n.223 del 21.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie ai Comuni e loro forme associative per l'attuazione del Programma di consolidamento e qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia L.R. 19/2016 (Obiettivo 1) - Anno 2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare gli articoli 8 e 12;

- il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 1012 del 22/12/2017 di istituzione del fondo nazionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”;

Preso atto che, con deliberazione n. 156 del 6 giugno 2018, recante “Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020. (Proposta della giunta regionale in data 2 maggio 2018, n. 614)”, tuttora in vigore, l’Assemblea legislativa ha approvato gli indirizzi regionali che orientano prioritariamente:

- al consolidamento ed alla qualificazione della rete dei servizi educativi per l’infanzia, valorizzando nel suo insieme il sistema integrato, tramite le promozioni del sistema delle convenzioni, nell’ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo nell’offerta dei servizi pubblici;

- alla progressiva creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste le disposizioni e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Considerato che in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere diffusivo dell’epidemia, si attuano misure di contenimento e tutela della comunità, anche per quanto di riferimento ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 65/2017;

Valutata la necessità, stante il carattere di emergenza, di anticipare la programmazione delle risorse regionali al fine di supportare gli Enti locali nell’azione di sostegno del sistema integrato dei servizi educativi e delle famiglie;

Ritenuto quindi necessario e urgente procedere con la ripartizione dei mezzi regionali anno 2021, in attuazione di quanto previsto all’ Obiettivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. 19/2016”, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2018;

Dato atto che le risorse regionali per l’attuazione dell’Obiettivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. 19/2016”, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2018, pari ad euro 7.250.000,00 trovano allocazione nell’ambito del pertinente capitolo (U58430), Missione 12, Programma 01, del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto altresì che le risorse regionali di cui al presente atto sono afferenti alle priorità indicate nella sopracitata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2018;

Valutato che, sulla base delle risorse regionali disponibili, si può procedere con il riparto delle risorse ai Comuni e loro forme associative definendo i budget di riferimento dei singoli interventi, in continuità con le programmazioni ed in applicazione dei criteri riferiti all’Obiettivo 1, stabiliti dalla deliberazione n. 156/2018, come di seguito indicato:

Definizione dei budget di spesa per il consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati (in appalto, concessione, convenzione) agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla gestione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:

1.1 destinare una quota parte delle risorse regionali ordinarie pari a 7.250.000,00 non inferiori al 90%, quantificata in 6.525.000,00 euro da ripartire in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e famiglie, in base ai bambini frequentanti (di seguito indicati “iscritti/frequentanti”);

In applicazione della delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2018, ai fini della determinazione dei finanziamenti, vengono riconosciute quote di incremento in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi:

- appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009) pari a complessivi 182.700,00 euro (2,8% del budget per la gestione);

- bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione, pari a complessivi euro 137.025,00 (2,1% del budget per la gestione).

Per quanto riguarda le tipologie e specifiche modalità organizzative delle offerte educative, si indica di seguito che:

- per le “sezioni primavera sperimentali”, regolamentate dalla normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e con propria deliberazione n. 1564/2017) rientranti nella tipologia di servizio denominata “Nido d’Infanzia”, coerentemente con le finalità nazionali per una loro stabilizzazione ed un superamento progressivo degli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia, si stabilisce che, anche se già oggetto di finanziamento annuale nazionale ad esse dedicato (Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna), a partire dall’anno finanziario 2018, vengono conteggiate anche per il riparto del finanziamento regionale;

- per i “centri per bambini e famiglie” i requisiti minimi di funzionamento per l’accesso ai finanziamenti sono i seguenti:

  • un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;
  • un'apertura di minimo 6 ore settimanali;
  • una periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana.

