n.295 del 12.09.2019 (Parte Seconda)

Istituzione di zone di rifugio della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia Piacenza ai sensi dell'art. 22 della L. R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell’attività venatoria” e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Richiamato l’articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di rifugio” che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 79 del 22 gennaio 2018 avente ad oggetto “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;

- n. 1147 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)”;

Visto altresì il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” (PFVRER 2018-2023) approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta un’attuale presenza di n. 130 “Oasi di protezione”, n. 530 “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” e n. 367 “Zone di rifugio”, su base provinciale;

- al punto 3.2 – parte seconda – definisce, tra l’altro, quale macro-obiettivo di pianificazione, una revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche sull’assetto esistente, anche in relazione a:

- casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali;

- indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi;

- piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;

Dato atto che con nota - conservata e registrata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo NP/2019/22641 del 9 agosto 2019 - il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Piacenza, ha richiesto di istituire n. 67 Zone di Rifugio, corrispondenti all’attuale pianificazione territoriale al fine di tutelare al meglio le specie ivi presenti, sottolineando che:

- è stato avviato il procedimento per la revisione di tutte le Zone di protezione a seguito dell’adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023;

- il procedimento in parola, tuttora in corso, è finalizzato alla ridefinizione delle zone di protezione del territorio di Piacenza e, in particolare, delle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e Oasi, mediante soppressione, riperimetrazione di alcune di esse o istituzione ex novo, con conseguente necessità di nuova tabellazione;

- la conferma dell’attuale pianificazione territoriale permetterebbe, acquisiti i dati dei censimenti autunnali, di autorizzare catture al fine di trasferire, nei costituendi istituti di protezione, le popolazioni di fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie stanziali d’interesse venatorio, lepri e fagiani, attualmente presente in aree oggetto di tutela e che verranno aperte all’attività venatoria in base alla revisione in corso;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Piacenza ha proposto pertanto di istituire n. 67 Zone di rifugio per una SASP totale provinciale di ha 54.478,82 in corrispondenza delle Zone di protezione in precedenza presenti sul territorio al fine di consentire il completamento definitivo del procedimento per la revisione delle zone di protezione a seguito dell’adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, senza che si verifichino soluzione di continuità, nei periodi di protezione, con la precedente pianificazione, evento che, mettendo a rischio le attuali presenze faunistiche, potrebbe vanificare la futura progettualità di gestione faunistica generale;

Rilevato che tali aree sono state riportate in formato “shapefile”, predisposto dal predetto Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca ed acquisito agli atti del Servizio Attività Faunistico Venatoria e Pesca e che costituisce la base cartografica per l’esatta definizione perimetrale delle Zone da istituire;

Rilevato inoltre che il vigente Piano faunistico-venatorio regionale prevede l’istituzione delle Zone di rifugio, tra l’altro, quando si rende necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all’istituzione delle Zone di rifugio di che trattasi, così come descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui al predetto Allegato 2 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate del Portale Agricoltura e Pesca;

Ritenuto, altresì, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto inoltre, anche alla luce della L.R. n. 13/2005 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto infine, in ottemperanza ai disposti di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della prossima stagione venatoria 2019/2020, salvo istituzione/modifica/revoca anticipata derivante dall’esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche di cui al Piano faunistico- venatorio regionale attualmente in corso;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di istituire le Zone di rifugio ricadenti nel territorio di Piacenza, di cui all’articolo 22 della Legge Regionale n. 8/1994, con efficacia fino al termine della stagione venatoria 2019/2020, descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in corrispondenza delle Zone di protezione in precedenza presenti sul territorio al fine di consentire il completamento definitivo del procedimento per la revisione delle zone di protezione a seguito dell’adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui all’Allegato 2 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura e pesca;

4) di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994, che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994, in merito all'istituzione delle Zone di rifugio indicate al precedente punto 2);

6) di stabilire, altresì, che al termine della fase di notifica cui al precedente punto 5) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessate;

7) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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