n. 56 del 13.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Progetto integrato Debbia" sul fiume Secchia nei comuni di Baiso (RE) e Prignano sulla Secchia (MO) - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

  1. la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni “Progetto integrato Debbia” per la costruzione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul Fiume Secchia nei comuni di Baiso (RE) e Prignano sulla Secchia (MO) presentato dalla Appennino Energia srl, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 10 novembre 2010, nel complesso ambientalmente compatibile;
  2. di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente all’ulteriore prescrizione riportata al punto 3.17 della presente delibera, che vengono di seguito trascritte:
    1. La variante urbanistica necessaria al recepimento nel PSC del Comune di Baiso della centrale di produzione e del relativo elettrodotto di allacciamento alla rete, secondo le perimetrazioni contenute negli elaborati forniti dal proponente nell’ambito della presente procedura, dovrà essere ratificata mediante assenso del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla conclusione della procedura a pena di decadenza, come previsto dall’art. 17, comma 3, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni.
    2. In applicazione delle disposizioni del Ptcp inerenti il corridoio ecologico fluviale primario della rete ecologica polivalente (art. 5, comma 3, punto D1) si ritiene necessario operare con le dovute attenzioni in quanto elemento di sensibilità prioritaria dal punto di vista ecologico. In particolare gli interventi che interessano il sistema forestale boschivo (art. 38 e Tav P5b del Ptcp) con eliminazione di superfici boscate, dovranno essere compensati con il rimboschimento di superfici pari almeno all’estensione di quelle compromesse, ove possibile nelle aree interessate dai tagli stessi, ovvero con ulteriori piantumazioni arboreo-arbustive in aree limitrofe, al fine di non penalizzare la funzionalità ecologica del tratto di corridoio fluviale interessato.
    3. Come previsto dall’Allegato 5 paragrafo 7.4 punto 6, delle Norme di attuazione del PTCP il deflusso minimo di progetto da lasciar defluire in alveo, definito sulla base della valutazione specifica del sito, dovrà essere garantito non solo in corrispondenza della sezione di derivazione idrica ma lungo tutto il tratto sotteso dalla derivazione stessa, fino alla restituzione.
    4. In riferimento alla realizzazione dell’elettrodotto e della strada di accesso alla centrale, al fine di non aggravare il rischio idrogeologico per le condizioni di stabilità del versante e il rischio per la pubblica incolumità, dovranno essere realizzate le misure e gli accorgimenti tecnici indicati nell’apposito studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente, attestante la non influenza negativa dell’intervento, come previsto dall’art. 57 del Ptcp di Reggio Emilia.
    5. La portata da lasciar defluire in alveo in corrispondenza dell’opera di presa è quantificata in 2606 l/s.
    6. Dovendo garantirsi nel tratto sotteso dalla presente derivazione il mantenimento delle caratteristiche qualitative come presenti a valle del prelievo verranno posti in essere appositi monitoraggi specificati nei punti successivi che potranno comportare l’aumento del quantitativo da lasciarsi defluire in alveo.
    7. Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la ditta proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e delle portate derivate. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico Bacino Affluenti del Po, alla Provincia di Reggio Emilia ed all’ARPA territorialmente competente.
    8. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema previsto per il rilascio del DMV dovranno essere previsti controlli diretti con cadenza adeguata dei sistemi di misura automatica delle quote e della griglia posta in corrispondenza dello stramazzo per il deflusso del DMV, provvedendo alla rimozione dei depositi che dovessero ostruirne la luce.
    9. Per la realizzazione dell’opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l’esercizio del cantiere previste dalle vigenti normative, e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi.
    10. Per il rispetto della normativa in materi di rischio sismico, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere depositato presso lo Sportello unico per l’edilizia del Comune di Baiso il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e di quanto stabilito all’art. 13 della L.R. 19/08.
