n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Procedura di V.I.A. - L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (Titolo III), come integrata ai sensi del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Comunicazione della decisione relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 994 kWp in comune di Pellegrino Parmense (PR), loc. Castellaro. Proponente: Lefin Spa
L’Autorità competente Provincia di Parma comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 994 kWp, in Comune di Pellegrino Parmense- località Castellaro”.
Il progetto è presentato da: Lefin Spa.
Il progetto è localizzato: in comune di Pellegrino Parmense.
Il progetto interessa il territorio del comune di Pellegrino Parmense e della provincia di Parma.
Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, l’Autorità competente Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 2061 del 17/06/2010 ha assunto la seguente decisione:
sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi, che la Valutazione di Impatto Ambientale è nel complesso, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, compatibile dal punto di vista ambientale.
Ciò a condizione e nel rispetto di quanto contenuto negli elaborati presentati, così come integrati, e nell’ottemperanza, in particolare, delle seguenti prescrizioni:
1- dal momento che l’impianto sorgerà in un’area d’alta collina particolarmente vasta, inserita in una zona popolata sin dalla pre-protostoria e non lontana da un sito che potrebbe conservare tracce di insediamenti medievali, subordinare la realizzazione di quanto in progetto all’esito di indagini archeologiche preventive da eseguirsi mediante saggi di scavo, effettuati da personale specializzato, sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, ma senza oneri per lo stesso (come da nota ns prot. n. 30761 del 20/04/2010);
2- considerato che esistono utenze direttamente alimentate dall’impianto (uso proprio), sarà necessario presentare all’Ufficio delle Dogane la denuncia di officina elettrica prima dell’inizio di attività dell’impianto (art. 53 del D.Lgs 26.10.1995, n. 504 e s.m.i.) al fine di ottenere la relativa licenza fiscale di esercizio. Se il proponente volesse per tali usi propri richiedere una fornitura alternativa e si fosse, quindi, in assenza di autoconsumi, l’impianto, ai sensi dell’art. 53-bis del D.Lgs 26.10.1995, n. 504 e s.m.i., è soggetto esclusivamente alla presentazione di una comunicazione di attivazione presso l’Ufficio delle Dogane che rilascerà apposito codice ditta. In quest’ultima ipotesi, la cabina n° 1, cabina di con segna, dovrebbe prevedere anche lo spazio necessario alla presenza di un ulteriore trasformatore MT/BT.
3- le terre e rocce da scavo prodotte, debbano essere gestite nel rispetto della normativa vigente.
4- escludere per il controllo della crescita della vegetazione e per l’eventuale pulizia dei pannelli l’uso di sostanze chimiche.
5- la fascia di mitigazione debba avere adeguata densità e preveda elementi autoctoni oltre che l’inserimento, come richiesto dal Comune, di Pyracanhta.
6- l’altezza della siepe, al momento dell’impianto non debba essere inferiore al 1.50 m, e mantenuta ad una altezza di almeno 2.50 m.
7- relativamente alla fase di cantiere, si valuta necessario il rispetto del regolamento acustico comunale, e sue eventuali deroghe.
8- per la medesima fase di cantiere, che debbano essere valutati, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel fascicolo tecnico della struttura, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, attuando in opera le misure di protezione e prevenzione necessarie
9- gli impianti siano collaudati e certificati secondo le norme specifiche di settore, accompagnati dal manuale d’uso al fine di consentire al proprietario e/o datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 81/08 smi, con le modalità previste dagli artt. 28 e 29.
10- considerato che i lavori di realizzazione dell’impianto rientrano in quanto previsto dal Titolo IV del Dlgs 81/08, modificato dal Dlgs 106/09 (cantieri temporanei o mobili) di redigere fascicolo tecnico della struttura con le indicazioni per la corretta esecuzione degli interventi, previsti e prevedibili, anche in fase di controllo e manutenzione.
11- per quanto attiene l’affidamento dei lavori di gestione o manutenzione dell’impianto e dei terreni a imprese esterne o a lavoratori autonomi, l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 26 del Dlgs 81/08 smi.
12- andranno recepiti da parte della ditta i necessari pareri per la realizzazione dell’elettrodotto (pareri di ARPA, Comune, Ministro dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni, Telecom, U.S.T.I.F.), i quali dovranno essere trasmessi alla Provincia di Parma e al Comune 30 giorni prima dall’inizio dei lavori per la realizzazione dell’elettrodotto stesso.
13- il rispetto delle linee guida per gli impianti fotovoltaici a terra, redatte da Provincia di Parma, AUSL e ARPA, approvate con Delibera di Giunta Provinciale 259/2010.
14- successivamente al rilascio del procedimento unico e prima dell’inizio dei lavori dovrà essere sottoscritta convenzione cosi come disciplinato dalle NTA riguardante i seguenti punti (se ed in quanto non comprese nella convenzione sottoscritta):
- durata dell’intervento e rinnovo
- accordo con privati
- violazioni e danni
fideiussione bancaria, idonea a garantire gli impegni sottoscritti anche in rapporto all’eventuale ripristino ambientale in corso di concessione/abbandono degli impianti.
15- che vengano rispettati i valori limite indicati al terzo capoverso della D.G.R. n,. 45/2002 e le fasi e prescrizioni di cui alla relazione tecnica presentata, come indicato nell’Autorizzazione in Deroga all’art. 10 della LR. 15/2001
16- la connessione alla rete di distribuzione di ENEL dovrà essere realizzata con le modalità tecniche descritte nella domanda di connessione e concordate con ENEL.
17- installare prima dell’entrata in esercizio dell’impianto un sistema di monitoraggio dell’energiaelettrica prodotta: annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo, dovranno essere forniti al Servizio scrivente i dati e le elaborazioni relative al periodo precedente, su idoneo supporto informatico da concordare con il Servizio scrivente;
18- il Progetto esecutivo dovrà essere presentato 15 gg dell’inizio presunto dei lavori all’Autorità Competente, Provincia di Parma, che darà il nulla-osta per l’effettivo inizio.
19- una volta all’anno dovrà essere inviata all’Autorità Competente, Provincia di Parma, una relazione con i dati di energia elettrica prodotti entro il 31 marzo dell’anno successivo.
- l’Autorizzazione viene conferita per quanto di competenza. E’ fatto obbligo alla ditta di comunicare all’Autorità competente eventuali nulla osta e/o permessi qualora fossero richiesti durante la vita utile dell’impianto;
- ai sensi del comma 6, art. 26 del D.lgs 152/06 e smi il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- di quantificare le spese istruttorie, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., calcolate in €1’057,50 (euro millecinquantasette/50 pari allo 0,03% del costo dell’impianto), che la ditta Lefin spa dovrà corrispondere all’Autorità competente Provincia di Parma, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente Determinazione, sul C/C postale n° 16390437 (intestato a: Amministrazione Provinciale di Parma - Servizio Tesoreria, causale “Spese istruttorie procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i. del progetto di realizzazione di impianto FV loc. Castellaro in Comune di Pellegrino Parmense ” presentato dalla ditta Lefin spa;
- di trasmettere il seguente atto a Lefin spa, Comune di Pellegrino P.se, AUSL SIP e SPSAL
Distretto di Borgo Taro, ARPA Distretto territoriale Parma, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, Soprintendenza Beni Archeologici, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, Agenzia delle Dogane, Enel Distribuzione spa;
- di pubblicare la presente Determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna (B.U.R.), ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i;
- avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BUR e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BUR.