SUPPLEMENTO SPECIALE N.111 DEL 24.06.2016

Relazione

Relazione illustrativa

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. “federalismo fiscale” prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “ modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”. Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l’opportunità di presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” risulta composto di 9 articoli che di seguito si illustrano.

Articolo 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR), in collegamento con la legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

L'articolo modifica il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione), prevedendo che il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori spetti non più soltanto al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali, ma anche ad un suo delegato.

Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

L'articolo, che modifica l’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ha lo scopo di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà normando la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati e con le organizzazioni di volontariato iscritte allo specifico registro regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 2005 per attività di raccolta, primo soccorso e trasporto dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

La proposta di modifica dell’articolo 34 e dell'art. 37 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), contenuta nell'articolo in esame, si colloca nell'ambito della disciplina sulle competenze della dirigenza regionale, prevedendo la possibilità per i dirigenti di delegare atti e provvedimenti amministrativi, in particolare quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, a funzionari direttivi di elevata responsabilità, ossia ai titolari di incarichi di posizione organizzativa.

Si supera in tal modo l'attuale sistema delle responsabilità, secondo cui i titolari di posizioni organizzative possono adottare solo atti endoprocedimentali, ovvero apporre determinati visti o pareri di regolarità.

L'esigenza nasce nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Ente con il duplice scopo da un lato, di abbassare il livello decisionale al fine di semplificare e ridurre i tempi di svolgimento dei processi di lavoro, dall'altro di valorizzare le professionalità dei quadri intermedi nell'esercizio di specifiche attività o funzioni, e riempiendo di contenuti gli incarichi conferiti.

La disposizione demanda alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'individuazione di criteri e limiti entro cui esercitare il potere di delega dirigenziale, al fine di mantenere un quadro organico, omogeneo e coerente del sistema delle responsabilità nel contesto regionale.

Articolo 5 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

La modifica apportata dall'articolo in esame al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 chiarisce definitivamente che le Aziende USL alle quali, con la medesima legge regionale n. 2, sono state conferite le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, nell'ambito delle funzioni loro conferite, devono anticipare le somme per il pagamento di tutti gli oneri connessi agli indennizzi in questione, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, in attesa del trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione. In questo modo si garantisce continuità e regolarità del pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto, evitando ritardi ed eventuali contenziosi, e si allinea la disciplina regionale con la disposizione contenuta nel comma 586 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”. Tale norma infatti prevede che gli indennizzi riconosciuti dopo il 1 maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni Regione agli aventi diritto.

Articolo 6 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

Articolo 7 - Disposizioni attuative dell'articolo 6

Il processo di riordino istituzionale e la riorganizzazione delle strutture regionali in corso sono percorsi concomitanti e tra loro collegati in un disegno unitario di razionalizzazione ed efficientamento dei livelli di governo del territorio, delle direzioni, agenzie e società in house.

In tale contesto si sviluppano specifiche innovazioni strategiche e organizzative. Tra queste, in primo luogo la nascita della nuova Arpae ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015 e il significativo ampliamento delle precedenti funzioni. In secondo luogo, la recente riorganizzazione delle Direzioni Generali della Regione da 10 a 5 ha reso tali strutture più ampie e integrate, rafforzato le funzioni di indirizzo e controllo.

Le nuove competenze e funzioni gestionali di Arpae ampliano la platea di utenti e interlocutori dell'agenzia: dal sistema delle autonomie locali, agli stakeholder, all'intera cittadinanza.

La legge di recente approvazione da parte del Parlamento che istituisce il Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa) nel definire le nuove funzioni delle Agenzie ambientali richiama esplicitamente all' art. 3 lett. g) l'apporto delle agenzie ai programmi ed attività di educazione ambientale e alla sostenibilità.

Nell'ambito della riorganizzazione delle strutture regionali, l'unificazione di Direzioni e Servizi, e l'aggiornamento della loro missione porta conseguentemente a ripensare l'allocazione di alcune aree di azione delle strutture preesistenti. Il caso specifico è quello della “educazione alla sostenibilità'” definita dalla legge regionale n. 27/2009 della quale si valuta oggi appropriato allocare la policy nella Direzione Cura del territorio e dell'ambiente e la gestione in Arpae.

È duplice l'opportunità da cogliere. Da un lato non disperdere preziose competenze ed esperienza maturate negli ultimi venti anni all'interno della Regione dando loro un più stretto raccordo con le politiche ambientali e di sostenibilità. Dall'altro, rafforzare e completare l'offerta comunicativa di Arpae integrandola con le metodologie e gli strumenti e le azioni dell'educazione alla sostenibilità, della partecipazione e stakeholder engagement.

Per i suddetti motivi gli articoli in esame, che modificano la legge regionale n. 13 del 2015 e specificatamente nelle disposizioni riguardanti le nuove funzioni di Arpae (articolo 16), di trasferire all'Agenzia la gestione dell'insieme delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità precedentemente in capo a strutture della Giunta riorganizzate.

Articolo 8 - Istituzione dell’Organismo strumentale per gli interventi europei

L'articolo in esame trova la sua enucleazione di fattibilità nell’ambito della legislazione statale, articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) attraverso la creazione di un Organismo strumentale ad hoc ed offre al governo regionale l’opportunità di avvalersi di uno strumento di accelerazione sulle procedure contabili riferite ai finanziamenti europei.

L’intento è quello di disporre di un Organismo strumentale dotato di autonomia gestionale e contabile, privo di personalità giuridica, avente per oggetto esclusivo la gestione finanziaria degli interventi finanziati con risorse europee.

L’Organismo sarà amministrato ed organizzato con l’utilizzo di personale e beni della Regione, quindi senza oneri, e gestirà tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e regionale, e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei come risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate poste a bilancio secondo il principio della competenza finanziaria potenziata previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il patrimonio dell’Organismo strumentale sarà costituito dall’eventuale fondo cassa da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei e si avvarrà di conto di tesoreria unica appositamente istituito e intestato presso il tesoriere della Regione.

È riservata alla Giunta regionale (perimetrazione tecnico/operativa), con l’adozione di un provvedimento amministrativo, la definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell’Organismo strumentale, nonché la relativa disciplina del finanziamento attraverso l’individuazione delle misure organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni previste per la sua istituzione.

Articolo 9 - Entrata in vigore

L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

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