n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)
Procedura di VIA – Unità di cava Boscone Est e Boscone Ovest all'interno del Polo n. 5
L’Autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il
- progetto: cava Boscone Est in comune di Rottofreno e cava Boscone Ovest in comune di Calendasco;
- localizzato: nei comuni di Rottofreno e Calendasco – località Boscone Cusani;
- presentato da: Polo Boscone Cusani Srl.
Il progetto interessa il territorio del comune di Rottofreno, del comune di Calendasco e della provincia di Piacenza.
Ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del DLgs n. 152 e del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e loro successive modificazioni, l’Autorità competente – Provincia di Piacenza – con atto di Giunta provinciale n. 255 del 7 dicembre 2012, ha assunto la seguente decisione:
delibera:
per quanto indicato in narrativa:
A. la Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, ai sensi dell’art. 16 della L. R. 18/5/1999, n. 9, e dell’art. 26 del DLgs 3/4/2006, n. 152, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sul progetto relativo alle unità di cava, interne al Polo 5, denominate “Boscone Est”, in comune di Calendasco, per l’estrazione di inerti pregiati (sabbie salicee, ghiaia e ghiaietto) per un quantitativo di m.c. 738.152, e “Boscone Ovest”, in comune di Rottofreno, per l'estrazione di inerti pregiati (sabbie salicee, ghiaia e ghiaetto) per un quantitativo di m.c. 500.000, rispetto al quale si precisa che in relazione all'autorizzazione convenzionata n. 1 del 19.6.2009, parte della predetta volumetria, 46.853,35 m.c., (di cui 34.959,00 accatastati presso l'impianto di selezione) sono già stati estratti e quindi il residuo ancora estraibile ammonta a 453.146,65, per conto della ditta Polo Boscone Cusani Srl;
B. che la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale positiva, di cui al punto precedente, deve intendersi valida per 60 mesi dalla data del presente atto, intendendo che oltre tale periodo, qualora non abbiano avuto inizio i lavori previsti per la realizzazione del progetto di cava (la cui tempistica operativa verrà fissata dai competenti Comuni di Rottofreno e Calendasco), salvo proroga, concessa su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata;
C. di approvare e condividere i contenuti della seguente documentazione:
- “Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto” aggiornato con le modifiche e le prescrizioni introdotte a seguito della conclusiva Conferenza dei Servizi del 24/10/2012, allegato come “Allegato 1” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Verbale della conclusiva Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/10/2012, i cui contenuti sono già stati richiamati nella parte narrativa del presente atto, completo dell'allegato documento denominato “Procedura di VIA Polo Estrattivo n. 5 Boscone Cusani nei comuni di Calendasco e di Rottofreno. Valutazione delle osservazioni, delle controdeduzioni e dei contributi pervenuti”. Il verbale e l'annesso documento costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale al presente atto come “Allegato 2”;
D. che in ragione di quanto stabilito al precedente punto A., per il caso di specie, ai sensi dell'art. 26 del DLgs n. 152/2006 e dell’art. 17 della L.R. n. 9/99, la Valutazione di impatto ambientale positiva sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico territoriale necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa e precisamente:
- Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 7430 del 23/10/2012 rilasciata dal Comune di Calendasco ai sensi dell’art. 146 del DLgs n. 42/2004;
- Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 10216 del 23/11/2012 rilasciata dal Comune di Rottofreno ai sensi dell’art. 146 del DLgs n. 42/2004;
- “Nulla osta all’esecuzione dell’opera” rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna con nota prot. n. 8646 dell’28/6/2012;
- Valutazione di Incidenza - ex art. 5 DPR n. 357/1997- prot. n. 289 del 3/10/2012, rilasciata dal Comune di Calendasco;
- Valutazione di Incidenza - ex art. 5 DPR n. 357/1997- prot n. 9151 del 24/10/2012, rilasciata dal Comune di Rottofreno;
- Autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche prot. n. 9145 del 23/10/2012 rilasciata dal Comune di Rottofreno;
- Autorizzazione per le emissioni diffuse – ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/06 – prot. n. 67208 del 24/10/2012 rilasciata dal Servizio Ambiente ed Energia dell'Amministrazione provinciale;
E. la Valutazione di impatto ambientale positiva, come decisa al precedente punto A., è subordinata al rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nella documentazione di cui al precedenti punti C. e D. e come di seguito riportate:
- limitatamente alla realizzazione degli scavi in area golenale l'AIPO, preso atto della condizione di verifica idraulica scaturita dal modello numerico rappresenta, ai soli fini di carattere strettamente idraulico, che nulla ha da eccepire in merito fatte salve le debite approvazioni degli Organi provinciali e comunali deputati al controllo, pianificazione e gestione delle attività estrattive;
- il personale tecnico dell'Organo Idraulico, per i controlli istituzionali di rito, dovrà sempre avere libero accesso alle aree di cava, anche al fine di monitorare l’assetto idraulico e per valutare eventuali interventi atti alla garanzia della Pubblica Incolumità;
- al fine di poter effettuare i controlli istituzionali di rito di cui al punto precedente la ditta Boscone Cusani Srl è tenuta a realizzare il picchettamento dei limiti demaniali su terra ed in acqua in modo tale che lo stesso sia sempre inequivocabilmente riscontrabile dai tecnici dell'organo idraulico;
- nell’eventualità che anomali deflussi di piena ingenerassero vie preferenziali e/o canalizzazioni verso le vicine opere maestre di presidio idraulico, con conseguente rischio di erosione/budri in direzione dei manufatti arginali ivi esistenti, le imprese esecutrici dell’intervento in esame sono tenute ad attivarsi immediatamente, senza indugio alcuno, con proprie maestranze e mezzi d’opera al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica e senza nulla successivamente pretendere dall’Amministrazione Pubblica dandone immediatamente comunicazione all’AIPO e al personale tecnico di zona;
- nel Piano di coltivazione dovranno essere esattamente individuati i percorsi per il trasporto dei
materiali scavati e, ove previsto che la movimentazione venga effettuata via fiume le motonavi all’uopo impiegate dovranno essere dotate di strumentazione satellitare approvate dall’AIPO Settore Navigazione (già ARNI). Il trasporto via acqua potrà essere effettuato solo quando le condizioni idrauliche del Fiume Po lo consentono, ossia non è prevista la possibilità di eseguire interventi manutentori del tratto di fiume in oggetto per la navigazione durante i periodi di magra;
- il canale di collegamento con il corso d’acqua dovrà essere realizzato secondo gli elaborati grafici di progetto, previa concessione da parte della Regione Emilia-Romagna per le aree demaniali e previa indicazione della destinazione d’uso del materiale escavato (95.000 mc circa) da parte degli enti preposti; una volta realizzato il canale, eventuali interventi che dovessero rendersi necessari per il mantenimento dei tiranti idrici ai fini di navigazione, potranno essere messi in atto previa autorizzazione da parte di AIPO e dovranno prevedere la sola movimentazione del materiale depositato, portandolo all’interno del canale principale del Fiume Po;
- la società dovrà trasmettere ad AIPO, ogni 6 mesi, un rilievo topografico dello stato del canale di collegamento con il Po e lo stesso rilievo dovrà essere ripetuto dopo ogni evento di piena o su richiesta specifica da parte di AIPO, per le verifiche di competenza. In ogni caso, dopo ogni evento di piena che interessi il canale medesimo, le attività di escavazione all’interno del canale potranno essere effettuate solo dopo la trasmissione del rilievo citato e specifica autorizzazione da parte di AIPO;
- le previste vasche di decantazione dovranno essere realizzate ad una distanza di almeno 30 m dal piede dell’argine lato golena, per garantire opportune condizioni di sicurezza nei confronti di potenziali azioni erosive legate ai flussi idrici che si determinano in condizioni di piena ed, analogamente, i depositi temporanei di materiale dovranno essere tenuti ad una distanza mai inferiore ai 10 m dal piede dell’argine stesso;
- risulta necessario evitare qualsiasi tipo di interferenza con lo svolgimento dei lavori di rialzo e di ringrosso della sagoma per l’adeguamento delle arginature maestre dell’intero Comprensorio Idraulico della Provincia di Piacenza alle quote del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po - da località “Cascina Gerra”, procedendo verso valle sino a circa località “Masero / Cà del Bosco” - per la messa in sicurezza del territorio e la tutela della Pubblica Incolumità, anche al fine di non esporre la Pubblica Amministrazione ad eventuali maggiori costi derivanti da possibili contenziosi che ne poterebbero derivare;
- AIPO si riserva la facoltà di interdire e/o limitare il transito di qualsiasi tipo di automezzo che operi per conto della cava in oggetto sulle arginature maestre del tratto in esame fino al completamento dei lavori di rialzo e ringrosso, collaudo compreso. Inoltre, qualora fosse necessario utilizzare, dopo il collaudo dei lavori di rialzo e ringrosso citati, le sommità arginali per il transito degli automezzi di cava, dovrà essere prodotta opportuna istanza all’AIPO che potrà richiedere tutte le opportune misure di controllo e verifica dello stato degli eventuali assestamenti del corpo arginale, mediante rilievi topografici con frequenza da stabilire all’atto della richiesta;