    11. Al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri e di sostanze inquinanti durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
      • periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;
      • pavimentazione delle piste e delle aree di cantiere soggette al transito di mezzi pesanti nei pressi di ricettori antropici mediante l’impiego di materiali inerti aridi opportunamente costipati e stabilizzati secondo un’idonea curva granulometrica;
      • obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
      • munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;
      • provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;
      • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative ambientali in materia di emissioni di gas di scarico.
    12. Le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (DLgs 152/06) preventivamente all’installazione dei cantieri.
    13. Al fine di evitare fenomeni di inquinamento dovuti a sversamenti accidentali di oli o combustibili, all’interno dell’area di cantiere dovrà essere individuata un’apposita zona impermeabilizzata da destinare ad area di rifornimento e ricovero dei mezzi. Quest’ultima dovrà essere munita di pozzetto di disoleatura a monte del recapito delle acque meteoriche e lo stoccaggio di oli e idrocarburi dovrà essere realizzato con serbatoi fuori terra, dotati di vasca coperta per il contenimento di eventuali sversamenti, di capacità almeno pari a 1/3 della capacità totale di stoccaggio. Eventuali lavaggi delle autobetoniere effettuati all’interno del cantiere, dovranno essere raccolti e smaltiti come rifiuto, presso centri di trattamento autorizzato.
    14. L’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto.
    15. Gli eventuali materiali in esubero che dovessero risultare dai lavori di scavo dovranno essere smaltiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti.
    16. La dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi. Per il ripristino delle aree di cantiere andrà utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatemene dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica.
    17. Per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po, alla Provincia di Reggio Emilia, alla Provincia di Modena, al Comune di Baiso, al Comune di Prignano sulla Secchia, all’ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Emilia-Romagna.
    18. Per i lavori in alveo e per le operazioni di getto dei calcestruzzi, dovrà essere preventivamente avvisata ARPA Sezione provinciale di Modena che ha la competenza dei monitoraggi sul Fiume Secchia al fine di organizzare i campionamenti della stazione di Lugo posta a valle dell’opera in progetto.
    19. Per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ai sensi del DLgs 387/2003 e della L.R. 26/04 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
      1. E’ fatto obbligo alla Azienda di comunicare alla Provincia di Reggio Emilia la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, e di trasmettere la certificazione attestante che l’impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato col presente atto.
      2. L’Azienda dovrà pagare alla Provincia di Reggio Emilia le spese di istruttoria come stabilito dalla Normativa vigente e con le modalità che le saranno comunicate dalla Provincia stessa.
      3. L’azienda dovrà inviare alla Provincia di Reggio Emilia entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di funzionamento dell’impianto e la quantità di energia prodotta nell’anno precedente, nonché le portate turbinate e qualsiasi altra informazione inerente l’impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dalla stessa Amministrazione.
    20. Ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 35 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la Società titolare è tenuta, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi.
    21. A tal fine dovrà essere fornito alla Provincia di Reggio Emilia e al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po il progetto degli interventi di dismissione e ripristino.
    22. Con riferimento all’interferenza tra l’opera in progetto e il viadotto della S.P. 486, valutata positivamente la soluzione tecnica proposta in Tavola 11 degli elaborati integrativi di febbraio 2010, si chiede che il relativo progetto esecutivo completo di elaborati grafici, calcoli statici e idraulici e particolari costruttivi, sia sottoposto al Servizio Infrastrutture - Mobilità sostenibile - Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia per la validazione finale.
    23. Al fine di garantire condizioni di sicurezza del canale di carico contro possibili intrusioni all’interno dell’impianto, la griglia anti uomo prevista a ridosso dello sgrigliatore dovrà essere spostata all’ingresso delle vasca di carico.
    24. Con riferimento all’impatto acustico atteso in fase di esercizio la Ditta, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo. La relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune e ad ARPA entro 60 giorni dalla attivazione degli impianti.
