n.172 del 16.07.2015 (Parte Prima)

NOTE

NOTE

Note all’art. 3

Comma 1

1) il testo del secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47, che concerne “Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto”, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2

(omissis)

Partecipano di diritto al Comitato:

- la Regione Emilia-Romagna;

- il Comune di Marzabotto;

- il Comune di Grizzana;

- il Comune di Monzuno;

- la Provincia di Bologna.».

Comma 2

2) il testo del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1982, che concerne “Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto” ora modificato, era il seguente:

«Art. 3

I proventi del Comitato sono costituiti dai contributi:

- della Regione Emilia-Romagna;

- dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno;

- della Provincia di Bologna;

- di altri enti pubblici;

nonché da lasciti, donazioni, elargizioni di persone, associazioni ed enti privati.».

Comma 3

3) il testo del primo comma dell’articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982, che concerne “Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto”, ora modificato, era il seguente:

«Art. 4

Ogni carica o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferiti in seno al Comitato, sono coperti a titolo gratuito. Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività e prestazioni effettuate in rappresentanza del Comitato stesso, purché preventivamente autorizzate.».

Comma 4

4) il testo del secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982, che concerne “Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto”, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 4

(omissis)

Per tutta l'attività, ordinaria e straordinaria, il Comitato si avvale di personale dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno.».

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