n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda)
Domanda Prot. n. CR-58599-2016 del 31 ottobre 2016 presentata dalla società PIERRE DI RUBIZZANI ANNA LUISA E C. S.N.C., con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
1. di rigettare l’istanza CR-58599-2016 presentata dalla società PIERRE di Rubizzani Anna Luisa e C. S.n.c., con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Canalino, n. 1956, int. 2, Partita Iva e Codice Fiscale 02040680361, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2017/4809 del 6 febbraio 2017), che qui si intendono integralmente richiamati;
3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).