- qualora si riscontrassero condizioni che potrebbero determinare potenziale dissesto o danneggiamento del rilevato arginale, l’eventuale autorizzazione sarà revocata ad insindacabile giudizio da parte di AIPO senza che la Società richiedente possa avere nulla a pretendere e gli eventuali lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza saranno a totale cura e spese della Società richiedente stessa;
- la soluzione viabilistica assentita è quella identificata con il n.9 e prevede il passaggio sulla strada cosiddetta Barattiera alle seguenti condizioni ripartite in distinte fasi di avanzamento degli interventi:
Prima fase:
- percorrenza alternativa delle viabilità n. 2 (Santimento) e n. 6 (Ponte Trebbia), con ripartizione del transito veicolare tra le due viabilità a seconda della destinazione del materiale estratto, secondo i seguenti criteri:
- materiale da e per il capoluogo provinciale e le valli Trebbia e Luretta: viabilità n. 6 “Ponte Trebbia”;
- materiale da e per il comune di Rottofreno ed i comuni della Val Tidone: viabilità n. 2 “Santimento”;
- durata massima della prima fase, destinata alla realizzazione della bretella di Santimento: 6 mesi dalla denuncia di esercizio prodotta dalla Ditta una volta conseguita l’autorizzazione all’attività estrattiva, sotto pena di sospensione di qualsiasi transito da e per la cava;
- nessuna limitazione per l’utilizzo dei limi presenti in golena per i lavori di rialzo e ringrosso arginale. Il transito dei mezzi commerciali di cava viene consentito sino ad un massimo di n. 5 autocarri a pieno carico per ciascuna direttrice di percorrenza come sopra individuata.
Seconda fase (si presuppone l’avvenuta messa in esercizio della c.d. bretella di Santimento):
- percorrenza della ipotesi viabilistica n. 3 “Variante Santimento”, con limitazione dei transiti a n. 30 camion giornalieri a pieno carico;
- durata massima della seconda fase: 18 mesi dalla denuncia di esercizio, come sopra indicata. In caso di mancato rispetto del termine di realizzazione dei lavori di adeguamento della cosiddetta strada Barattiera, si prescrive la riduzione dei transiti ammessi, sulla viabilità n. 3 “Variante Santimento”, a 10 camion giornalieri, sempre da intendersi a pieno carico.
Terza fase (da avviarsi al completamento dei lavori di adeguamento della Strada Barattiera):
- percorrenza della viabilità n. 9 “Strada Barattiera”, con limitazione dei transiti a n. 40 camion giornalieri, da intendersi sempre a pieno carico;
- durata di tale terza fase: sino al completamento della tangenziale sud-ovest di Piacenza, alla realizzazione della quale dovrà intendersi rimosso il limite ai transiti autorizzati, ferma la rispondenza dell’attività di cava agli scenari prefigurati nella documentazione prodotta per lo svolgimento della procedura di Valutazione di impatto ambientale;
- i materiali necessari alla realizzazione dei lavori di adeguamento della Strada Barattiera, laddove debbano essere reperiti all'interno del Polo anche nelle fasi n. 1 e n. 2, dovranno affluire sul cantiere attraverso la medesima Strada Comunale della Barattiera;
- in sede di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva dovrà essere previsto un sistema di controllo del rispetto dei limiti di transito in oggetto;
- la Società Polo Boscone Srl dovrà utilizzare per il trasporto da e per la cava, che avvenga a propria cura, automezzi con omologazione Euro 3 o superiore;
- la Società Polo Boscone Srl sarà tenuta a fornire idonea garanzia fideiussoria, di primario istituto di credito o compagnia assicuratrice, a garanzia della corretta manutenzione delle viabilità utilizzate interessate dal transito da e per la cava e del ripristino delle stesse in caso di degrado;
- dovrà essere dimostrata da parte della Ditta richiedente l'avvenuta acquisizione della concessione relativa ai terreni/aree demaniali interessate dal progetto (in merito si rileva che la richiesta prot. n. 3977 del 7/4/2010 già inoltrata dovrà essere aggiornata in relazione alla mutata esigenza progettuale conseguente alle valutazioni effettuate in questa sede) e dall'assenza nel predetto atto concessorio di prescrizioni contrastanti con la previsione progettuale oggetto del predetto titolo abilitativo ambientale (VIA);
- devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento), come previsto al punto 4 della parte I, dell'Allegato 5, alla parte V, del DLgs n. 152/06.”;
- deve essere certificata da tecnico abilitato la tenuta dell'impermeabilizzazione delle vasche di sedimentazione delle acque di lavaggio;
