010. Tuttavia, gli impianti flottanti potranno interessare il 100% della superficie dell’invaso nel caso di bacini artificiali ad uso irriguo realizzati da aziende agricole;
6. in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale si precisa che in base alla normativa urbanistica regionale, tali ambiti assumono una diversa denominazione, ed in particolare:
– nei Comuni dotati di PRG, approvato ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono qualificati “Zone destinate ad insediamenti produttivi - zone territoriali omogenee D” (di cui agli artt. 13, comma quarto, lettera d), e 39 della medesima legge regionale);
– nei Comuni dotati di PSC, approvato ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, e di quelli dotati di PUG, approvato ai sensi della L.R. n. 24 del 2017, sono qualificati: “Ambiti specializzati per attività produttive” (di cui all’art. A-13 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000); “Aree ecologicamente attrezzate” (di cui all’art. A-14 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000); “Poli funzionali” (di cui all’art. A-15 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000);
7. Quanto alla possibilità di occupare con impianti fotovoltaici una superficie non superiore al 60 percento dell’area industriale di pertinenza, stabilita dall’art. 10-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) si specifica che l’installazione degli impianti fotovoltaici in tale percentuale non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, con particolare riguardo all’ accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso. Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica vigente, fermo restando che è consentito ricoprire il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici. La medesima possibilità è prevista per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici;
8. Sempre per promuovere la massima diffusione degli impianti fotovoltaici, quanto previsto al punto precedente per i parcheggi pertinenziali e pubblici relativi alle aree industriali, si applica anche agli ambiti aventi diversa destinazione urbanistica;
c. di stabilire che, ai fini dell’individuazione delle specifiche aree e dei siti disciplinati dal presente atto, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi;
d. di stabilire altresì che il presente provvedimento, approvato nelle more dell’emanazione dei decreti interministeriali che definiranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, trovi applicazione dalla data della sua pubblicazione nel BURERT, fino alla definizione della nuova disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021;
e. di prevedere che il presente provvedimento non si applichi, oltre che ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico del presente provvedimento, a quelli che alla medesima data risultino formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente;
f. di prevedere altresì che non siano soggetti alle disposizioni del presente atto i procedimenti per l’installazione degli impianti fotovoltaici che, alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico dello stesso, siano già stati ammessi a finanziamento pubblico;
g. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
h) di demandare alla Giunta regionale:
- di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici. Al raggiungimento dell’incidenza pari all’1% della SAU regionale, la Giunta regionale provvede alla revisione del presente provvedimento;
- di provvedere, al solo scopo di fornire agli operatori uno strumento meramente conoscitivo, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee Guida del 2010, all’individuazione delle aree interessate dai criteri stabiliti dal presente provvedimento attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree;
- di provvedere alla trasmissione all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) della presente deliberazione affinché costituisca direttiva per l’esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie dalla stessa interessate;
i) di richiedere alle strutture della Giunta regionale di curare, sempre al solo scopo di fornire agli operatori uno strumento meramente conoscitivo, la predisposizione di elaborati tecnici per il coordinamento della disciplina regionale in materia di individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici;
2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, relativamente al presente atto si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.