Definizione del budget di spesa, non inferiore al 10% delle risorse complessive (€ 7.250.000,00) e quantificato in 725.000,00 euro, per la qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla qualificazione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:

1.2 destinare una quota parte delle risorse regionali complessive, quantificata in 300.000,00 euro (41,3% circa, del budget, con i necessari arrotondamenti) per il coordinamento pedagogico territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia. Da ripartirein base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nel territorio provinciale di riferimento;

1.3 destinare una quota parte delle risorse regionali complessive, quantificata in 425.000,00 euro (58,6% circa del budget, con i necessari arrotondamenti) per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi. Da ripartire in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nei territori di riferimento dei distretti;

Considerato che, in attuazione dell’art. 14 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, le informazioni di riferimento, per l’individuazione dei beneficiari e dei requisiti di ammissione per l’assegnazione delle risorse, sono assunte dal Sistema informativo servizi prima infanzia Emilia-Romagna SPI.E-R, con specifica rilevazione, già validata dagli Enti locali, dei dati dell’anno educativo 2019/2020;

Verificata la necessaria disponibilità delle risorse regionali allocate sul pertinente capitolo U58430 “Fondo regionale per i servizi educativi per l’infanzia. Assegnazione agli enti locali e loro forme associative per la gestione, la qualificazione, il sostegno al coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici – Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 5, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 abrogata; art. 13, c.1, L.R. 25 novembre 2016, n. 19)“, del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e che pertanto l’impegno di spesa per complessivi € 7.250.000,00 possa essere assunto con il presente atto sul capito 58430 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che con successivo atto il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., provvederà alla liquidazione in un’unica soluzione nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per complessivi euro 7.250.000,00 euro;

Dato atto che le risorse oggetto del presente provvedimento vengono trasferite, per l’esercizio delle loro funzioni, ai Comuni e loro forme associative, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b);

Preso atto che, i Comuni e loro forme associative, in attuazione delle loro funzioni indicate all’art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, possono assegnare le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all’art. 5, comma 1, di seguito specificati:

lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;

lettera b) - ad altri soggetti pubblici;

lettera c)- a soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 17, convenzionati con i Comuni;

lettera d) – a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che la propria deliberazione n. 704 del 13 maggio 2019 recante ”Accreditamento dei nidi d’infanzia, in attuazione della L.R. n. 19/2016” dispone tra l’altro:

- l’entrata in vigore, per quanto attiene l’accreditamento, a decorrere dal 30/6/2021, per consentire agli enti gestori di prepararsi adeguatamente alla procedura di nuova applicazione (con esclusione di quanto stabilito al punto 4 per quanto riguarda i coordinatori pedagogici con contratto/convenzione e titolo di studio);

- che i soggetti gestori privati possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione di servizi educativi, secondo quanto previsto all’art. 21 della L.R. 19/2016. Tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 “Norme di prima attuazione e transitorie”, Allegato 1 – “Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d’infanzia ai fini della concessione dell’accreditamento” allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019), non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita;

Richiamato l’atto di indirizzo dell’Assemblea legislativa oggetto n. 2649 recante “Risoluzione in merito alle procedure necessarie per pervenire progressivamente all’accreditamento dei servizi nidi per infanzia”;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Politiche sociali e socio educative, per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l’obbligo di cui al citato art. 11 della Legge n. 3/2003 e che il Codice Unico di Progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;

Visti:

- il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n.11 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021”;

- la L.R 29 dicembre 2020, n.12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n.13 “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28/12/2020 recante “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e succ. mod.;

Richiamati:

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021- 2023;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, agenzie, e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (Rasa)e del responsabile della protezione dei dati (DPO)” incarichi successivamente prorogati con delibere n. 1050/2020 e n. 3/2021;

- n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 recante “Rafforzamento delle capacità' amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate altresì le determinazioni dirigenziali:

- n. 5506 del 30/03/2021 recante: “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell’ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- n. 10257 del 31/ 05/2021 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale "Politiche finanziarie";

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

Su proposta della Vicepresidente, Assessora al contrasto alle disuguaglianze e transizione ecologica: patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale, allo sviluppo e rapporti con l’Unione Europea, Elly Schlein

