n.172 del 13.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica (screening) per campagne di trattamento rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile nel cantiere sito in Via Trebbia 49 del comune di Piacenza. Proponente: OMNIA Service Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Piacenza, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGPC 7469/2018 del 9/5/2018, che costituisce l’Allegato 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Campagne di trattamento rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile nel cantiere sito in via Trebbia n. 49 in comune di Piacenza (PC) proposto dalla ditta OMNIA SERVICE S.r.l.” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. l’impianto mobile utilizzato per il trattamento, di proprietà della ditta OMNIA SERVICE SRL, dovrà essere quello autorizzato con atto rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di Parma D.D. n. 358 del 10/2/2011 come successivamente modificato con determinazione della SAC dell’Arpae di Parma n. DET-AMB-2016-1520 del 19/5/2016, prodotto dalla ditta OM TRACK ULISSE 96F – matricola 99A08600T - anno di costruzione 2000;

2. la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero non deve essere superiore a 840,00 t;

3. il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento non potrà superare i 300 m3  pari a 420 t;

4. i rifiuti da sottoporre a trattamento ed i relativi quantitativi massimi, dovranno corrispondere al codice CER 170904 “Rifiuti misti dell'attività di demolizione e costruzione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903”;

5. tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, legno, vetro, cavi, ecc) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 – comma 1 – lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. il mezzo mobile di trattamento dei rifiuti, durante il suo impiego, dovrà essere posizionato nel punto individuato nella relazione tecnica allegata all'istanza; comunque nell'ambito della comunicazione di inizio di campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l’esatta l'indicazione del posizionamento dell'impianto mobile rispetto all'ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti. In tale elaborato dovranno essere precisate anche la “zona di quarantena” ove allocare i rifiuti già trattati in attesa delle verifiche analitiche e le modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività;

7. dovranno essere previsti distinti siti di stoccaggio, immediatamente identificabili, per i materiali ottenuti dal trattamento e per i rifiuti ancora da trattare;

8. le tipologie di rifiuti da sottoporre al trattamento con l’impianto mobile potranno essere costituite solo da inerti provenienti dalla demolizione; nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento, compresi tra quelli autorizzati all'impianto mobile, specificando le modalità di gestione di ogni singola tipologia di rifiuto trattato;

9. la tenuta della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, registro di carico-scarico e formulari di trasporto, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

  1. l'utilizzo dell'impianto (frantoio) mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione;
  2. l’attività di trattamento dei rifiuti dovrà essere svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
  3. andranno rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa acustica vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all'impianto;
  4. dovranno essere sempre mantenuti attivi ed efficienti i sistemi di abbattimento delle polveri provvedendo, al contempo, all’umidificazione del materiale anche durante le fasi di movimentazione, al fine di evitare la produzione di emissioni diffuse;
  5. la Ditta sarà tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di quelli contenenti amianto o da esso contaminati;
  6. il materiale inerte derivante dalle operazioni di trattamento potrà essere avviato all’attività di riutilizzo, peraltro previsto in situ per opere di urbanizzazione, solo dopo l’esito favorevole del test di cessione, di cui all’allegato 3 del D.M. 5/2/1998 s.m.i. ed essere verificata la conformità alle “Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti” di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15/2/2005, n. UL/2005/5205 e al Regolamento n. 305 del 9/3/2011 e le norme europee armonizzate EN; i relativi rapporti di prova dovranno essere conservati presso la sede della ditta, a disposizione degli organi di vigilanza. In caso di esito negativo del test di cessione, i materiali prodotti dovranno essere gestiti come rifiuti;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art.29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della L.R. che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Piacenza. L’adempimento, nel caso di specie, potrà essere assolto nell’ambito della comunicazione di campagna di attività che la Ditta proponente sarà tenuta ad inoltrare, ai sensi dell’art. 208- comma 15 – del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l’attuazione dell’intervento in esame;

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4, importo correttamente versato alla Arpae SAC di Piacenza all’avvio del procedimento;

f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, al Comune di Piacenza, all’AUSL di Piacenza, all’Amministrazione Provinciale di Piacenza e all’Arpae di Piacenza;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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