SUPPLEMENTO SPECIALE N.179 DEL 26.06.2017

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2017, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l’ammontare dei residui del Rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2017, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.522.987.385,60.

Art. 3

Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 427.559.622,52 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016.

Art. 4

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 151.558.852,22, quanto alla previsione di competenza, e di Euro 744.700.704,72, quanto alla previsione di cassa per le entrate e di Euro 565.451.406,28, quanto alla previsione di cassa per le spese.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di Euro 16.993.808,74, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di Euro 13.992.586,67, quanto alla previsione di competenza.

Art. 5

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2017, determinato dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27, è aumentato di Euro 30.000.000,00.

Art. 6

Mutui e prestiti

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2016 è ridotto di Euro 89.940.257,78.

Art. 7

Allegati all’Assestamento e prima variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9)

i) nota integrativa all’Assestamento e prima variazione generale del bilancio 2017-2019 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

k) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 12).

Art. 8

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 26 del 2016

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)), sono apportate le modifiche di cui alla Tabella A – Variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 9

Abrogazione articolo 12 (Incremento del patrimonio di ATER – Associazione teatrale Emilia-Romagna) della legge regionale n. 26 del 2016

1. L’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2016 è abrogato.

Art. 10

Abrogazione articolo 18 (Interventi infrastrutturali nell’ambito dell’aeroporto di Parma) della legge regionale n. 26 del 2016

1. L’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2016 è abrogato.

Art. 11

Fondo regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime del sisma 2012

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un fondo regionale di solidarietà destinato alle famiglie di persone decedute a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia il 20 ed il 29 maggio 2012, al fine di contribuire alle spese sostenute per esercitare tutte le azioni giudiziarie tra soggetti privati finalizzate ad ottenere indennizzi e risarcimenti dei danni sofferti a causa dell’evento sismico, anche nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Possono beneficiare del contributo il coniuge della vittima, i figli legittimi e naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle. È equiparato al coniuge, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio. Nel caso di persona minorenne o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno. Sono ammesse al fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e per la gestione del fondo provvede, mediante appositi atti, a fissare i criteri e i limiti di spesa per tipo di intervento e le modalità di erogazione, controllo e revoca dei contributi.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l’esercizio 2017, una autorizzazione di spesa di euro 250.000,00 nell’ambito della Missione 11 Soccorso civile – Programma 1 Sistema di protezione civile.

Art. 12

Fondo regionale per la non autosufficienza. Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2016

1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all’esercizio 2017, è aumentata di euro 3.960.000,00.

Art. 13

Cofinanziamento contratti di sviluppo

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a cofinanziare i “Contratti di sviluppo”, di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 9 dicembre 2014, nella misura massima del 5 per cento.

2. A tal fine sono disposte, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) esercizio 2017 euro 30.000,00;

b) esercizio 2018 euro 100.000,00;

c) esercizio 2019 euro 100.000,00.

3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.

Art. 14

Accesso al credito delle imprese

1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata ad istituire Fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa Depositi e prestiti e il Fondo centrale di garanzia.

2. I contributi di cui al comma 1 potranno anche contribuire a formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia in operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori del credito e della garanzia, che garantiscano le migliori condizioni di rischio, costo e sviluppo di un moltiplicatore di garanzie per le imprese del territorio.

3. La Regione istituisce uno o più fondi di garanzia, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalità enunciate ai commi 1 e 2, con i criteri stabiliti dalla Giunta al fine di massimizzare la capacità di intervento a favore delle imprese del territorio regionale.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è autorizzata, per l’esercizio 2017, la spesa di Euro 6.798.124,44, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

Art. 15

Aiuti di Stato integrativi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l’attuazione di operazioni nell’ambito della Misura 16 “Cooperazione” – Priorità 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso, per l’importo di euro 1.000.000,00.

2. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna di cui alla Legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle Misure individuate nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l’autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 sull’esercizio 2017.

4. La Regione è altresì autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l’attuazione di operazioni nell’ambito della Misura 11 “Agricoltura biologica” - Priorità 4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

5. Per le finalità di cui al comma 1 ed al comma 4, la Giunta regionale autorizza l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna ad utilizzare anche le risorse già trasferite e non utilizzate a valere sugli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e di cui al primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.) come sostituito dall’art. 5 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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