    25. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere effettuate valutazioni circa gli impatti acustici derivanti dai lavori di realizzazione, provvedendo, qualora si configurasse un superamento dei limiti di legge, a presentata richiesta di autorizzazione in deroga per i lavori di cantiere, ai sensi della DGR della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 21/01/2002, da sottoporre all’approvazione della competente Amministrazione comunale di Baiso.
    26. Al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di restituzione, scale di risalita della fauna ittica). In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:
      • utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
      • allestimento delle aree di cantiere e dei siti di stoccaggio dei materiali al di fuori delle fasce di espansione delle piene;
      • predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
      • predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
      • i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo
sito di trattamento.
    27. Al fine di evitare impatti sulla qualità delle acque nel tratto fluviale sotteso dall’impianto durante il suo esercizio, prima dell’entrata in funzione dell’impianto stesso dovrà essere attuato a carico della Ditta proponente il previsto spostamento dello scarico civile dell’abitato di Debbia a valle del canale di scarico della centrale. Dovranno conseguentemente essere acquisiti tutti i nulla-osta, assensi ed autorizzazioni dovute ai sensi della normativa vigente e in conformità con gli strumenti di pianificazione. La mancata realizzazione di tale intervento è causa di revoca della concessione ai sensi di legge.
    28. Al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l’approvazione all’uso.
    29. A seguito della messa in esercizio dell’impianto dovranno essere realizzate misure di portata a valle dell’opera di presa secondo modalità da concordare con la Provincia di Reggio Emilia e con ARPA allo scopo di verificare che il deflusso minimo di progetto rilasciato alla sezione di presa, pari a 2606 l/s, non subisca significative riduzioni per infiltrazioni in subalveo delle portate superficiali. Qualora le misure di portata effettuate evidenziassero una riduzione della portata effettivamente fluente in superficie si dovrà provvedere ad un adeguato incremento del rilascio alla sezione di presa.
    30. La Società proponente dovrà predisporre apposito programma di monitoraggio finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dall’esercizio dell’impianto sull’ecosistema fluviale che dovrà rispettare i seguenti requisiti:
      • Il monitoraggio dovrà verificare che il funzionamento dell’impianto non provochi un aumento della temperatura naturale delle acque superiore a 1,5°C, sia dopo la reimmissione in alveo dell’acqua derivata (misurata a valle del punto di scarico al limite della zona di mescolamento), sia nel tratto derivato a monte della reimmissione.
      • Dovrà essere altresì effettuato un monitoraggio chimico-microbiologico e biologico di un punto a monte della derivazione da utilizzare come bianco e di un punto sul tratto derivato (immediatamente a monte del rilascio) al fine di garantire le disposizioni impartite dalla DGR 1793/2008.
      • Sarà inoltre opportuno che i monitoraggi proposti siano integrati con campionamenti dell’ittiofauna.
      • I dettagli del piano di monitoraggio, che dovrà avere una durata di almeno 2 anni e dovrà tenere conto di quanto indicato nell’Allegato 3 alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po n. 4/2006, andranno sottoposti all’approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna in accordo con le ARPA territorialmente competenti antecedentemente all’avvio dei lavori di costruzione.
    31. Qualora dagli esiti dei monitoraggi si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell’ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni di funzionamento dell’impianto, anche con riferimento ai prelievi, ai rilasci ed alla loro modulazione nel tempo, volti al raggiungimento degli obietti di tutela della risorsa idrica e degli ecosistemi.