- relativamente al materiale che dovrà essere portato presso la Ditta Burlini dovrà adottarsi la soluzione per il trasporto denominata “alternativa 11 – Foce Lambro” in quanto permette di evitare che vengano adottate soluzioni più impattanti sia in termini di emissioni inquinanti che di sollevamento polveri e lunghezza dei tragitti da parte dei mezzi di trasporto;
- in merito ai previsti impatti acustici connessi al traffico dei mezzi di cava sui siti sensibili, con particolare riferimento all’abitato di Santimento, è necessario che sia eseguito, nelle varie fasi transitorie e ad attività a regime, un collaudo acustico che verifichi le previsioni documentate in fase di valutazione di impatto ambientale e preveda, in caso di esiti sfavorevoli, tempi e modalità di realizzazione delle relative ulteriori opere di mitigazione;
- il periodo di realizzazione del canale della cava di Boscone Est dovrà essere coerente con il Protocollo provinciale per l’effettuazione dei lavori in alveo al fine di evitare impatti sull’ittiofauna di pregio;
- gli interventi di compensazione previsti per la sottrazione degli habitat del SIC/ZPS durante la realizzazione del canale dovranno essere effettuati entro un anno dall’inizio dei lavori relativi al canale stesso;
- le attività di controllo della nutria possono essere realizzate esclusivamente nell’ambito del Piano di contenimento provinciale sotto coordinamento della Polizia Provinciale;
- dovranno essere rispettati “i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del DLgs n. 42/04, circa l'obbligo di comunicare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici non previsti che dovessero incorrere nel corso dei lavori”;
- in fase esecutiva, in entrambe le unità di cava, dovranno essere osservate le sottoriportate misure di mitigazione:
- in fase di attività estrattiva sia delle aree di cava che del canale la Direzione Lavori dovrà essere affiancata da un tecnico faunistico deputato ad individuare, prima e durante lo svolgimento dei lavori, i possibili siti di nidificazione, di riproduzione e di svernamento delle specie da tutelare, fornendo indicazioni quali:
- sospensione momentanea dei lavori in caso sia effettivamente verificata la nidificazione di specie protette in aree interessate dagli scavi;
- dirottamento degli scavi in zone adiacenti in attesa che termini il periodo di nidificazione delle specie protette (generalmente compreso tra aprile e giugno);
- suggerimenti in merito ai comportamenti da tenere da parte di chi frequenta il cantiere;
- definizione di distanze di rispetto dal sito di nidificazione durante il periodo riproduttivo, affinchè questi ambienti non siano distrutti o disturbati dai lavori di escavazione;
- come previsto dal progetto il canale e le zone umide derivanti dall'attività estrattiva dovranno avere destinazione naturalistica;
- al fine di ridurre al minimo il disturbo causato dalla fruibilità pubblica dell'area, nei periodi più sensibili (nidificazione e riproduzione) per le specie faunistiche, dovrà essere mantenuta una separazione spaziale fra aree destinate ad attività ricreative (parte sud est del Polo presso il toponimo C.na Gerra Nuova) e aree prevalentemente naturalistiche (parte nord del Polo). In questi periodi la fruizione delle aree naturalistiche dovrà essere strettamente regolamentata e seguita da personale esperto (visite guidate);
- nell'unità di cava Boscone Est in comune di Calendasco dovranno inoltre essere osservate le sottoriportate misure di mitigazione:
- dovrà essere comunicato all'Ente gestore del sito (Provincia di Piacenza) la data di inizio lavori di scavo del canale;
- dovrà essere delimitata l'area destinata a radure e incolti in modo da preservarla dal disturbo antropico legato alla fruizione pubblica e in modo da favorire l'insediamento e la nidificazione di specie legate agli spazi aperti, tra cui la specie in Allegato I alla Direttiva Uccelli Circus Pygargus (Albanella minore);
- dovrà essere prevista la realizzazione di n. 50 zattere (come da Allegato 1 allo Studio di Incidenza), da posizionare secondo le indicazioni dell'Ente gestore del SIC/ZPS all'interno del lago, per favorire la nidificazione degli sternidi;
- la percentuale di risarcimento delle fallanze, prevista per il progetto di sistemazione finale di entrambe le aree di cava (C.1.2) della Relazione Paesaggistica e della “Relazione agrovegetazionale faunistica e di recupero naturalistico”, fissata nel 10%, risulta, a parere delle Commissioni comunali per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, non adeguata e ampiamente inferiore alle vere fallanze che si manifesteranno nel primo anno del recupero. Si raccomanda pertanto di considerare un valore minimo pari al 20% (anche se si sa già che a 5 anni dal recupero il popolamento vegetale sarà pari a circa 1/3 di quello posto a dimora inizialmente);
