n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato "Fonte San Giovanni", attivata da Fonte San Giovanni srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) di giudicare ambientalmente compatibile il programma lavori inerente il permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato “Fonte San Giovanni”, escludendo, pertanto, ai sensi ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da ulteriore procedura di VIA il progetto proposto, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

  1. con riferimento alla zonizzazione effettuata dal PTCP della Provincia di Modena, le operazioni di ricerca non potranno essere realizzate negli ambiti di tutela ex art 10 “Alveo” ed ex art. 9, comma 2, lett. a) “Fasce di espansione inondabili” (elementi che corrispondono, nel territorio interessato, alla tratta arginata del Fiume Secchia); 
  2. la realizzazione delle attività di ricerca è subordinata al rispetto di eventuali specifiche disposizioni di tutela espresse dalle Norme del PTCP della Provincia di Modena per le zone ricadenti all’interno del perimetro del permesso; 
  3. con riferimento al territorio del Comune di San Possidonio, in ottemperanza a quanto previsto dalle NTA del vigente PRG, durante le esecuzione delle indagini geofisiche dovranno essere adottate opportune precauzioni nelle zone di tutela del fiume Secchia e nelle zone di interesse culturale oltre che nelle aree di interesse archeologico; 
  4. le operazioni di ricerca dovranno essere condotte coerentemente con le disposizioni di tutela fluviale espresse dall’art. 96 del RD 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e che in particolare, alla lett. g), pongono divieto a “qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti”; 
  5. la possibilità di realizzare manufatti o stabilimenti permanenti a servizio dell’eventuale successiva attività di estrazione di acque termali, dovrà essere verificata in relazione alle norme vigenti in ambito comunale; 
  6. nell’ambito degli studi preliminari proposti, dovrà essere effettuata un'esaustiva raccolta (anche comparativa) dei dati geologico-ambientali storici e attuali, con particolare riferimento ad attività di ricerca pregresse ed alla locale situazione post-sisma; a quest'ultimo proposito, andranno ricostruiti e localizzati cartograficamente gli eventuali effetti locali dei terremoti del maggio 2012 e conseguentemente valutata l'ubicazione più idonea del pozzo esplorativo e la profondità da raggiungere per la coltivazione di acque sotterranee con caratteristiche appropriate all'utilizzo termale; 
  7. al fine di valutare le interferenze dell’eventuale futuro sfruttamento di acqua termominerale con le captazioni attualmente in atto, la Società proponente dovrà realizzare, come indicato nella documentazione depositata, un accurato censimento dei pozzi presenti in un intorno adeguato; i risultati di detto censimento, che, oltre alla classificazione chimico-fisica delle acque, dovrà individuare profondità, utilizzo e portate emunte dei pozzi, dovranno essere prodotti anche su base cartografica in scala adeguata; 
  8. con riferimento alle indagini geognostiche in previsione:
    • con anticipo di almeno gg 30 rispetto alla data di inizio attività (“permitting” presso i proprietari dei terreni interessati), dovrà essere prodotto alla Provincia, ai Comuni direttamente interessati, e ad ARPA territorialmente competente, il progetto esecutivo delle campagne di indagini; contestualmente alla presentazione del suddetto progetto esecutivo, dovranno essere concordate con i Comuni, eventuali idonee modalità di informazione ai cittadini; 
  9. gli elaborati da produrre per le indagini geognostiche dovranno consentire alle Pubbliche Amministrazioni di verificare la compatibilità delle stesse con le previsioni del PTCP della Provincia di Modena e con gli strumenti urbanistici vigenti oltre al rispetto delle prescrizioni impartite nell’ambito della presente delibera; 
  10. con riferimento al sondaggio esplorativo in previsione:
    • la realizzazione del sondaggio esplorativo previsto nel programma lavori è subordinata all’acquisizione di tutti i nulla osta/autorizzazioni ove previsti ai sensi di Legge; in ogni caso, con anticipo di almeno gg 30 rispetto alla data di inizio attività, dovrà essere prodotto alla Provincia di Modena, al Comune direttamente interessato e ad ARPA territorialmente competente, anche in formato digitale, il progetto esecutivo del sondaggio; contestualmente alla presentazione del suddetto progetto esecutivo, dovranno essere concordate con il Comune, eventuali idonee modalità di informazione ai cittadini;
