n.283 del 05.09.2018 periodico (Parte Seconda)

L.R. 28/99 - Sospensione dell'uso della concessione del marchio regionale qualità controllata nei confronti della Società Agricola Villanova S.S. di Codigoro (FE)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, recante "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e 51/95";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 640 in data 1 marzo 2000 recante "L.R. 28/1999 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni", come modificata con deliberazioni della stessa Giunta n. 840 del 22 maggio 2001, n. 1692 del 30 luglio 2004 e n. 1002 del 20 luglio 2015;

Richiamata inoltre la determinazione n. 6963 del 25/7/2000 "L.R. 28/99 - Approvazione dell'elenco delle violazioni lievi e gravi ai disciplinari di produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio”;

Considerato:

- che con determinazione n. 19245 del 29/11/2017 è stato aggiornato l’elenco dei concessionari dell’uso del Marchio QC tra i quali è compresa la “Società agricola Villanova società semplice di Zanellati Franco e C.“ con sede in Via Madre Teresa di Calcutta n.6 - 44021 - Codigoro (FE) (P.IVA 01209660388);

- che il predetto concessionario “Società agricola Villanova, società semplice di Zanellati Franco e C.“ è incorso nelle seguenti infrazioni:

  1.  Piani di fertilizzazione:
    • non è disponibile il documento “registra piano”;
    • i piani di fertilizzazione, inviati successivamente, riportano la data 15 giugno 2018;
  2. Nei quaderni di campagna non sono annotate le giustificazioni dei trattamenti;
  3. Trattamento su varietà Rebelde effettuato in data 12 marzo 2018, in anticipo sui tempi stabiliti dal Bollettino provinciale (10 aprile 2018);
  4. Trattamento su varietà Rebelde effettuato in 3 interventi, superiori ai 2 consentiti;

- che si è provveduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione della concessione dell'uso del marchio con nota prot. PG/2018/0499096 del 16 luglio 2018 inviata tramite posta elettronica certificata;

- che la suddetta azienda ha inviato le proprie controdeduzioni in data 26 luglio 2018, PG/2018/520543 del 30 luglio 2018;

- che tali controdeduzioni segnalano, con riferimento a ciascuna non conformità:

  1. La normativa regionale non fa riferimento all’obbligo di stampa del piano di fertilizzazione e del documento “registra piano”, ma solo alla compilazione in data precedente il 28 febbraio; inoltre, allega i piani di fertilizzazione stampati in data 23 febbraio 2018;
  2. I trattamenti effettuati sono annotati, sono previsti dal disciplinare e sono stati effettuati su indicazione del tecnico, pertanto eseguiti nel rispetto dei dosaggi previsti dalla normativa; si tratterebbe di un problema di forma che non giustifica la classificazione della non conformità come “grave”;
  3. La ditta dichiara nuovamente che i terreni sui quali coltiva grano tenero sono in conversione biologica, e per la produzione biologica i trattamenti segnalati non rappresentano non conformità; l’azienda non intende chiedere il marchio QC per tali prodotti;
  4. La ditta dichiara nuovamente che i terreni sui quali coltiva grano tenero sono in conversione biologica, e per la produzione biologica i trattamenti segnalati non rappresentano non conformità; l’azienda non intende chiedere il marchio QC per tali prodotti;

Preso atto:

- che riguardo alla non conformità riguardante i piani di fertilizzazione si è ritenuto opportuno non dare seguito al rilievo, in ragione di una possibile rimodulazione del disciplinare per rendere più precisa la clausola riguardante la conservazione del piano di fertilizzazione;

- che, alle condizioni sopra descritte e ai sensi della determinazione n. 6963/2000, le non conformità accertate nei confronti della Società agricola Villanova, consistono in una infrazione grave (n. 2) e due infrazioni lievi (nn. 3 e 4) riguardanti il grano tenero, nonché di una infrazione grave (n. 2) riguardante il grano duro;

- che ai sensi delle disposizioni regionali sopra citate, e in particolare della deliberazione n. 640/2000, tali non conformità debbano dare luogo alla sanzione della sospensione per la specie grano tenero e del richiamo per la specie grano duro;

- che tutta la documentazione è stata valutata dal Servizio regionale competente, e che l’istruttoria e le relative conclusioni sono riscontrabili nel verbale NP/2018/19332 del 17/8/2018;

- che la documentazione è conservata agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Considerato che, trattandosi della prima sanzione a carico della Società agricola Villanova, appare opportuno applicare la sanzione della sospensione nell’entità minima di sei mesi stabilita dalle norme sopra richiamate;

Ritenuto pertanto di provvedere alla sospensione per sei mesi della concessione dell'uso del marchio QC nei confronti della “Società agricola Villanova, società semplice di Zanellati Franco e C.“ con sede in via Madre Teresa di Calcutta n.6 - 44021 Codigoro (FE) (P.IVA 01209660388) per la specie grano tenero, nonché al richiamo per la specie grano duro;

Visti, inoltre:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di accesso civico e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 recante: “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 2123 del 5 dicembre 2016, recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-er e conferma retribuzione di posizione fr1super nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 7295 del 29 aprile 2016 recante “Riassetto posizioni professional, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione generale agricoltura, caccia e pesca”;

- n. 9908 del 21 giugno 2018 di rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la medesima Direzione generale;

- n. 6673 del 5/5/2017 recante “Revisione dell’assetto delle posizioni Organizzative della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- n. 10576 del 28/6/2017 recante “Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- n. 3191 del 9 marzo 2018 recante “Individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della direzione generale agricoltura, caccia e pesca”;

Vista la presente proposta di determinazione, formulata ex art. 6 della L. 241/1990 s.m.i., presentata dal Responsabile del procedimento nonché Posizione Organizzativa Sostegno e promozione delle produzioni a qualità regolamentata, del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca, dr. Alberto Ventura, alla luce degli esiti istruttori;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto; 

determina:

1. di comminare la sanzione di sospensione dall’uso del marchio regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", il concessionario “Società agricola Villanova, società semplice di Zanellati Franco e C.“ con sede in via Madre Teresa di Calcutta n.6 - 44021 Codigoro (FE) (P.IVA 01209660388) con riferimento al prodotto grano tenero;

2. di comminare alla stessa ditta la sanzione di richiamo con riferimento al prodotto grano duro;

3. di disporre che la presente determinazione sia inviata, per eventuali ulteriori adempimenti, ai Servizi regionali:

  • Competitività delle imprese agricole e agroalimentari;
  • Agricoltura sostenibile;
  • Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara;

nonché all’organismo di certificazione CCPB, cui è affidato il controllo del rispetto del disciplinare di produzione integrata da parte del suddetto concessionario;

4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

5. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013.

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