n.335 del 09.11.2022 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio privato Ravenna 33 - Ravenna - Accreditamento per modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni e per ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 14191 del 27/07/2021
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;
- n. 1315/2020 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
Viste:
- la propria determinazione n. 2557 del 22/2/2016 (scadenza 21/2/2020) con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale con prescrizioni al Poliambulatorio privato Ravenna 33, sito in via Secondo Bini n. 1, Ravenna e la successiva propria determinazione n. 7835 del 16/5/2016 di superamento delle prescrizioni di cui alla determinazione di accreditamento n. 2557 del 22/2/2016;
- le proprie determinazioni n. 20730 del 21/12/2017 e n. 4976 del 20/3/2019 di accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso;
Vista la domanda di rinnovo e variazione dell’accreditamento pervenuta il 10/5/2019, e successive integrazioni, presentata dal Legale rappresentante della Società Ravenna n.33 S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Ravenna, per il Poliambulatorio privato Ravenna 33, Via Secondo Bini n.1, Ravenna;
Vista inoltre la nota PG/2019/0587322 del 9/7/2019 dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che permette allo stesso Poliambulatorio, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo, il cui procedimento è ancora in corso;
Vista la propria determinazione n. 14191 del 27/7/2021 di accreditamento per modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni e per ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso, da ultimo, con la propria determinazione n. 4976/2019 allo stesso Poliambulatorio privato;
Vista infine la domanda pervenuta il 11/5/2022 presentata dal Legale rappresentante della Società Ravenna 33 S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Ravenna, per lo stesso Poliambulatorio privato Ravenna 33, di variazione dell’accreditamento per modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni e per ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso, da ultimo, con la propria determinazione n. 14191/2021;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Determina
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Ravenna 33, sito in Via Secondo Bini n. 1, Ravenna, già accreditato, da ultimo, con proprio atto n. 14191 del 27/7/2021, l’accreditamento per modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni e ampliamento per:
- Attività di diagnostica per immagini: TC, RM total body campo 1,5 Tesla;
2. che l’ampliamento dell’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. di riepilogare in allegato tutte le attività accreditate alla struttura di cui trattasi, comprensive delle variazioni di cui al presente atto, precisando che l’accreditamento ha validità fino alla prossima determinazione di rinnovo e variazioni dell’accreditamento (procedimento in corso), così come comunicato nella nota PG/2019/0587322 del 9/7/2019 dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione; pertanto, ai sensi della DGR 1943/2017, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, il Poliambulatorio privato Ravenna 33 di Ravenna può svolgere, in regime di accreditamento, le attività ivi elencate;
4. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
5. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
6. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore Generale
Luca Baldino