    32. Con riferimento all’interferenza con la fauna ittica, nella fase di cantiere e di messa in funzione delle opere mitigative, si prescrive di:
      • adottare, per la tutela e la salvaguardia delle specie ittiche presenti nel tratto fluviale in esame, in base agli articoli 12, 13, 14, 15 e 29 della L.R. 11/93 le modalità di recupero e di indennizzo ittiologico individuate con apposito protocollo dall’Unità Operativa Caccia Pesca e Vigilanza della Provincia di Reggio Emilia;
      • acquisire l’assenso da parte del Servizio Tecnico di Bacino e dell’Unità Operativa Caccia Pesca e Vigilanza della Provincia di Reggio Emilia relativamente al progetto esecutivo delle scale di risalita dei pesci;
      • instaurare una collaborazione con il citato ufficio provinciale al fine di:
        • concordare prima dell’inizio dei lavori con adeguato anticipo (almeno 15 giorni) modalità operative e tempistica delle operazioni di recupero dell’ittiofauna, che non dovranno essere svolte nei periodi riproduttivi;
        • concordare, rispetto al progetto definitivo, la realizzazione eventuali piccole modifiche migliorative delle opere di risalita per pesci in fase esecutiva qualora si rivelassero necessarie;
        • verificare i sistemi di passaggio per pesci nella fase di attivazione dell’impianto idroelettrico in modo da garantirne la funzionalità;
    33. Con riferimento al monitoraggio della fauna ittica e della funzionalità dei passaggi per pesci, il proponente dovrà attuare quanto indicato nel piano di monitoraggio riportato negli elaborati, concordandone modalità operative e tempistica con l’Unità Operativa Caccia Pesca e Vigilanza della Provincia di Reggio Emilia.
    34. Dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni della Provincia di Modena relative alle operazioni da realizzare in alveo:
      • Fase di cantiere. La U.O. Programmazione Faunistica della Provincia di Modena deve essere informata con almeno 15 giorni di anticipo delle date di inizio di ogni operazione in alveo onde provvedere agli interventi di cattura del pesce eventualmente necessari. A tal fine si specifica che non potrà essere eseguita alcuna operazione in alveo senza che sia stato preventivamente eseguito il recupero della fauna ittica ai sensi della L.R. 11/93.
      • Fase di esercizio. La U.O. Programmazione Faunistica della Provincia di Modena dovrà essere informata con almeno 15 giorni di anticipo di eventuali lavori in alveo dovuti a qualsiasi tipo di operazione, onde provvedere agli interventi di cattura del pesce eventualmente necessari; dette operazioni dovranno essere effettuate al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ciprinicola; i passaggi destinati al deflusso del DMV dovranno essere mantenuti sempre sgombri da materiale di trasporto, lapideo o di altra natura, tramite opportuni interventi di controllo e pulizia nel corso dell’anno.
      • Scala di risalita per pesci. Prima dell’entrata in esercizio della centrale dovrà essere verificato il funzionamento delle scale di risalita tramite l’applicazione di un protocollo di collaudo che dovrà essere definito nel dettaglio con la U.O. Programmazione Faunistica delle Provincia di Modena. Le attività di verifica previste per il collaudo dovranno essere ripetute entro il terzo anno di esercizio e successivamente ad intervalli di 5 anni onde verificare il permanere del corretto funzionamento delle opere; tali interventi dovranno preventivamente essere concordati con la U.O. Programmazione Faunistica delle Provincia di Modena alla quale i dati di monitoraggio dovranno essere inoltrati. Il titolare della concessione è tenuto a predisporre ed attivare un protocollo di monitoraggio e manutenzione delle opere da svolgersi annualmente, finalizzato a mantenere funzionanti le scale di risalita. E’ facoltà della Provincia richiedere l’adeguamento strutturale delle opere qualora queste non risultino efficaci per la risalita delle specie ittiche individuate come target.
    35. Le opere a verde previste dal progetto andranno monitorate con controlli periodici allo scopo di verificarne l’efficacia e di garantire il conseguimento degli obiettivi paesaggistici e naturalistici previsti. A tal fine i nuovi impianti vegetazionali dovranno essere assistiti per almeno 3 anni con irrigazione di soccorso, risarcimenti delle fallanze e sfalcio periodico delle infestanti.