    • il sondaggio dovrà essere ubicato nel rispetto delle distanze indicate all’art. 62 del DPR 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”, con particolare riferimento a quelle indicate per le opere di difesa dei corsi d’acqua; distanze inferiori dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate dalla competente Provincia di Modena;
    • per scongiurare la fuoriuscita in superficie dei fluidi di perforazione o dei fluidi di strato, sull’impianto di perforazione dovrà essere montata l’apparecchiatura di sicurezza indicata in relazione (B.O.P. - blow out preventer); 
  11. gli elaborati da produrre per il sondaggio esplorativo dovranno consentire alle Pubbliche Amministrazioni di verificare la compatibilità dello stesso con le previsioni del PTCP della Provincia di Modena e con gli strumenti urbanistici vigenti oltre al rispetto delle prescrizioni impartite nell’ambito della presente delibera; 
  12. la data di inizio lavori del sondaggio esplorativo dovrà essere comunicata con congruo anticipo, oltre che alla Provincia e ad ARPA Sez. Prov.le di Modena, anche al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che potrà effettuare visite ispettive presso il cantiere; 
  13. le prove di portata e le analisi chimico-fisiche delle acque dovranno essere realizzate man mano che si intercettano i diversi orizzonti acquiferi consentendone una puntuale caratterizzazione; 
  14. al termine della perforazione, dovrà essere predisposta una relazione tecnica contenente, tra l’altro, la stratigrafia, le analisi chimico – fisiche delle diverse falde attraversate e le caratteristiche del completamento del pozzo; 
  15. in ottemperanza a quanto previsto dalla L 4 agosto 1984, n. 464, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini previsti nel programma lavori, condotti secondo le modalità indicate nella documentazione depositata e le precisazioni di cui alla presente delibera, dovrà essere prodotta al Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti; la stessa documentazione dovrà essere trasmessa, negli stessi termini temporali, alla Provincia di Modena, ad ARPA territorialmente competente ed al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna; 
  16. al fine di contenere gli impatti attesi in fase di realizzazione del sondaggio esplorativo:
    • le macchine e le attrezzature di cantiere dovranno essere conformi alla Direttive CEE in materia di acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana;
    • dovranno essere garantite adeguate aree di stoccaggio delle materie prime, nonché idonee e distinte aree di deposito dei rifiuti prodotti;
    • le eventuali cisterne di gasolio che si riterrà necessario predisporre a supporto dei mezzi utilizzati durante la fase di cantiere, dovranno essere fuori terra e dotate di bacino di contenimento;
    • i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti in conformità alla normativa vigente in materia;
    • all’interno del cantiere dovrà essere presente materiale assorbente da utilizzarsi in caso di situazioni di emergenza legate a sversamenti accidentali sul suolo di sostanze liquide inquinanti, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Autorità competenti;
    • si dovrà procedere alla bagnatura periodica dell’area oggetto di intervento e delle piste non asfaltate, con frequenza congrua al periodo meteorologico;
    • i mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dovranno essere dotati di idonei teli di copertura e dovranno essere conformi alle ordinanze provinciali e comunali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
    • sulla viabilità di servizio dovrà essere rispettata una velocità ridotta, al fine di contenere il sollevamento delle polveri; 
  17. in riferimento all’inquinamento acustico atteso in fase di perforazione, dovrà essere richiesta, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002; 
  18. resta fermo che dovranno essere acquisiti tutte le autorizzazioni e/o atti di assenso previsti dalle vigenti norme di legge; 

b) di trasmettere la presente delibera alla Società proponente Fonte San Giovanni Srl; alla Provincia di Modena - Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale; alla Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati; ai Comuni di Concordia sulla Secchia e San Possidonio; ad ARPA Sez. Prov.le di Modena; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica; 

c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione; 

d) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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