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare e dare attuazione al presente programma per l’attuazione degli interventi previsti all’Obiettivo 1 “CONSOLIDARE E QUALIFICARE IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – L.R. n. 19/2016.” secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 156/2018, nell’ambito delle risorse regionali complessive pari ad euro 7.250.000,00, di cui agli Allegati da 1) a 4), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di quantificare le risorse, con gli opportuni arrotondamenti, e approvare il riparto di complessivi € 7.250.000,00 da assegnare ai Comuni e loro forme associative (le cui quote sono riepilogate nell’Allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente atto), per la realizzazione degli interventi di cui all’Obiettivo 1, come di seguito stabilite:

- euro 6.525.000,00 budget per il consolidamento dei servizi educativi; di cui:  

  • euro 182.700,00 quale incremento per bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009);
  • euro 137.025,00 quale incremento in base al numero dei bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione;

- euro 725.000,00 budget ordinario per la qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, di cui:

  • euro 300.000,00 per il coordinamento pedagogico territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia;
  • euro 425.000,00 per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 7.250.000,00 registrata sull’impegno n. 8480 assunto sul capitolo U58430 “Fondo regionale per i servizi educativi per l’infanzia. Assegnazione agli enti locali e loro forme associative per la gestione, la qualificazione, il sostegno al coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici – Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 5, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 abrogata; art. 13, C.1, L.R. 25 novembre 2016, n.19 “, del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione n. 2004 del 28/12/2020 e successive modificazioni;

4. che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto è di seguito espressamente indicata:

Capitolo U58430

Comuni - Missione 12 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 10.4 - Transazioni UE 8 - Cod. gestionale SIOPE 1040102003 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Unioni - Missione 12 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 10.4 - Transazioni UE 8 - Cod. gestionale SIOPE 1040102005 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Nuovo Circondario Imolese - Missione 12 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.999 - COFOG 10.4 - Transazioni UE 8 - Cod. gestionale SIOPE 1040102999 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

5. di stabilire che ad esecutività della presente delibera, il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., provvederà in unica soluzione alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per l’esercizio delle loro funzioni, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b), per le somme indicate specificamente nell’ Allegato 4) Tabella riepilogativa delle risorse regionali per il consolidamento e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. 19/2016;

6. che i Comuni e loro forme associative, in attuazione delle loro funzioni indicate all’art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016 , n. 19, possono assegnare le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all’art. 5, comma 1, di seguito specificati:

lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;

lettera b) - ad altri soggetti pubblici;

lettera c)- a soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 17, convenzionati con i Comuni;

lettera d) – a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

7. che, come previsto dalla propria deliberazione n. 704/2019 ”Accreditamento dei nidi d’infanzia, in attuazione della L.R. n. 19/2016” l’entrata in vigore della procedura di accreditamento decorre dal 30/6/2021 e che i soggetti gestori privati possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione dei servizi educativi, secondo quanto previsto all’art. 21 della L.R. n. 19/2016. Tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 “Norme di prima attuazione e transitorie”, Allegato 1 – “Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d’infanzia ai fini della concessione dell’accreditamento” allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019, non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita);

8. che il codice unico di progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui trasferite;

9. che le risorse regionali previste nel presente atto rappresentano la compartecipazione regionale al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al D.Lgs 65/2017;

10. che la Giunta regionale provvederà, con proprio e successivo provvedimento, alla programmazione regionale sulla base delle indicazioni del Piano d’azione pluriennale di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 65/2017, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale, di cui agli indirizzi triennali oggetto della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2018;

11. di precisare altresì che i beneficiari dei finanziamenti regionali dovranno trasmettere al servizio regionale competente il monitoraggio sull’utilizzo dei finanziamenti, così come previsto nelle schede di monitoraggio trasmesse dal Ministero Istruzione (prot. U.0011.77 del 20/1/2021);

12. di disporre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione;

14. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

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