n.35 del 17.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Verifica di assoggettabilità (screening) alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto denominato "Torrente Ventena - messa in sicurezza idraulica del centro storico di San Giovanni in Marignano" localizzato in comune di San Giovanni in Marignano (RN), proposto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Torrente Ventena Messa in sicurezza idraulica del centro storico di San Giovanni in Marignano” localizzato in comune di San Giovanni in Marignano (RN), proposto dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1) relativamente alla matrice acustica, si dovrà prestare particolare attenzione alla predisposizione del cantiere temporaneo o mobile (c.d. attività rumorosa temporanea) e nello specifico:

a. dovranno essere rispettati sia i limiti di immissione che gli orari previsti dal Regolamento comunale che disciplina le attività rumorose temporanee; se il Comune fosse sprovvisto di tale Regolamento, è da ritenersi immediatamente applicabile quanto stabilito dalla D.G.R. 1197 del 21/9/2020 (Punto 9.2.), ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività rumorose temporanee, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 15/2001.

b. dovranno essere prese particolari cautele finalizzate al contenimento del rumore in prossimità:

- del plesso scolastico della Scuola Primaria e Secondaria appartenenti dell’Istituto comprensivo statale di San Giovanni in Marignano (ricettore sensibile);

- dell’area individuata dall’elaborato “Tav. S.02 - Layout di Cantiere” come “Area deposito 200 m2”, “Parcheggio Veicoli”, “Baracche”, “Lavaruote”, ecc. e prevista in prossimità delle Vie Cà Garuffi e Via Ravenna, in quanto in adiacenza di ricettori residenziali.

2) in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nella realizzazione dell’opera, prima delle attività di escavazione in conformità del D.P.R. 120/2017, si dovrà:

a. effettuare il campionamento delle terre e rocce in un numero adeguato alla morfologia ed estensione della zona escavata;

b. effettuare su detti campioni il set analitico previsto nel su citato D.P.R.;

c. identificare i siti di destinazione delle terre e rocce da scavo prodotte;

d. inviare agli organi territorialmente competenti quanto previsto dall’art. 21 (allegato 6) del D.P.R. n. 120/2017;

3) in relazione alla potenziale presenza di contaminazione fuori soglia rispetto i valori di cui alla Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per i parametri idrocarburi, alluminio, manganese, tricloroetano, 1-2-3-tricloropropano, dovranno essere effettuati gli opportuni approfondimenti ai fini di una idonea caratterizzazione del sito, anche in funzione della corretta gestione delle terre e rocce da scavo, prevista ai sensi del DPR 120/2017;

4) dovrà essere trasmessaalla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la documentazione riguardante ilcollaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:

1) ARPAE Area Prevenzione Ambientale, Servizio Territoriale di Rimini;

2) ARPAE Area Prevenzione Ambientale, Servizio Territoriale di Rimini e Comune di San Giovanni in Marignano;

3) ARPAE Area Prevenzione Ambientale, Servizio Territoriale di Rimini;

4) Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale;

c) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e agli altri soggetti specificamente individuati per la verifica delle diverse prescrizioni;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle condizioni ambientalisarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 10 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina dirigenziale:

al proponente Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna (denominato Servizio Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Rimini a far data dall’1/1/2021);

al Comune San Giovanni in Marignano;

al Comune di Morciano di Romagna;

al Comune di Cattolica;

alla Provincia di Rimini;

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

all’Autorità Bacino Distretto Fiume Po;

ad ARPAE SAC di Rimini;

alla AUSL Romagna- Dipartimento di Sanità Pubblica;

a SNAM Rete Gas;

a TERNA Rete Italia SPA – Firenze;

al Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici della Regione Emilia-Romagna;

al Servizio difesa del suolo, della costa e della bonifica della Regione Emilia-Romagna;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina