n.172 del 16.07.2015 (Parte Prima)
NOTE
NOTE
Note all’art. 3
Comma 1
1) il testo del secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47, che concerne “Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto”, ora modificato, era il seguente:
«Art. 2
(omissis)
Partecipano di diritto al Comitato:
- la Regione Emilia-Romagna;
- il Comune di Marzabotto;
- il Comune di Grizzana;
- il Comune di Monzuno;
- la Provincia di Bologna.».
Comma 2
2) il testo del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1982, che concerne “Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto” ora modificato, era il seguente:
«Art. 3
I proventi del Comitato sono costituiti dai contributi:
- della Regione Emilia-Romagna;
- dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno;
- della Provincia di Bologna;
- di altri enti pubblici;
nonché da lasciti, donazioni, elargizioni di persone, associazioni ed enti privati.».
Comma 3
3) il testo del primo comma dell’articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982, che concerne “Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto”, ora modificato, era il seguente:
«Art. 4
Ogni carica o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferiti in seno al Comitato, sono coperti a titolo gratuito. Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività e prestazioni effettuate in rappresentanza del Comitato stesso, purché preventivamente autorizzate.».
Comma 4
4) il testo del secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982, che concerne “Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto”, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 4
(omissis)
Per tutta l'attività, ordinaria e straordinaria, il Comitato si avvale di personale dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno.».