    36. Dal momento che le opere previste sono localizzate in aree con possibile presenza di resti archeologici di età preromana e romana andranno eseguiti adeguati accertamenti preliminari e in corso d’opera avvalendosi di personale professionale che operi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna a totale carico della committenza con tempi e modalità di esecuzione da concordare con largo anticipo.
    37. in merito alle forme di garanzia da acquisire per la realizzazione delle opere di dismissione dell’impianto, in ottemperanza ai disposti del punto 13.1, lettera j, delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con DM 10 settembre 2010, e nelle more della definizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle modalità per il calcolo del deposito cauzionale a garanzia degli interventi di dismissione, si prescrive che la ditta proponente sottoscriva, prima dell’inizio dei lavori, l’impegno a stipulare un contratto fideiussorio a favore della Provincia di Reggio Emilia per l’importo risultante dall’atto di prossima emanazione in funzione del valore delle opere di dismissione in parola; il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà la decadenza dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto ai sensi del DLgs 387/03;
  3. di dare atto che i pareri dalla Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Baiso ai sensi dell’art. 18, comma 6 della L.R.18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera c);
  4. di dare atto che la Provincia di Modena ha rilasciato il parere di competenza ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi del R.R. 41/01, con nota prot. n. 56868 del 4 giugno 2010 che costituisce l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  5. di dare atto che il parere ai sensi dell’art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni di competenza del Comune di Prignano sulla Secchia, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
  6. di dare atto che il Comune di Baiso ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 42/04 con nota prot. n. 6249 del 29 dicembre 2010, che costituisce l’Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  7. di dare atto che il Comune di Prignano sulla Secchia ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 42/04 per le opere ricadenti nel territorio di propria competenza con nota prot. n. 258/2011 del 19 gennaio 2011, che costituisce l’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  8. di dare atto che il parere di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna in merito ai sensi del DLgs 42/04 è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera c);
  9. di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha rilasciato il parere di competenza ai sensi del DLgs 42/04 e il parere previsto all’art. 3 della LR 10/93 con nota prot. n. 10580 del 20 agosto 2010 che costituisce l’Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  10. di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po ha rilasciato la Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del R.R. 41/01, e il nullaosta idraulico ai sensi del TU 523/1904 con relativa concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico, con determinazione n. 1728 del 18/02/2011 a firma del Responsabile del Servizio, dott. Gianfranco Larini, che costituisce l’Allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  11. di dare atto che l’Autorità di Bacino del Po ha rilasciato il parere ai sensi del RR 41/2001 e dell’art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33 e successive modifiche ed integrazioni con nota prot. n. 7538 del 30 novembre 2010, che costituisce l’Allegato 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  12. di dare atto che i pareri della Provincia di Reggio Emilia e del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna ai sensi del R.R. 41/01 sono compresi all’interno del rapporto di cui alla lettera c);
  13. di dare atto che la Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linea elettrica ai sensi del la LR 10/93 con nota prot. n. 2011/7116/4-2010 del 9 febbraio 2011 a firma del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente e Politiche Culturali arch. Anna Campeol, che costituisce l’Allegato 8, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  14. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio UNMIG di Bologna ha rilasciato il parere di competenza previsto all’art. 3 della L.R. 10/93 con nota prot. n. 1527 del 19 marzo 2010 che costituisce l’Allegato 9 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  15. di dare atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sezione USTIF di Bologna ha rilasciato il parere di competenza previsto all’art. 3 della LR 10/93 con nota prot. n. 587/F4 del 7 maggio 2010 che costituisce l’Allegato 10 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  16. di dare atto che il Comando Militare esercito “Emilia-Romagna” ha rilasciato il parere di competenza previsto all’art. 3 della L.R. 10/93 ed il nullaosta per eventuali interferenze del progetto in data 5 agosto 2009 con parere 130-09, successivamente ribadito con nota prot. M_D-E24466 n. 0034795 del 23 novembre 2010 che costituisce l’Allegato 11 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  17. di dare atto che