- si raccomanda, per entrambe le aree di cava, di definire i criteri di monitoraggio della funzionalità ecologica e del recupero paesaggistico attesi in seguito alla realizzazione del progetto di mitigazione;
- si raccomanda, per l'area di cava “Boscone Est”, l'uso di dischi/pezze di biostuoie, composte da fibre naturali biodegradabili (cocco, cellulosa, ecc.) da appoggiare alla base delle piante poste a dimora con funzione di controllo, infestanti, mantenimento umidità e contenimento costi di manutenzione;
- si raccomanda l'uso, nell'area di cava di cui al precedente punto, di shelter di adeguata altezza che tengano conto della problematica dei selvatici in presenza di neve (momento di maggior danno) che altera le quote di attacco;
- si consiglia altresì, nella sopra citata area di cava, di verificare la possibilità, (anche futura in base alle esigenze delle proprietà limitrofe e delle previsioni estrattive delle aree in aderenza) di migliorare l'integrazione dell'argine con tratti caratteristici e significativi dell'ambiente circostante, che prescriverebbero linee più morbide e armoniose (fatta salva la verifica idraulica e statica delle stesse);
- si richiede inoltre, per una migliore lettura e controlli futuri, di esplicare in modo più dettagliato i risultati della realizzazione del progetto di mitigazione, relativo all'area di cava sita in comune di Calendasco, attraverso ulteriori simulazioni con fotomodellazione o altre tecniche da cui si possano meglio leggere le categorie tipologiche di sistemazione vegetazionale previste al paragrafo C.1 della Relazione Paesaggistica (zona litorale, fascia spondale ad alberi ed arbusti igrofili, bosco igrofilo, siepi perimetrali, incolti prevalentemente arbustivi);
- in relazione allo scarico delle acque reflue domestiche, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- non dovrà essere aumentato il numero di abitanti equivalenti serviti;
- dovrà essere limitato l'afflusso di acque meteoriche nel vassoio, pertanto, dovrà essere posto particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante. Al proposito dovranno essere realizzati e/o mantenuti opportuni arginelli di guardia (di circa 20 cm.);
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione della vegetazione per il mantenimento delle funzioni evaporative;
- il pozzetto posto alla fine dell'impianto dovrà essere utilizzato per le verifiche di funzionalità dello stesso;
- al fine di ottenere una buona efficienza del degrassatore/decantatore, si provveda periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi nella fossa imhoff almeno annualmente;
- i rifiuti di risulta, derivanti dalle operazioni di pulizia del pozzetto degrassatore e della fossa imhoff, dovranno essere conferiti a ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante la conformità delle operazioni di svuotamento dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo;
F. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al ricevimento da parte della Provincia della dimostrazione, da parte della Ditta richiedente, dell'avvenuta acquisizione della concessione relativa ai terreni/aree demaniali interessate dal progetto e dall'assenza nel predetto atto concessorio di prescrizioni contrastanti con la previsione progettuale oggetto del predetto titolo abilitativo ambientale (VIA);
G. di dare atto che per l’esercizio dell’attività estrattiva oggetto del presente provvedimento, la Ditta proponente dovrà acquisire, oltre ai titoli già ricompresi nel presente atto (punto D.), ogni altro necessario provvedimento abilitativo ad opera delle amministrazioni competenti per la specifica materia;
H. di precisare che eventuali “modifiche o estensioni del progetto” dovranno essere assoggettate, ove ne ricorreranno i presupposti, ad una nuova procedura di VIA/screening;
I. di determinare (forfettariamente essendo di difficile determinazione l’esatto valore dell’opera) ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 9/99 in Euro 5.956,00 (mc 1.191.298,65 x € 12,50 x 0,0004) le spese istruttorie che il soggetto proponente è tenuto a corrispondere per il presente procedimento;
L. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
M. di dare atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile non comportando, in questa fase, né impegno di spesa né diminuzione di entrate a carico di questa Amministrazione;
N. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento (conferenza di servizi);
O. di pubblicare nel BUR, per estratto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. R. n. 9/99 nonché integralmente sul sito web della Provincia di Piacenza, ai sensi dell’art. 27 del DLgs n. 152/2006, copia del presente provvedimento.