l’Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea ha rilasciato il parere di competenza previsto all’art. 3 della L.R. 10/93 ed il nullaosta per eventuali interferenze del progetto con nota prot. n. 21750 dell’8 settembre marzo 2010 che costituisce l’Allegato 12 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  18. di dare atto che l’ARPA Sezione provinciale di Reggio Emilia ha rilasciato il parere di competenza previsto all’art. 3 della L.R. 10/93 con nota prot. n. RE/2010/10095 del 9 novembre 2010 che costituisce l’Allegato 13 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  19. di dare atto che i pareri di competenza del Comune di Baiso, dell’AUSL di Reggio Emilia e della Provincia di Reggio Emilia – Area Risorse ed Attività Economiche – Servizio Appalti Contratti e Patrimonio – UO Concessioni ai sensi dell’art. 3 della LR 10/93 sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera c);
  20. di dare atto che i pareri previsti all’art. 3 della L.R. 10/93 di competenza del Ministero delle Telecomunicazioni e di Telecom Italia, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intendono positivi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
  21. di dare atto che l’Autorizzazione al taglio del bosco ai sensi delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale previsto dal RD 3267/1923, di competenza della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera c);
  22. di dare atto che il Comune di Baiso ha rilasciato il Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 31/02 per le opere di propria competenza con atto n. 330 del 29 dicembre 2010 che costituisce l’Allegato 14 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  23. di dare atto che il Comune di Prignano sulla Secchia ha rilasciato il Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 31/02 per le opere di propria competenza con atto prot. n. 259/11 del 19 gennaio 2011 che costituisce l’Allegato 15 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  24. di dare atto che i pareri sul permesso di costruire previsti dalla L.R. 31/02 di competenza di ARPA Sezione provinciale di Reggio Emilia e dell’AUSL di Reggio Emilia sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera c);
  25. di dare atto che i pareri sul permesso di costruire previsti dalla L.R. 31/02 di competenza di ARPA Sezione provinciale di Modena e dell’AUSL di Modena, che non hanno partecipato che non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intendono positivi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
  26. di dare atto che ai sensi dell’art. 17, comma 3, della LR 9/99 e s.m.i., ai fini dell’approvazione della variante allo strumento urbanistico del Comune di Baiso l’assenso dell’Amministrazione comunale espresso in Conferenza di Servizi dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni dall’approvazione della presente delibera;
  27. di dare atto che il parere integrato sugli strumenti urbanistici ai sensi della LR 31/2001 di competenza di ARPA – Sezione provinciale di Reggio Emilia e dell’AUSL di Reggio Emilia sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera c);
  28. l’approvazione del progetto di utilizzo delle terre e rocce di scavo ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06 e s.m.i. di competenza del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna è compresa all’interno del Rapporto di cui alla lettera c);
  29. di dare atto che il nullaosta per eventuali interferenze di competenza di Telecom Italia, ENIA SpA ed Enel Distribuzioni SpA, che non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intendono positivi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
  30. di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 387/2003 andrà rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia a seguito della presente valutazione di impatto ambientale;
  31. di dare atto che ai sensi dell’art. 15, punto 2 del DM 10 settembre 2010 le autorizzazioni comprese nella presente Valutazione di impatto ambientale assumeranno efficacia immediata all’atto del rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/03 da parte dell’Amministrazione provinciale competente;
  32. di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;
  33. di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alle ditta proponente Appennino Energia Srl;
  34. di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Baiso, alla Provincia di Modena, al Comune di Prignano sulla Secchia, al Servizi Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Po, alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, all’AUSL di Reggio Emilia, all’ARPA –Sezione provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Modena, all’ARPA Sezione provinciale di Modena, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, ad Iren SpA (ex ENIA SpA); ad Enel Distribuzioni SpA, a Telecom Italia SpA, al Ministero delle Telecomunicazioni, all’UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico; all’USTIF del Ministero dei Trasporti e Navigazione; al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna e allo Comando 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare;
  35. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
  36. di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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